Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5046 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6985-2014 proposto da:

KPMG SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. F.D.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

GABRIELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO GALBIATI, ALDO GIUSEPPE SACCHI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INVITALIA SPA, + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato ORONZO D’AGOSTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA ALBA GRASSO

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

KPMG SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. F.D.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

GABRIELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO GALBIATI, ALDO GIUSEPPE SACCHI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1182/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ENRICO GABRIELLI;

udito l’Avvocato ORONZO D’AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento ricorso

principale, rigetto incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Occorrendo procedere ad aumento di capitale sociale della Tradizioni di Calabria s.p.a. (di seguito, TdC), in data (OMISSIS) era stata redatta una scrittura privata tra i soci Sviluppo Italia s.p.a. – ora Invitalia s.p.a. -, La Giara S.p.a. e la stessa TdC, avente ad oggetto le relative modalità di esecuzione; conseguentemente, deliberato l’aumento di capitale dall’assemblea straordinaria di TdC da Euro 516.000,00 ad Euro 5.165.000,00, S.L. (a.d. della stessa società, nonchè de La Giara s.p.a. e di Tradizioni Italiane s.p.a., entrambe socie di TdC, rispettivamente, per il 58% e per il 10% del capitale) comunicava a Sviluppo Italia che La Giara aveva sottoscritto l’aumento per Euro 2.117.861,00, versando i 3/10, e offriva a Sviluppo Italia azioni per l’importo di Euro 2.539.639,00, contestualmente invitando quest’ultima a versare i 3/10, e in seguito i restanti 7/10, ciò che avveniva puntualmente, avendo tra l’altro il Siciliani dichiarato che La Giara aveva nel frattempo fatto altrettanto.

Accortasi della falsità dell’attestazione, Sviluppo Italia ha convenuto dinanzi al Tribunale di Crotone Luigi Siciliani ex art. 2395 c.c., e KPMG s.p.a. (che aveva revisionato il bilancio di TdC al 31.12.2001, attestandone la veridicità) ai sensi dell’art. 2043 c.c., per ottenere la condanna al pagamento della somma sborsata, oltre accessori.

Entrambi i convenuti resistevano alle domande: il S. chiamando anche in manleva R.S. (presidente del c.d.a. di TdC) e i sindaci D.L.G. e C.C.G., nonchè la stessa KPMG; quest’ultima chiamando in manleva tutti i componenti dei consigli d’amministrazione delle società coinvolte, nonchè i sindaci, ossia A.D., + ALTRI OMESSI

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 21.12.2006, accertava la responsabilità del Siciliani e di KPMG, condannando il primo al pagamento in favore di Sviluppo Italia della somma di Euro 3.233.863,74, e la seconda in solido fino a concorrenza di Euro 769.472,74, oltre accessori; accoglieva altresì in parte la domanda di manleva di KPMG, condannando Siciliani e i sindaci ( Sb., D.L. e C.) a tenerla indenne fino a concorrenza della detta somma; accoglieva ancora la domanda di garanzia proposta da D.L.G. verso la propria compagnia assicurativa (Nuova Tirrena s.p.a.) e rigettava nel resto.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29.8.2013, ha accolto l’appello di KPMG, escludendo che, tra l’attività di revisione demandatale e il danno patito da Sviluppo Italia sussistesse nesso di causalità. Ha quindi revocato la statuizione di condanna di KPMG nonchè, ex art. 336 c.p.c., di quelle di manleva a carico di S., Sb., D.L., C. e Nuova Tirrena s.p.a., dichiarando assorbiti gli appelli incidentali proposti dagli stessi Sb., D.L. e C., nonchè da R., A., Sc. e R., e ancora il sesto motivo dell’appello principale; ha infine rigettato gli appelli incidentali di S., M. e Ca. e confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando il solo S. alla rifusione delle spese di lite in favore di Sviluppo Italia e compensandole tra tutte le altre parti.

Ricorre ora per cassazione KPMG s.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso S.L., proponendo anche ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso KPMG. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1 – Con unico motivo, deducendo “omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c.”, KPMG lamenta la nullità della decisione giacchè la Corte d’appello catanzarese, dopo aver accolto l’appello dalla stessa proposto (con conseguente totale sua assoluzione dalla domanda attrice), ha tuttavia omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria relativa alle somme che essa aveva versato con animo di rivalsa a Sviluppo Italia, in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro 772.394,12.

RICORSO INCIDENTALE.

1.2 – S.L., con unico articolato motivo con cui deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c. cpv, n. 5; Omessa, insufficiente, contraddittoria e/o ingiusta statuizione e motivazione su punto decisivo e fondamentale della controversia, quale la pretesa falsificazione di documenti imputata al dott. Siciliani e conseguente sua condanna a corrispondere a Sviluppo Italia, ora Invitalia spa la somma dalla stessa versata per aumento di capitale della Tradizioni di Calabria S.p.A. per carenza di prova ex art. 2697 c.c.”, lamenta incidentalmente l’erroneità della decisione nella parte in cui egli è stato ritenuto responsabile della falsità dell’attestazione circa l’avvenuto versamento dei decimi da parte di La Giara, assumendo anche la sussistenza di contrasto tra la sentenza impugnata e la statuizione della sentenza n. 585/2011 emessa sulle stesse questioni dalla Corte d’appello di Milano; chiede quindi la cassazione della sentenza impugnata “nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità della KPMG spa nella causazione del danno lamentato da Sviluppo Italia”.

2.1 – Preliminarmente, deve rilevarsi che KPMG, con istanza del 15.7.2015, ha chiesto di essere autorizzata a rinotificare il ricorso a L.D.S.C. e a Ca.Sa. (terzi chiamati in causa), documentando l’incolpevolezza del cattivo esito della notifica.

Ritiene il Collegio possa soprassedersi al riguardo, perchè i predetti erano stati citati in manleva proprio da KPMG e la relativa domanda, con l’accoglimento dell’appello dalla stessa proposto, è rimasta assorbita. Tale statuizione non è stata impugnata da alcuno, così come quella logicamente pregiudiziale sul rigetto della domanda di Invitalia per la condanna di KPMG; ne deriva che, al riguardo, s’è formato il giudicato. Pertanto, poichè il ricorso principale verte esclusivamente sul rapporto principale (ossia, KPMG-Invitalia), ma solo per la restituzione, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.D.S. e Ca.Sa. pare superflua.

3.1 – Deve ora logicamente affrontarsi per primo il ricorso incidentale. Esso è inammissibile per plurimi concorrenti motivi.

Anzitutto, il ricorso incidentale del S. è affetto da insufficiente esposizione dei fatti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), difettando un sia pur minimo accenno sia alle pretese sostanziali avanzate dalle parti della complessa controversia che al concreto svolgimento dei giudizi di merito. E’ infatti noto che il ricorso incidentale è soggetto – per l’espresso richiamo operato dall’art. 371 c.p.c., comma 3, – al disposto dello stesso art. 366 c.p.c., il requisito in parola non potendo mutuarsi dal ricorso principale (v. Cass. n. 18483/2015).

Difetta poi il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dal momento che il S. si riferisce, nel corpo del ricorso incidentale, a documenti che dimostrerebbero la sua pretesa estraneità all’accertata trama fraudolenta (distinte bancarie, telefax, sentenza n. 585/2011 della Corte d’appello di Milano, ecc.), senza tuttavia riportarne il completo contenuto e senza indicare dove essi si trovino nel fascicolo processuale e quando vennero prodotti (v. ex multis, Cass. n. 20535/2009).

Ancora, a parte l’oramai anacronistico riferimento al vizio motivazionale, non consentito dalla vigente disciplina dettata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), se non nei limiti del “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014) – vizio che nella specie non è stato neanche dedotto e che è certamente da escludere – il ricorso incidentale in esame è inammissibile in quanto non sono state avanzate specifiche censure riguardo alla statuizione di assoluzione di KPMG, il cui ricorso principale il S. tende comunque (seppur senza argomenti, in verità) a contrastare. Non senza dire, infine, che la domanda di manleva proposta dallo stesso S. verso KPMG è stata rigettata dalla Corte d’appello, con statuizione non specificamente impugnata e, quindi, passata in giudicato.

4.1 – Il ricorso principale è invece fondato.

Infatti, KPMG aveva effettivamente formulato – nell’ambito dell’appello principale proposto contro la sentenza di primo grado – la domanda di restituzione di quanto pagato a Sviluppo Italia (ora Invitalia s.p.a.), come inequivocabilmente risulta dall’esame dello stesso atto d’appello, prodotto dalla società in questa sede (doc. il KPMG).

La sentenza della Corte catanzarese deve quindi essere cassata, essendo stata pretermessa la domanda restitutoria ritualmente avanzata da KPMG, quale corollario dell’accoglimento dell’appello principale.

5.1 – Non occorrendo altro accertare (risultando agli atti la prova del pagamento e non avendo la resistente neanche contrastato la relativa domanda), può quindi adottarsi la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna di Invitalia s.p.a. alla restituzione in favore di KPMG della somma di Euro 772.394,12, oltre interessi legali dal 20.2.2007 (data del pagamento) al soddisfo.

6.1 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di Luigi S. nei confronti di KPMG e vengono liquidate come da dispositivo. Deve invece disporsi la compensazione integrale delle spese sia del grado d’appello, sia di questa fase, tra KPMG e Invitalia s.p.a., stante il contegno processuale di quest’ultima e il negligente svolgimento dell’incarico di revisione affidato alla prima, come accertato dalla Corte catanzarese (v. sentenza impugnata, p. 43).

In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa e, decidendo nel merito, condanna Invitalia s.p.a. alla restituzione in favore di KPMG s.p.a. della somma di Euro 772.394,12, oltre interessi legali dal 20.2.2007 al saldo. Compensa integralmente le spese del giudizio d’appello e di quello di legittimità tra la ricorrente principale e Invitalia s.p.a. e condanna S.L. alla rifusione delle spese di questa fase in favore di KPMG s.p.a., che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. Sa.Sa..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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