Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5049 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 21/09/2010, dep. 02/03/2011), n.5049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente dom.to in Roma, Via Nicolò Porpora 9,

presso lo studio dell’avvocato GIONTELLA Marco, dal quale è

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/07/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 20 settembre 2007, depositata il 14

novembre 2007, R.G. 2066/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 settembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rinvio della causa al Primo

Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili o

in subordine per l’accoglimento del secondo e terzo motivo del

ricorso e per il rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, A.M., proponeva opposizione all’avviso di accertamento relativo all’imposizione IRPEF, ILOR e CSSN per l’anno di imposta 1996 e basato su una ricostruzione induttiva del reddito di impresa derivante dall’attività commerciale (bar) svolta dal suo dante causa A.F., deceduto il (OMISSIS).

Deduceva il ricorrente che per tale anno l’Ufficio delle Entrate di Roma (OMISSIS) aveva provveduto a rideterminare il reddito basandosi su un p.v.c. non allegato all’avviso di accertamento ed eccepiva il difetto di motivazione di tale atto, l’illegittimità del ricorso al metodo induttivo, l’infondatezza nel merito dell’accertamento e la intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso rilevando che il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza era stato notificato al dante causa del ricorrente.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. del Lazio.

Ricorre per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la C.T.R. ritenuto motivato un accertamento fondato su un p.v.c. non conosciuto nè conoscibile dal contribuente ma richiamato nell’atto di accertamento che non ne riporta il contenuto neanche per grandi linee.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: “se possa ritenersi legittimamente motivato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, un avviso di accertamento notificato all’erede che non fa riferimento alle ragioni dell’adozione del metodo induttivo e che rinvia integralmente, senza allegarlo e senza riportarne affatto il contenuto essenziale, al prodromico processo verbale sottoscritto da altro soggetto (de cuius)”.

Il motivo è infondato.

La conoscenza del processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza e avente ad oggetto la verifica fiscale sull’impresa del de cuius che lo ha sottoscritto e ricevuto in copia, deve ritenersi rilevante al fine di escludere l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di notificarlo al suo erede in quanto tale atto fa parte della documentazione amministrativa dell’impresa del de cuius e come tale è presumibilmente nel possesso dell’avente causa. Inoltre quest’ultimo, qualora il p.v.c. non sia reperibile fra gli atti da lui presi in consegna al momento della sua immissione potrà comunque chiedere all’Amministrazione finanziaria di prenderne visione ed estrarne copia. Nella specie in ogni caso, per quanto si evince dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione che riporta la motivazione del p.v.c., l’avviso di accertamento conteneva gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione da cui poteva evincersi che la verifica aveva consentito di rideterminare, sulla base delle rimanenze iniziali e finali, il costo delle merci vendute su cui era stata ipotizzata una percentuale di ricarico pari a quella dichiarata dal contribuente per l’esercizio precedente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 e art. 39, comma 1, dell’art. 2729 cod. civ. per avere la C.T.R. ritenuto legittimo un accertamento induttivo fondato su una percentuale di ricarico applicata dal contribuente nell’anno precedente, dell’art. 2729 cod. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: “se possa considerarsi legittimo, e conforme al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, art. 2729 cod. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, accertare induttivamente un reddito determinando la percentuale di ricarico dell’anno accertato sulla base di quella applicata dal contribuente nell’anno precedente”.

Il motivo è infondato perchè, sia il fondamentale principio dell’imposizione fiscale, che impone l’inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo di imposta, attesa l’autonomia di ciascun periodo di imposta legislativamente sancita dall’incipit dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, lett. B, sia il principio della effettività della capacità contributiva, posto dall’art. 53 Cost. a fondamento e baluardo della legittimità di qualsiasi prelievo fiscale, escludono la legittimità della “supposizione della costanza del reddito” in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito ma non escludono il potere dell’Ufficio di avvalersi, nella accertamento del reddito o del maggior reddito, di dati e notizie comunque raccolti. La percentuale di ricarico è quindi legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all’esercizio in corso come sono le rimanenze iniziali e finali di magazzino.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione su fatti decisivi della controversia per non essersi la C.T.R. pronunciata sul denunciato vizio di utilizzazione della percentuale di ricarico dell’anno precedente per determinare induttivamente il reddito dell’anno successivo.

Il motivo è strettamente connesso al precedente e pertanto non può non richiamarsi la motivazione relativa alla sua infondatezza. Va comunque rilevato che la C.T.R. ha riscontrato la congruità logica della verifica della Guardia di Finanza incentrata sul riscontro dell’attendibilità delle scritture contabili attraverso la rilevazione e descrizione della merce giacente nei locali aziendali, mediante la compilazione di elenchi con le quantità, i prodotti e i prezzi unitari di vendita come risultanti dal listino dei prezzi esposti al pubblico, l’individuazione in contraddittorio con la parte, dei gruppi di appartenenza delle somministrazioni e dei prodotti venduti, l’individuazione dei prezzi unitari di acquisto dei prodotti giacenti, la valutazione della merce giacente in magazzino e la determinazione del costo del venduto attraverso la sommatoria tra le rimanenze iniziali e l’ammontare degli acquisti, rilevati dalle scritture contabili, detratto il valore delle merci giacenti in magazzino. Ciò porta ad escludere il difetto di motivazione della sentenza impugnata che ha potuto constatare come si sia pervenuti alla determinazione della percentuale di ricarico all’esito della verifica di concreti elementi di valutazione e ha escluso quindi che l’ufficio fosse pervenuto alla rideterminazione del reddito sulla base di un mero calcolo probabilistico Con il quarto motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione su fatti decisivi della controversia per non essersi la C.T.R. pronunciata sul denunciato vizio di assoluta carenza di motivazione della sentenza della C.T.P. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente individua il fatto controverso e decisivo, in relazione al giudizio sulla sufficienza della motivazione della sentenza della C.T.P., in relazione al quale la motivazione della C.T.R. si ritiene omessa, nelle seguenti circostanze: a) che il ricorrente non avesse ricevuto copia del p.v. richiamato nell’accertamento; b) che l’avviso di accertamento non indicasse le ragioni dell’adozione del metodo induttivo e le metodologie utilizzate per determinare le percentuali di ricarico; c) che tale determinazione fosse fondata solo sulla percentuale di ricarico a dire dell’ufficio applicata dal contribuente nell’anno precedente.

La censura è infondata dato che la C.T.R. ha verificato e integrato la motivazione della C.T.P. riscontrando come rilevante la consegna del verbale della Guardia di Finanza al soggetto legittimato a riceverlo e cioè al sig. A.F.; riportando, come dimostrazione della legittimità dell’accertamento induttivo, tutti i concreti elementi di valutazione, presi in esame dalla Guardia di Finanza, dimostrando che la determinazione della percentuale di ricarico non era il frutto di una meccanica applicazione della percentuale applicata dal contribuente per l’esercizio precedente.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA