Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5047 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KIDCO SERVICES SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo

studio dell’avvocato ADONNINO PIETRO, che lo rappresenta e difende

con procura speciale rilasciata dal Consolato Generale d’Italia in

GEDDA il 24/01/2008 n. Reg. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2006 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;

udito per il ricorrente l’Avvocato ADONNINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

La Kidco Services s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato in diminuzione le perdite dichiarate dalla societa’ nell’esercizio 1996, irrogando le relative sanzioni, sulla base di appositi processi verbali di constatazione.

A sostegno del ricorso introduttivo, la societa’ denunciava che il recupero era avvenuto sulla base di presunzioni prive dei requisiti di legge. La commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. La commissione tributaria regionale, poi, adita su appello della societa’, ha accolto in parte le ragioni di questa ritenendo che il costo del lavoro pagato a nero ai dipendenti dovesse comunque essere dedotto dal reddito accertato.

Avverso questa decisione ricorre la societa’ con un unico articolato motivo, illustrato anche con memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso e’ inammissibile.

Con l’unico motivo dedotto a sostegno della richiesta di cassazione della sentenza impugnata, la difesa della societa’ denuncia:

“Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d.

Motivazione omessa e comunque insufficiente e contraddittoria che la rendono inidonea a giustificare la decisione”.

Non si comprende bene se con il primo profilo si intenda denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata o la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in ogni caso, il motivo e’ inammissibile perche’ la censura non e’ corredata ne’ del quesito di diritto riferito, eventualmente, alla violazione della citata disposizione, ne’ della sintetica, specifica ed autosufficiente indicazione dei fatti “controversi e decisivi” per il giudizio, in relazione ai quali la motivazione dei giudici di appello sarebbe stata omessa o comunque redatta in maniera insufficiente.

Come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuita’, “Il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. si sottrae, “in parte qua”, a censure di incostituzionalita’ in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., e all’art. 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacche’: 1) quanto alla supposta violazione degli art. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, cosi’ inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalita’ ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., l’art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto – forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimita’ della decisione, sicche’ il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale e’ stato imposto come onere a carico della parte” (Cass. 2652/2008).

Peraltro, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, la parte ricorrente tende, per un verso, ad ottenere una nuova, inammissibile, valutazione di merito del materiale probatorio acquisito, per altro verso denuncia sostanzialmente la violazione di specifiche disposizioni del codice di rito, come l’art. 116 c.p.c.(con riferimento appunto alla valutazione di tale materiale) e l’art. 112 c.p.c. (per omessa pronuncia) e di diritto sostanziale in tema di onere della prova e di presunzioni (art. 2697 e 2729 c.c.), sottraendosi pero’ all’onere di formulare i quesiti di diritto, richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, a pena di inammissibilita’.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00), di cui Euro cinquemila/00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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