Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5047 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12622-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/05/2013 R.G.N. 221/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione Università e ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che, adito da P.S., aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla permanenza in servizio sino al 31 agosto 2007 presso l’Istituto d’arte “(OMISSIS)”, con la qualifica di assistente tecnico e con orario settimanale di 36 ore.

2. La Corte territoriale ha premesso che il contratto a termine era stato stipulato per la copertura di un posto previsto nella pianta organica, già vacante prima del 31 dicembre 2006 e destinato a rimanere tale per l’intero anno scolastico, ed ha aggiunto che la destinataria della proposta di assunzione era stata individuata utilizzando la graduatoria di istituto, nella quale la P. risultava inserita in terza fascia.

3. Il giudice d’appello ha richiamato a fondamento della decisione il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 1, comma 6, convertito dalla L. 20 agosto 2001, n. 333, ed ha osservato che la norma, di portata generale, aveva consentito di conferire le supplenze annuali anche agli iscritti nella fascia in questione, i quali, quindi, in presenza delle altre condizioni, avevano titolo per pretendere che il contratto avesse la durata prevista dalla legge.

4. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese P.S., rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4 e del D.M. n. 430 del 2000 e sostiene, in sintesi, che il D.L. n. 255 del 2001 non ha modificato la struttura delle graduatorie, così come delineata dalla norma richiamata in rubrica, e pertanto i soggetti collocati nella terza fascia non possono aspirare nè all’immissione in ruolo nè a concludere contratti di supplenza di durata annuale. Aggiunge che non vi è corrispondenza fra tipo di vacanza e durata del contratto, che può variare in relazione alle diverse esigenze dell’amministrazione, nonchè ai requisiti soggettivi che devono essere propri dell’aspirante all’assunzione.

2. Il ricorso è infondato.

Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte che, chiamata a pronunciare in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa, con l’ordinanza n. 15217/2017 ha respinto analogo ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Anche in questa sede il MIUR non contesta l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla natura della vacanza, riguardante un posto di assistente tecnico previsto in pianta organica e disponibile alla data del 31 dicembre, e per escludere il diritto della P. a vedersi attribuire una supplenza annuale fa leva sulla circostanza che la destinataria della proposta di assunzione risultava iscritta nella terza fascia della graduatoria di istituto, riservata agli aspiranti muniti del solo titolo di studio, non inclusi nelle graduatorie e negli elenchi provinciali.

2.1. La tesi qui riproposta dal Ministero si fonda su un’interpretazione non condivisibile del quadro normativo, che è necessario ricostruire nei suoi tratti essenziali prendendo le mosse dalla L. n. 124 del 1999 che, all’art. 4, commi 1 e 2, distingue le tipologie di supplenze attribuendo specifico rilievo alla natura dell’esigenza sottesa all’assunzione temporanea e stabilendo, in particolare, che alla copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre si provvede con supplenze annuali, mentre alle supplenze sino al termine delle attività didattiche si ricorre nei casi in cui il posto, seppure disponibile alla stessa data, non sia vacante, ed alle supplenze temporanee in ogni altro caso di esigenza sostitutiva.

I commi 6 e 7 cit. articolo prevedono, poi, che per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti mentre quelle di circolo o di istituto sono riservate alle assunzioni temporanee, ed il comma 11 estende la disciplina, dettata per il personale docente, anche a quello amministrativo tecnico ed ausiliario.

2.2. Per quest’ultimo le norme regolamentari sono state dettate dal D.M. n. 430 del 2000 che, dopo avere ribadito all’art. 1, comma 1, la distinzione fra le diverse tipologie di supplenze, ha previsto (art. 1, comma 3, e art. 2) che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche devono essere conferite attingendo dalle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 554 e, in caso di esaurimento, dagli elenchi provinciali, mentre per l’attribuzione delle supplenze temporanee occorre fare riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, disciplinate dall’art. 5 dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione suddivide in tre fasce gli aspiranti all’assunzione, prevedendo che per ciascun profilo professionale devono essere inseriti nella la e nella 2a fascia i soggetti inclusi nelle graduatorie richiamate dall’art. 2 nonchè coloro che, pur in assenza di detto requisito, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche per almeno 30 giorni, e nella 3a fascia gli aspiranti in possesso del titolo di studio.

2.3. In questo contesto è poi intervenuto il D.L. n. 255 del 2001 che, al fine di imprimere un’accelerazione alle attività prodromiche all’avvio dell’anno scolastico, all’art. 1, comma 6, ha previsto che “decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto” ed all’art. 4 bis ha stabilito che per il personale amministrativo tecnico e ausiliario “decorso il termine del 31 luglio all’adozione dei provvedimenti di assunzione con contratto a tempo determinato del predetto personale provvedono i dirigenti scolastici”.

2.4. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge, quindi, che il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa.

In detta ipotesi, quindi, il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dalla L. n. 124 del 1999, art. 4 con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.

2.5. La disciplina dettata dalla richiamata L. n. 124 del 1999 ha carattere imperativo, in quanto finalizzata a garantire trasparenza, imparzialità e, al tempo stesso, efficienza dell’agire dell’amministrazione scolastica, e, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine apposto nel contratto individuale dovesse essere sostituito, ex art. 1419 c.c., comma 2, da quello previsto dal legislatore.

3. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità perchè la P. è rimasta intimata.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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