Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 505 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMOERGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Perillo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Maietta,

in Roma, via Dei Due Macelli n. 66, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino Fallimento

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del cur. fall. p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 157/2012 della Corte d’appello di

Napoli, depositata il 8.8.2012, nel giudizio iscritto al n.

1043/2012 del R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore A.S., impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 157/2012 dep. 8.8.2012, che ebbe a statuire l’inammissibilità del suo reclamo interposto avverso la sentenza Trib. Avellino 22.3.2012 a sua volta dichiarativa del fallimento della società.

Secondo la corte d’appello, constatato che il reclamo non era stato notificato al curatore del fallimento benchè parte necessaria del procedimento L.Fall., ex art. 18, rilevò che esso comunque proveniva da soggetto non legittimato per conto della società, non potendo più il liquidatore rappresentare quest’ultima, cancellata dal registro delle imprese sin dal 22.4.2011.

Il ricorso è affidato a tre motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione della L.Fall., art. 18, avendo erroneamente la corte dato conto di un’omessa notifica alla curatela fallimentare, mentre di tale adempimento il reclamante già aveva dato prova avanti al collegio partenopeo in sede d’udienza.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2495 c.c., art. 72 c.p.c., art. 3 Cost., oltre che il vizio di motivazione, ove la sentenza ha escluso la legittimazione della liquidatrice a rappresentare in giudizio la società, fallibile anche oltre l’anno dalla sua cessazione ed in tale veste rappresentabile come in realtà avvenuto.

Con il terzo motivo, si deduce nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la corte deciso sull’eccepita nullità della sentenza di fallimento, in virtù dell’omessa notifica della relativa istanza, proveniente dal P.M. di Avellino, alla società stessa, dato che l’adempimento non si era svolto nei confronti dei soci bensì del liquidatore, che più non rappresentava l’ente, a giudizio dello stesso collegio partenopeo, ed ancora la notifica riguardava la sola istanza di fallimento e non anche il decreto di fissazione dell’udienza e per di più la notifica era avvenuta a mezzo polizia giudiziaria e non per il tramite degli ufficiali giudiziari.

Va in primo luogo esaminata, per priorità logica, la seconda doglianza, la cui fondatezza implica l’assorbimento dei motivi primo e terzo. Dagli atti appare non contestato che la società sia stata dichiarata fallita il 22 marzo 2012, posteriormente alla sua cancellazione del 22 aprile 2011. Sul punto va ricordato che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta – anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento – al liquidatore sociale, poichè, pur implicando la cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., in forza della L.Fall., art. 10, è ancora possibile che entro l’anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell’anno successivo.” (Cass. 22547/2010, 17208/2013, 18138/2013, 10105/2014). Precisa peraltro il Collegio che il motivo è accolto avendo riguardo sia alla ratio decidendi della sentenza partenopea (la constatazione dell’omessa notifica del reclamo anche alla curatela non appartiene alla ragione assorbente della decisione di inammissibilità ed i relativi fatti dovranno pertanto essere riesaminati dal giudice del merito), sia all’aver agito L.Fall., ex art. 18, la società in persona del liquidatore (non avendo infatti questi dato prova di aver interposto reclamo nella doppia qualità e dunque anche in proprio, conseguendone l’irrilevanza della qualità dedotta – alla fine del secondo motivo – di pari interessato all’impugnazione).

Ne deriva la nullità del procedimento di reclamo e della sua pronuncia finale, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa, dichiara la nullità del procedimento di reclamo e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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