Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5046 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5046 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 26007-2013 proposto da:
VANNOZZI

SETTIMIO,

GIRGENTI

VANNOZZI

LUCIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 16,
presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
D

GALLO GAETANO,elettivamente domici1iat4 in ROMA, VIA
2018
19
)(Z._

F. EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO
TESTA, che lt rappresenta e difende;

tc

– controrícorrente

nonchè ontro

GA L E e–9 I 93~ I;
– –

– –

– intimato –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 4666/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO

(7-nRRENTI

FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Roma, in accoglimento parziale della domanda
proposta da Girgenti Lucia e Vannozzi Settimio nei confronti di
Zeuli Filomena, al fine di dichiarare illegittima per violazione

demolizione della cancellata di recinzione alta oltre m.2,30 e
composta da sbarre verticali ravvicinate, installata dalla Zeuli
lungo il perimetro del lastrico solare di copertura del sottostante
edificio di sua proprietà, in aderenza alla preesistente ringhiera
idonea all’affaccio di cui era munito il confinante terrazzo
dell’appartamento degli attori, in Roma via Giarratana 119 int. 2,
nonché a condannare la convenuta ai danni alla salute ed alla vita
di relazione a causa dello stress derivante dalla sensazione di vita
carceraria quantificati in lire 500.000.000, ha accertato che
l’inferriata era stata illegittimamente realizzata in violazione delle
distanze legali previste dall’artt. 907 cc ed ha condannato Gallo
Gaetano e Giovanni, eredi succeduti alla Zeuli, deceduta in corso di
causa, ad eliminare od arretrare l’inferriata, rigettando la domanda
di danni e compensando per metà le spese.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 26.9.2012, ha accolto il
gravame dei Gallo e rigettato l’incidentale dei Girgenti- Vannozzi,
condannati alle spese, sul presupposto che dalla documentazione
in atti (foto e relazioni tecniche redatte per conto della dante causa
degli appellanti) si evinceva chiaramente che a cavallo del confine

dell’art. 907 cc o comunque dell’art. 883 cc ed ordinare la

tra gli immobili di rispettiva proprietà esisteva un muretto
sovrastato da ringhiera alta circa 60 cm ed anche a voler ritenere
esistente ( ma la questione era controversa) il modesto dislivello di
appena cm 25, il muretto con sovrastante ringhiera non poteva

separazione tra i fondi e su parte del confine vi era una veranda
munita di vetri fissi che escludeva la possibilità di prospectio.
Ricorrono Girgenti Vannozzi Lucia e Vannozzi Settimio con unico
motivo, resistono i Gallo, che hanno anche presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 878 e/o 900 e/o 907
e/o 1061 cc perché la Corte territoriale sostiene essere indubbio
che dalla ringhiera che separa il loro terrazzo dal lastrico di
copertura del confinante edificio anteriormente all’installazione
della recinzione fossero possibili inspectio e prospectio ma ciò non
bastava ad affermare l’esistenza della servitù, riportando la
motivazione, la planimetria estratta dalla perizia Greco ed una foto
dei luoghi e deducendo che correttamente la sentenza di primo
grado aveva riconosciuto che era il terrazzo degli attori e non la
sola ringhiera a consentire inspectio e prospectio.
Ciò premesso, si osserva:
Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività della notifica
del ricorso perché, rispetto alla pubblicazione della sentenza in
data 26.9.2012, la consegna all’ufficio postale del ricorso

integrare la veduta vantata dagli appellati ma costituiva mera

1’11.11.2013, ultimo giorno utile per il notificante per la scadenza
del termine annuale attesa la sospensione di 46 giorni applicabile
ratione temporis, è tempestiva.
Del pari va respinta l’eccezione di genericità del ricorso.

atti si evinceva chiaramente che a cavallo del confine tra gli
immobili di rispettiva proprietà esisteva un muretto sovrastato da
ringhiera alta circa 60 cm ed anche a voler ritenere esistente ( ma
la questione era controversa) il modesto dislivello di appena cm
25, il muretto con sovrastante ringhiera non poteva integrare la
veduta vantata dagli appellati ma costituiva mera separazione tra i
fondi e su parte del confine vi era una veranda munita di vetri fissi
che escludeva la possibilità di prospectio.
Le censure non meritano accoglimento prospettando plurime ed
incompatibili violazioni di legge in contrasto con la necessaria
specificità dell’impugnazione e mostrando preferenza per la
sentenza di primo grado.
La critica all’affermazione della sentenza di appello sulla possibilità
di una precedente inspectio e prospectio, non sufficiente ad
affermare l’esistenza di un diritto di servitù, non basta a
corroborare la tesi degli odierni ricorrenti,sia perché non si deduce
uno stato di fatto che abbia dato luogo ad un acquisto per
usucapione i sia perché la decisione si basa su una interpretazione
di atti e documenti e su un accertamento in fatto che andavano

Come dedotto la sentenza ha statuito che dalla documentazione in

confutati espressamente con la deduzione o di una erronea attività
ermeneutica o di una erronea ricostruzione in fatto.
La genericità della censura, già nel riferimento ad illustrazioni
grafiche o fotografiche, richiede un inammissibile riesame del

decidendi della sentenza posto che la delibazione delle
caratteristiche del muretto al fine di costituire veduta costituisce
accertamento in fatto, insindacabile in cassazione ( eass. n.
4110/1975) e non può dedursi il vizio di motivazione che traspare
in alcuni passaggi del ricorso l applicandosi il nuovo testo dell’art.
360 n. 5 cpc.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condanna parte
ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese
vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio
2018.
(

il Presi ente

merito con doglianze tra loro incompatibili che non colgono la ratio

°natio Giudizietit,
leria NERI

DEPOSTIATO IN CANCELIErikt
Roma,
5

MAR. 2013

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