Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5048 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23837-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E2I ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e

difesa dagli avvocati LAURA BOVE, DOMENICO ARDOLINO, MARIO PORZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di E21 Energie speciali srl di avviso di accertamento con il quale – a seguito di dichiarazione DOCFA – era stata elevata la rendita catastale per impianto eolico, includendo nel computo il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori (cd. torre), ha accolto l’appello della società, in riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva respinto.

La Commissione tributaria, con la sentenza indicata in epigrafe, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica di parte, pur considerata semplice allegazione difensiva di carattere tecnico ma ritenuta idonea a integrare un rilevante elemento indiziario in connessione con altri elementi, ha rilevato che una torre non può essere impiegata come struttura autonoma in quanto non possiede le caratteristiche di autonomia funzionale, per cui la torre è da considerarsi in modo inequivocabile come rientrante nella categoria delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo in oggetto, per cui va esclusa dalla valorizzazione ai fini del calcolo della rendita catastale.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo.

Resiste la società contribuente con controricorso.

L’Agenzia ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi includere la “torre” dell’impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale.

Il motivo è infondato.

La questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Sul tema questa Corte ha ritenuto, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; 21462/2020).

Secondo la indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Le memorie dell’Agenzia delle entrate, con le quali si chiede un rinvio della trattazione alla pubblica udienza o alle sezioni unite, sono inammissibili nella parte in cui intendono prospettare una nuova lettura delle norme che regolano la fattispecie, con specifico riferimento all’essenzialità dell’impiego delle torri eoliche nel processo produttivo, prescindendo dalla valutazione sull’immobilizzazione al suolo delle torri (ex multis Cass. 3471/2016).

Per il resto, anche preso atto della sottolineata complessità della questione pure dal punto di vista tecnico, non emergono elementi per discostarsi da quanto deciso con le ordinanze della Corte, sopra indicate.

Con la memoria, in realtà, l’Agenzia si limita a criticare i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, ritenendo che “proprio il ricorso, in quelle pronunce compiuto, a concetti scientifici extragiuridici… avrebbe potuto far emergere le reali caratteristiche delle torri eoliche” le quali, in base alle “nozioni rinvenibili nella scienza delle costruzioni”, non costituiscono un “impianto funzionale allo specifico processo produttivo”, per essere invece un “bene immobile” avente “funzione del tutto analoga a quella di qualunque altra opera di sostegno (di cui è indubbia la natura di “costruzione”)”. E’ quindi evidente che la tesi prospettata dalla difesa erariale non involge l’interpretazione della disposizione sopra richiamata, ma pone questioni di natura prettamente tecnica, ovvero l’accertamento in fatto, da compiersi dal giudice di merito, della funzione in concreto svolta dalla torre eolica.

La CTR si è sostanzialmente adeguata a tale principio per cui il ricorso va respinto.

Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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