Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5045 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24505-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

A.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1857/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

La controversia ha origine dal contezioso promosso da F.M. e F.G. nei confronti di I. e Al.Em. definito con la sentenza del Tribunale di Catania che aveva disposto, nell’ambito di un giudizio divisionale, il trasferimento di diritti reali su beni immobili.

A seguito di tale pronuncia l’Ufficio in sede di tassazione, con avviso di liquidazione applicava l’aliquota del 7% a titolo di imposta di registro sul valore dell’immobile oltre all’imposta ipotecaria in ragione del 2% e a quella catastale in misura del 1% e l’aliquota del 3% sull’importo corrispondente al conguaglio prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett B), della tariffa, parte prima allegata. Avverso tale provvedimento A.I. proponeva ricorso dolendosi della mancata applicazione della tariffa agevolativa prevista per la prima casa nonchè della mancata applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, che prevede la possibilità di accedere al valore catastale in luogo del valore venale dell’immobile.

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione avanti alla CTP di Catania la quale con sentenza n. 207/2013 accoglieva il ricorso annullando il provvedimento.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello nel contraddittorio del contribuente.

Con sentenza n. 1857/2018 la CTR rigettava l’appello ritenendo che la questione dovesse essere inquadrata sotto il profilo dell'”equa giustizia tributaria” a cui il giudice può accedere per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.

Rilevava che il contribuente aveva provato documentalmente il suo diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa portando a conoscenza dell’Ufficio tale circostanza con una istanza di riesame dell’avviso di liquidazione cui quest’ultimo non aveva dato riscontro.

Riteneva poi corretta la motivazione dei primi giudici laddove avevano applicato la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, considerando l’operato dell’Ufficio che aveva calcolato le imposte di registro non sul valore tabellare catastale ma sul valore venale espresso in sentenza lesivo di una disparità di trattamento tra i contribuenti coinvolti nella medesima fattispecie.

La CTR confermava la carenza di legittimazione dell’atto impugnato sottolineando che l’atto di accertamento deve contenere a pena di nullità tutti i requisiti richiesti dalla legge per la sua validità e cioè una completa ed analitica motivazione nella specie mancante nell’avviso di liquidazione.

L’agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, e della Nota II-bis, allegata al D.P.R. n. 131 del 986, art. 1 della Tariffa, parte prima, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva infatti che l’agevolazione della prima casa introdotta dalla L. n. 168 del 1982, e regolata dalla nota II-bis, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima, al necessita di una previa manifestazione di volontà da rendere con formalità vincolate.

Sostiene infatti che detta agevolazione avrebbe potuto essere chiesta in caso di acquisto effettuato con atto pubblico o scrittura privata autenticata mentre l’applicazione del criterio “prezzo valore” soltanto per acquisti perfezionati alla presenza di un notaio.

Lamenta che la CTR, invocando il principio di “equa giustizia tributaria” avrebbe concesso al contribuente di accedere alle due disposizioni di favore nonostante non ricorressero i presupposti di legge e malgrado la parte non avesse rispettato le prescrizioni per il relativo utilizzo.

Il motivo è inammissibile.

La CTR, al contrario di quanto presupposto nella relazione comunicata alle parti del presente giudizio, ha fondato la sua decisione su una duplice ratio decidendi, da un lato, ha ritenuto che si dovessero ritenere sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata considerando provata che il contribuente aveva portato a conoscenza dell’Ufficio la volontà di fruire dell’agevolazione della prima casa con una istanza di riesame dell’avviso di liquidazione cui quest’ultimo non aveva dato riscontro.

Dall’altro ha considerato che l’avviso di liquidazione non contenesse tutti i requisiti richiesti ai fini della sua validità vale a dire una completa ed analitica motivazione.

L’amministrazione finanziaria ha contestato la decisione solo con riferimento alla prima, senza svolgere alcuna critica sull’altra ratio decidendi evidentemente autonoma rispetto all’altra ed idonea a sorreggere la decisione. Trova dunque applicazione il principio secondlo cui, ove la sentenza impugnata risulti “sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 2020 n. 25445 e 7559);

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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