Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5048 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 01/03/2011), n.5048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1825-2010 proposto da:

M.M. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RITA Farinelli, giusta, procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

9/07/09, depositata il 04/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. BERNABAI Renato;

udito l’Avvocato Farinelli Rita, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Bava Raffaele, (delega avvocato Trinco

Stefano), non costituitosi ritualmente in cassazione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che conferma la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

Con sentenza parziale emessa il 4 giugno 2007, passata in giudicato, il Tribunale di Rovereto pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B.F.A. e M.M..

Con successiva sentenza 21 aprile 2008 il medesimo Tribunale attribuiva alla signora M., a titolo di mantenimento, un assegno di Euro 200,00 mensili, ed inoltre la somma di Euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore;

dichiarava inammissibile, per carenza di connessione con la domanda principale soggetta a rito speciale, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla M..

Il successivo gravame di quest’ultima, volto ad ottenere la maggiorazione dell’assegno di mantenimento ed il risarcimento del danno, era rigettato con sentenza 4 agosto 2009 dalla Corte d’appello di Trento sulla base del comprovato peggioramento della situazione fisica e patrimoniale dell’obbligato, verificatosi nelle more.

Venivano pure rigettate la censura relativa alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno e l’impugnazione incidentale del B., per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, la signora M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con cui deduceva la carenza di motivazione nel rigetto della domanda di incremento dell’assegno di mantenimento, la violazione dell’art. 40 c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di connessione con la domanda principale e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di giudizio.

La parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, inammissibile, risolvendosi, quanto al primo motivo, in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Anche la censura di violazione di legge per la violazione dell’art. 40 c.p.c. appare inammissibile, consistendo nella mera ripetizione delle ragioni esposte con l’atto d’appello, senza farsi carico di confutare specificamente la peraltro corretta esclusione del cumulo oggettivo di domande contro la stessa parte (art. 104 c.p.c.) dall’ambito di applicazione della disciplina della connessione, in caso di diversità di rito. Del pari inammissibile si palesa la censura relativa al regolamento delle spese processuali, che ha tenuto conto dell’esito sostanziale della lite, con la soccombenza reciproca dipendente dal rigetto di entrambi i gravami;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensori della parte ricorrente, che non ha depositato memoria;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ed il difensore hanno precisato le conclusioni come da verbale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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