Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5049 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14359-2014 proposto da:

LKW AUGUSTIN SPEDITION & TRANSPORT GMBH, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’OCA 35, presso lo studio dell’avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SALESI, ALESSANDRO

PESCE per procura generale alle liti e ad negotia in autentica

notarile;

– ricorrente –

contro

DHL EXPRESS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1645/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato MAURIZIO CORAIN per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16.4.2013, ha rigettato l’appello proposto da LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH (di seguito, LKW Augustin) avverso la sentenza del 8.10.2008, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta per il pagamento del corrispettivo di trasporto internazionale, pari ad Euro 1.959,00, commissionatole da DHL Express (Italy) s.r.l.. La committente aveva pagato soltanto una parte del corrispettivo, ed in particolare quella concernente il rientro della merce dalla Francia all’Italia, in quanto rifiutata dal destinatario.

LKW Augustin propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L’intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

1.2 – Ciò posto, il ricorso – con cui si lamenta pretesa violazione degli artt. 17.4 e 18.2 CMR – Convenzione di Ginevra in materia di trasporto internazionale di merci su strada è inammissibile.

Infatti, esso è stato proposto a ministero dell’avv. Pesce Alessandro, in forza di procura generale alle liti e ad negotia del 3.9.2007, autenticata dal notaio austriaco dr. W.A. (doc. l del fascicolo LKW Auguistin di secondo grado). E’ quindi di tutta evidenza la violazione dell’art. 365 c.p.c., che prescrive, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto all’apposito albo e munito di procura speciale, che abbia cioè i caratteri anche formali prescritti dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (v. sul punto Cass. n. 11765/2002).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, non essendosi costituita l’intimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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