Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5045 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5045 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22153-2013 proposto da:
PANEBIANCO GIUSEPPA PNBGPP39P47C351Q, PANEBIANCO
CANDIDO

PNBCDD43M25C3513,

PANEBIANCO

MARIA

PNBMRA55R58C351W, PAN EBIANCO CARMELO
PNBCML46L29C351Z, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
GIUFFRIDA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO CONDORELLI CAFF giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti nonchè contro

CANTARELLA MARIA CONCETTA, COMUNE ACI SANT’ANTONIO;
– intimati –

33gljt

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 1409/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 04/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti ricorrenti;

1. Cantarella Maria Concetta conveniva dinanzi al Pretore di

Acireale Panebianco Candido, Carmela, Giuseppa e Maria
lamentando gli stessi avevano illegittimamente aperto un varco
su di una strada di sua proprietà, sita in Ad i Sant’Antonio in
catasto alla partita 6012, fol. 13, part. 418, al fine di accedere
al loro terreno, sebbene privi di un diritto di servitù di
passaggio, con la conseguente condanna ad eliminare il varco
e tutte le opere prodromiche alla collocazione ivi di un cancello.
Il giudice adito con la sentenza del 23 aprile 1990 rigettava la
domanda, assumendo che la strada, sulla quale i convenuti
avevano aperto un accesso, era da presumersi di proprietà
comunale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 2248/1865.
Il Tribunale di Catania con sentenza n. 237 del 21 giugno 1997
rigettava sia l’appello principale della Cantarella che quello
incidentale in tema di spese degli appellati.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.16063 del 2000
accoglieva i primi due motivi del ricorso principale dell’attrice,
reputando pertanto assorbiti i restanti motivi del ricorso
principale ed il ricorso incidentale dei Panebianco, con rinvio
per nuovo esame a diversa sezione della Corte d’Appello di
Catania.
A tal fine riteneva che la sentenza gravata presentasse un vizio
di motivazione, in quanto l’attrice aveva sempre dedotto che
solo una parte del suo fondo era stato adibito a strada con
servitù di uso pubblico, sicchè i convenuti per accedere dalla

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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

detta strada al loro fondo, dovevano necessariamente
attraversare una porzione di terreno sempre dell’attrice che
non aveva ricevuto la destinazione pubblica.
Rilevava questa Corte che tale deduzione non era stata affatto
presa in esame dai giudici di merito, sicché tale omissione si

cassazione della sentenza di appello.
Aggiungeva poi che le questioni poste con il terzo motivo di
ricorso principale e con l’unico motivo di ricorso incidentale,
con le quali si contestava, nel caso in cui ad oggi l’utilizzo della
strada si fosse esteso all’intera proprietà dell’attrice,
l’ammissibilità di un uso speciale nonché la correttezza
dell’esclusione del carattere demaniale della sede stradale,
dovevano reputarsi assorbite, in quanto idonee ad esser
esaminate solo nel caso in cui fosse stata esclusa la ricorrenza
della situazione di fatto che la Cantarella aveva indicato, e che
i giudici di merito non avevano accertato.
La Corte d’Appello di Catania in sede di rinvio, con la sentenza
n. 1409 del 4 ottobre 2012, ha rigettato l’appello incidentale
dei Panebianco, ed in parziale accoglimento dell’appello
principale, ha condannato gli appellati a chiudere il proprio
varco di accesso alla via Rossini, nonché al rimborso delle
spese di lite.
In tal senso rilevava che, come emergeva dalle indagini
peritali, se effettivamente in origine la strada oggetto di causa
era separata dal fondo dei Panebianco da una piccola striscia di
terreno, successivamente lo stato dei luoghi era mutato, non
potendosi più rinvenire la presenza della detta striscia che era
stata accorpata per intero alla sede stradale.
Sempre dalle indagini del CTU esperite in appello risultava che
il cancello di accesso al fondo dei convenuti era inizialmente

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traduceva in un vizio di motivazione tale da determinare la

collocato sulla striscia ab origine non destinata a strada, e che
non risultava nemmeno asfaltata. Inoltre era stata acquisita
agli atti attestazione del Comune di Aci Sant’Antonio dalla
quale si evinceva che la via Rossini (e cioè la strada oggetto di
causa) era privata e da oltre venti anni di uso pubblico,

fossero mai intervenuti atti traslativi a favore dell’ente locale.
Ad avviso dei giudici di appello, l’immutazione dello stato dei
luoghi, con l’integrale asservimento della proprietà attorea
all’uso pubblico, implicava il rigetto del primo motivo
dell’appello principale, ma, in relazione all’esame degli altri
motivi dell’impugnazione della Cantarella, non poteva accedersi
alla tesi degli appellati secondo cui la strada era da ritenersi
ormai bene demaniale, trattandosi a tutti gli effetti di strada
privata di pubblico passaggio.
Da ciò conseguiva però l’illegittimità del varco aperto dai
convenuti, dovendosi fare richiamo alla tesi giurisprudenziale
per la quale, pur in presenza di una strada privata sottoposta a
servitù pubblica di passaggio, non è dato al proprietario del
fondo confinante aprire direttamente accessi alla strada
privata, trattandosi di un’utilità che esula da quelle ritraibili
dall’uso pubblico, e che non può essere nemmeno oggetto di
concessione amministrativa.
Per l’effetto andava ordinata la chiusura del varco aperto dai
convenuti sulla strada appartenente alla Cantarella.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Panebianco Carmelo, Candido, Giuseppa e Maria sulla base di
quattro motivi.
L’intimata non ha svolto difese in questa fase.
2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa

applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 384 c.p.c.,

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provvedendo il Comune alla sua manutenzione, ma senza che

e 2909 c.c., sostenendosi che a seguito della precedente
sentenza di questa Corte, che si era limitata a cassare la
sentenza di appello nella parte in cui aveva omesso di
considerare l’esistenza di una striscia di terreno di proprietà
dell’attrice posta tra la strada ed il fondo dei ricorrenti, una

essere messa in discussione la legittimità dell’accesso alla
strada dal fondo dei Panebianco.
Infatti, il Tribunale aveva accertato che della strada privata
gravata da servitù di uso pubblico potevano legittimamente
fruire i ricorrenti anche per accedere al loro fondo, e tale
affermazione non era stata affatto inficiata dalla sentenza della
Cassazione, che si era limitata ad accogliere solo i primi due
motivi del ricorso principale.
Il motivo è palesemente destituito di fondamento.
Ed, invero, la precedente decisione di questa Corte, nel cassare
la decisione del Tribunale per effetto dell’accoglimento dei
primi due motivi del ricorso principale, ha espressamente
affermato che erano da ritenersi assorbiti gli altri motivi del
ricorso principale ed il ricorso incidentale dei Panebianco, con
la conseguenza che alla fattispecie deve trovare applicazione il
principio costantemente affermato da questa Corte in base al
quale le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per
cassazione espressamente dichiarati assorbiti devono ritenersi,
per definizione non decise, e possono essere, quindi, riproposte
del tutto impregiudicate all’esame del giudice del rinvio (Cass.
n. 18677/2011; Cass. n. 11767/1990).
Del tutto correttamente i giudici del rinvio, una volta ravvisata
una situazione attuale dei luoghi difforme da quella rivendicata
dall’attrice, la cui mancata valutazione aveva determinato la
cassazione della sentenza d’appello per vizio di motivazione,

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volta esclusa la ricorrenza di tale stato di fatto, non poteva più

hanno potuto esaminare, senza alcun vincolo scaturente dalle
precedenti decisioni di merito, la diversa questione della
legittimità dell’attività degli odierni ricorrenti, siccome intesa
ad assicurare un diretto accesso al proprio fondo dalla strada
comunque di proprietà della Cantarella.

applicazione degli artt. 949 c.c., 96 e 100 c.p.c., nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte
in cui la sentenza gravata ha omesso di pronunciarsi sulla
questione sollevata dai ricorrenti circa il difetto della qualità di
proprietaria della strada in capo all’attrice.
In particolare, in sede di rinvio lo stesso CTU aveva evidenziato
che la Cantarella era divenuta mera usufruttuaria del fondo in
quanto con rogito per notaio Ferdinando Portale aveva
trasferito ai germani Bonaccorsi la nuda proprietà, riservandosi
solo l’usufrutto.
Il motivo è evidentemente privo di fondamento.
Ed, invero in disparte l’inammissibilità della denuncia del vizio
motivazione fondata sul testo non più vigente dell’art. 360 co.
1 n. 5 c.p.c., trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza
pubblicata in data 4 ottobre 2012, e quindi in epoca successiva
all’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 134 del
2012, va osservato che il trasferimento della nuda proprietà da
parte della Cantarella è avvenuto solo in corso di causa, e
precisamente nel 1988, risalendo l’introduzione del giudizio al
1985, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la
medesima conserva la legittimazione a proseguire il giudizio,
impregiudicata la possibilità per gli acquirenti di poter
intervenire o essere chiamati in causa, subendo in ogni caso gli
effetti favorevoli ovvero sfavorevoli della sentenza emessa nei
confronti della dante causa.

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3. Il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa

4. Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 822 co. 2, 824 c.c., dell’art. 22 della legge n. 2248
all. F del 1865, dell’art. 9 della legge n. 126 del 1958 e dell’art.
34 co. 4 del D. Lgs. n. 104/2010, nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.

dichiarare la natura demaniale della strada oggetto di causa,
non essendo stata fornita la prova contraria all’operare della
presunzione di demanialità.
Inoltre, anche a voler accedere alla tesi secondo cui si tratta di
strada privata gravata di servitù di uso pubblico, attese le sue
caratteristiche, deve reputarsi del tutto legittima la creazione
dell’accesso al fondo dei ricorrenti.
Il

motivo risulta,

per quanto detto, evidentemente

inammissibile nella parte in cui denuncia la sussistenza del
vizio di motivazione della sentenza gravata, sulla scorta della
non più applicabile formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c..
Lo stesso inoltre tradisce in maniera palese, dietro la formale
denunzia di violazione di legge, il reale intento delle parti di
mirare a conseguire un diverso accertamento dei fatti, in
difformità da quanto oggetto del non sindacabile
apprezzamento in fatto del giudice di merito.
Ed, invero, la sentenza gravata, lungi dal verificare la titolarità
della strada in questione sulla base del solo regime presuntivo
posto dalle norme richiamate dai ricorrenti, ha fatto puntuale
riferimento alla attestazione del giugno 2006 rilasciata dal
Comune di Aci Sant’Antonio con la quale si dava che la via
Rossini, denominazione che ha assunto il fondo dell’attrice a
seguito del suo asservimento ad uso pubblico, pur essendo
totalmente asfaltata e munita di pubblica illuminazione, avendo
l’ente locale assuntone la normale manutenzione, risulta essere

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Si deduce che in realtà la sentenza gravata avrebbe dovuto

privata, non risultando atti di trasferimento della sua titolarità
allo stesso Comune.
Emerge quindi che vi è stato un puntuale accertamento ad
opera dei giudici di merito circa la effettiva appartenenza della
strada in capo alla Cantarella, e che in tal modo risulta vinta la

palesandosi in tal modo l’infondatezza delle censure mosse.
Quanto, invece, alla diversa valutazione della legittimità
dell’aperura effettuata da parte dei convenuti, e ribadito che
trattasi di questione in alcun modo pregiudicata dalla
precedente decisione di questa Corte, la sentenza impugnata
risulta avere fatto corretta applicazione della costante
giurisprudenza di legittimità la quale ha appunto ribadito in
maniera reiterata nel tempo che l’assoggettamento di una
strada privata a servitù di uso pubblico in relazione
all’interesse della collettività di goderne quale collegamento fra
due vie pubbliche non implica la facoltà dei proprietari frontisti
di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata,
comportando ciò un’utilizzazione del bene più intensa e
diversa, non riconducibile al contenuto dell’indicata servitù (cfr.
Cass. n. 7156/2004; Cass. n. 21953/2013), determinandosi in
tal modo l’incensurabilità della sentenza anche in parte qua.
5.

Infine il quarto motivo denuncia la violazione e falsa

applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Quanto alla prima norma, sul presupposto della fondatezza del
proposto ricorso, si deduce che la qualità di parte soccombente
dovrebbe essere ascritta alla Cantarella, con la sua
conseguente condanna al ristoro delle spese di lite.
Tuttavia la evidente infondatezza dei precedenti motivi di
ricorso dà altrettanto evidente contezza anche della
infondatezza del motivo in esame.

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presunzione di demanialità di cui al richiamato art. 22,

In merito poi alla denunzia di violazione dell’art. 92 c.p.c.,
motivata sul presupposto che le peculiari questioni trattate nel
giudizio avrebbero dovuto portare alla compensazione delle
spese, si rileva che, in disparte l’assoluta sua genericità anche
nella indicazione delle peculiari ragioni che avrebbero

piana applicazione della regola della soccombenza di cui all’art.
91 c.p.c., dovendosi escludere la sindacabilità in sede di
legittimità del mancato esercizio del potere di compensazione
ad opera del giudice di merito.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla dovendosi
disporre in punto di spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

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giustificato la compensazione, la sentenza gravata ha fatto una

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19

dicembre 2017.

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