Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5050 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 02/03/2011), n.5050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21871/2006 proposto da:

UPTER UNIVERSITA’ P ROMA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E D’ONOFRIO 43, presso lo

studio dell’avvocato CASSANO Umberto, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso

lo studio dell’avvocato SALIS Paolo, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO UMBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Università Popolare di Roma propone ricorso per cassazione nei confronti della Regione Lazio (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso – trasmessa a mezzo raccomandata pervenuta alla Regione Lazio il 16.12.2002 – della ritenuta operata sui contributi erogati nell’anno 2001, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perchè proposto senza preventivo inoltro di apposita istanza di rimborso), rilevando che la titolarità dell’imposta era dell’amministrazione finanziaria, che la Regione aveva operato solo come sostituto di imposta, che pertanto l’istanza di rimborso era stata proposta nei confronti di soggetto cui non compete provvedere sul rimborso medesimo.

2. Con due motivi congiuntamente esposti, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, la ricorrente rileva che all’atto della erogazione del beneficio contributivo aveva subito una indebita ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 28, dovendo tale ritenuta eseguirsi solo sulle contribuzioni concesse alle imprese, laddove l’Università popolare è estranea alle attività lucrative e non è quindi configurabile come impresa. La ricorrente aggiunge che in caso di importi indebitamente trattenuti dal sostituto di imposta il sostituito può ottenere la restituzione degli stessi o mediante compensazione in diminuzione delle imposte dovute per l’anno successivo ovvero mediante rimborso eseguito dal sostituto di imposta al quale abbia inoltrato formale richiesta, potendo a sua volta il sostituto rivalersi ne: confronti dell’amministrazione finanziaria alla quale abbia versato la ritenuta effettuata.

E’ innanzitutto da rilevare che la censura di vizio di motivazione, pur proposta nella epigrafe, non risulta sviluppata nella esposizione dei motivi, essendo peraltro in ogni caso da evidenziare che non è configurabile vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla motivazione in diritto.

La censura di violazione di legge è invece fondata.

E’ vero che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è impugnabile dinanzi al giudice tributario il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, e che tale rifiuto presuppone una istanza all’organo competente, appartenente all’amministrazione finanziaria erariale o all’ente locale impositore, tant’è che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato, con riguardo a somme versate dal sostituto d’imposta per ritenute operate a titolo di imposte sui redditi, che l’istanza di rimborso del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 502 del 1973, art. 38, deve essere presentata all’ufficio finanziario periferico nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento – nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva – con la conseguenza che la presentazione dell’istanza ad un ufficio (o, a fortiori, ad un soggetto) non competente, osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile (v. Cass. n. 13221 del 2004 e n. 21823 del 2005).

E’ anche vero tuttavia che, secondo le ordinarie norme in materia di indebito oggettivo, e in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, in caso di mancate versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, obbligato al pagamento dei tributo è anche il sostituito, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell’indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell’Amministrazione erariale (v. Cass. n. 8504 del 2009).

Tanto premesso, non può neppure porsi un problema di Giurisdizione per la mancanza di impugnazione di uno degli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, posto che, secondo le SU, la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti dei sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non de giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l’indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell’amministrazione finanziaria, senza che l’applicazione di tale principio trovi ostacolo nel carattere “impugnatorio” della giurisdizione delle commissioni tributarie – il quale presuppone la presenza di un provvedimento dell’amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione, giacchè, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al fisco – in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa – impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e, quindi, da considerarsi litisconsorte necessario (v. tra re altre SU n. 23019 del 2005).

E’ peraltro da aggiungere che nella specie in ogni caso neppure astrattamente potrebbe porsi un problema di rilievo officioso del difetto di giurisdizione, dovendo ritenersi formato il giudicato interno implicito sulla giurisdizione (v. SU n. 29531 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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