Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5047 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11588-2015 proposto da:

F2 IMMOBLIARE SRL, in persona del legale rappresentante p.t. dr.

V.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGELO BUONFRATE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNO BERTOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ANGELO BUONFRATE;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Compar s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su iniziativa della F2 immobiliare s.r.l., per il pagamento di Euro 25.000,00 a titolo di saldo del canone di locazione 2010 di un immobile commerciale, in forza di un contratto di sublocazione del 2007, affermando di non dovere il predetto importo, in quanto – sulla base degli accordi intervenuti con la locatrice – questa somma non avrebbe dovuto essere versata da Compar a meno che e fino al momento in cui non si fosse verificato un eventuale sensibile miglioramento delle condizioni del mercato in generale, e del punto vendita in particolare.

La F2 si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità della clausola – qualificata dall’opposta come condizione meramente potestativa – che rimetteva alla discrezione della Compar la decisione se provvedere o meno al saldo del canone per il 2010, o comunque per farne dichiarare l’inefficacia.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Taranto, con sentenza confermata in appello. La corte d’appello escludeva che la condizione potesse ritenersi meramente potestativa, e attribuiva al patto integrato dalla missiva inviata in data 6.12.2010 dalla locatrice, accettata dalla conduttrice, il significato della concessione di un “abbuono” da parte della locatrice, una tantum, dell’importo dovuto a titolo di saldo per il canone di locazione del 2010, in considerazione dell’esistenza delle condizioni di crisi del mercato in generale, e dell’esercizio commerciale gestito dalla conduttrice in particolare.

La F2 Immobiliare s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di COMPAR s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 427/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 28 ottobre 2014.

Resiste con controricorso illustrato da memoria Compar s.p.a.

Diritto

Le RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso fa riferimento alla nullità del procedimento e/o della sentenza e/o di non meglio specificate norme di diritto di natura processuale, facendo riferimento generico alle norme che regolano il giudizio di appello.

Con il secondo motivo, deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1362 c.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

All’interno di esso la ricorrente contrappone alla motivazione della sentenza di appello una propria, diversa interpretazione della manifestazione di volontà della locatrice volta a suo dire ad introdurre nel contratto una condizione meramente potestativa, e quindi nulla, secondo la quale l’evento dedotto in condizione sarebbe stato principalmente la crisi del punto vendita condotto da Compar, e non la crisi del mercato, e quindi un elemento non obiettivo rispetto alla percepibilità del quale non poteva essere lasciata come arbitro la società conduttrice.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce un vizio della sentenza per omessa pronuncia su fatti decisivi, ovvero sulle proprie domande riconvenzionali subordinate. Torna quindi ad affermare quanto enunciato nel primo motivo, ovvero che erroneamente, a suo avviso, la corte d’appello ha ritenuto assorbite le questioni devolutele dall’appellante in via subordinata.

Le domande che la ricorrente ritiene siano state erroneamente assorbite erano:

– volte ad accertare la natura (quanto meno) mista della condizione;

– olte ad accertare il verificarsi della finzione di avveramento della condizione per decorso di un congruo lasso di tempo;

– volte ad ottenere la fissazione di un termine ai fini dell’avveramento.

In particolare, la ricorrente sostiene che non potevano ritenersi assorbite dal rigetto del motivo principale di appello, in quanto esso non ne costituiva nè il precedente in fatto nè l’antecedente logico-giuridico delle domande subordinate.

Rileva che gli accertamenti in fatto e giuridici presupposti dalle domande subordinate (il comportamento secondo buona fede, rilevante ai fini della salvezza della condizione potestativa mista, il decorso di un congruo lasso di tempo, la fissazione di un termine oltre il quale poter considerare decorso il lasso di tempo ed avverata la condizione) non sono stati affatto presi in considerazione dal giudice territoriale.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente (il primo e il terzo, in particolare, sono strettamente legati) e sono infondati.

Essi censurano la sentenza di appello affermando che essa illegittimamente ha ritenuto di circoscrivere l’oggetto del giudizio di secondo grado soltanto all’esame della natura della condizione e del suo avveramento, omettendo di pronunciarsi su altri punti pur sottoposti al suo esame dall’appellante. Nel primo motivo, peraltro, la ricorrente non precisa quali punti decisivi la corte territoriale avrebbe trascurato nel suo esame, nè quale sia stato il pregiudizio in concreto subito dall’appellata. Il motivo va letto ed esaminato congiuntamente con il terzo motivo di ricorso, che specifica quali siano stati i punti trascurati dalla corte nella ricostruzione della società ricorrente.

Il ricorso va complessivamente rigettato, perchè le censure sono in realtà eccentriche rispetto al percorso motivazionale seguito dalla sentenza. La sentenza prende atto di un accordo, promanante dalla volontà del locatore espressa in una lettera inviata alla conduttrice, integrante una rinuncia parziale ad una annualità di canone di locazione. La corte, nella sua ricostruzione in fatto (della quale la ricorrente tende inammissibilmente ad ottenere una rinnovazione, con il secondo motivo), non ritiene rilevante la qualificazione del contenuto di tale missiva in termini di condizione, e comunque esclude che si tratti di condizione meramente potestativa, orientandosi piuttosto a definire atecnicamente in termini di “abbuono”, la volontà della locatrice di rimettere parzialmente il debito in considerazione della situazione di fatto.

In definitiva, traspare dalla ricostruzione che ne fa la corte d’appello una lettura della clausola che evidenzia l’interesse delle parti a conservare il contratto ed in cui, in ragione della situazione di crisi diffusa, avvertita anche dal punto vendita gestito dalla subconduttrice, la locatrice accetta di rinunciare una tantum ad una parte del canone annuale di locazione per un solo anno, precisando che, in caso di ripresa del mercato, si rimette all’iniziativa della conduttrice che le potrà eventualmente e di sua iniziativa – al di fuori quindi di un obbligo contrattuale – corrispondere successivamente l’importo “abbuonato” ovvero al quale la parte ha rinunciato. La corte quindi implicitamente ma univocamente riconduce alla remissione del debito (con effetto estintivo della obbligazione a far data dalla comunicazione, a meno che il debitore non dichiari di non volerne profittare, ex art. 1236 c.c.) il valore della lettera proveniente dal creditore, attribuendo all’inciso che contempla la possibilità di una futura corresponsione della parte di canone rinunciata un valore di mera eventualità, e non di obbligazione neppure condizionata della conduttrice che questa possa in un futuro, se le condizioni del mercato e del negozio cambino in positivo, riconsiderare la possibilità di corrispondere spontaneamente la somma “abbuonata”.

Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di quantificazione delle spese di lite, in quanto il giudice avrebbe liquidato le spese sulla base della tariffa corretta ratione temporis, di cui al D.M. n. 55 del 2014, ma avrebbe liquidato valori eccedenti il valore medio.

Il motivo è manifestamente infondato, oltre che solo enunciato e non argomentato, in quanto il ricorrente neppure spiega perchè la liquidazione, per essere legittima, avrebbe dovuto rientrare necessariamente nei valori medi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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