Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5044 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6605/2015 proposto da:

V.N.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CESARE PAVESE, 141, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ZAMBROTTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore

BRUNETTO BOCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6839/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato R. ZAMBROTTI;

udito l’Avvocato M. TAMILIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 24307/2012 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva proposta da V.N.O.R. avverso ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa nei suoi confronti il 15 dicembre 2009 dal suddetto Tribunale su istanza della Fondazione Enasarco e le ulteriori domande proposte dallo stesso nei confronti di controparte di condanna al pagamento di Euro 85.000 oltre Iva e accessori per lavori di miglioria svolti nell’appartamento oggetto del contratto locatizio o in subordine di sua condanna ex art. 2041 c.c., nonchè di sua ulteriore condanna al risarcimento di danno da mobbing immobiliare. Avendo il V. proposto appello, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6 novembre 2014 la Corte d’appello di Roma lo ha integralmente rigettato.

2. Ha presentato ricorso il V. sulla base di otto motivi, argomentati anche in memoria ex art. 378 c.p.c., e da cui si difende con controricorso la Fondazione Enasarco.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’art. 668 c.p.c., comma 2.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello abbia ritenuto insussistente la forza maggiore che aveva addotto il ricorrente stesso a fondamento della tardività della opposizione: si sarebbe quindi verificata violazione dell’invocata norma “avendo la Corte territoriale negato valore alla gravità della sindrome ansioso depressiva” che avrebbe impedito al V. di opporsi tempestivamente. Il motivo si snoda criticando gli argomenti fattuali del giudice d’appello sull’assenza della forza maggiore e illustrando su un piano generale i concetti di caso fortuito e di forza maggiore, per affermare poi che la sindrome che avrebbe colpito il V. poteva giustificare l’ammissibilità della sua opposizione tardiva, poichè la sua psicoterapeuta Silvestri e il suo psichiatra S., “firmatari delle CTP, hanno attestato l’impossibilità assoluta” del V. a difendersi per tempo. La tardività dell’opposizione sarebbe pertanto derivata da causa non imputabile, perchè il V. non avrebbe avuto “capacità di autodeterminarsi”: egli infatti “non era nè cosciente di ciò che compiva nè aveva in sè alcuna consapevolezza e volontà”. Dunque il fatto controverso per cui la motivazione sarebbe “insufficiente e contraddittoria” dovrebbe identificarsi in tale condizione del V.; e si tratterebbe di un fatto decisivo perchè la sua accertata esistenza avrebbe consentito la discussione nel merito dell’opposizione. Ma la motivazione del giudice d’appello non avrebbe logicamente e congruamente motivato sul reale stato di salute del V. “così come emergente dalla documentazione medica sottoposta al Collegio”. Si argomenta poi sulla ratio di tutela propria dell’opposizione ex art. 668 c.p.c., per ribadire che la non opposizione del ricorrente non fu consapevole nè volontaria, e per concludere che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere “infondata” la forza maggiore allegata, visto il contenuto delle consulenze tecniche di parte.

Il motivo, pur dilatandosi anche in generiche e irrilevanti osservazioni in ordine ai concetti giuridici di caso fortuito e forza maggiore, si concretizza in realtà in una diretta censura a quanto ha accertato il giudice d’appello in ordine alla esistenza o meno di una forza maggiore che giustificasse la tardività della opposizione del V., attribuendo poi alla motivazione con cui tale accertamento – pervenuto ad esito negativo – è stato esternato contraddittorietà/illogicità e insufficienza/incongruità. Non rientra però nell’ambito della giurisdizione del giudice di legittimità la verifica della fondatezza o meno dell’accertamento di merito in ordine alla forza maggiore quale evento legittimante l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., potendo il giudice di legittimità soltanto vagliare il profilo motivazionale (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 23 aprile 2008 n. 10594); e quanto poi alla conformazione della motivazione della sentenza impugnata, non può che applicarsi l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente. Alla luce di quest’ultimo, la corte territoriale ha adeguatamente adempiuto al proprio obbligo motivazionale, fornendo in relazione a quello che effettivamente costituisce un fatto decisivo e controverso, cioè l’asserita impossibilità da parte del V. di opporsi tempestivamente, un’analisi pertinente e concreta, priva di formule di stile e del tutto esente da manifeste illogicità (motivazione, pagine 2-3).

Il motivo, pertanto, non vanta consistenza.

3.2 I successivo secondo motivo non si discosta dalla tematica del primo. Si denuncia, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, che qui viene dapprima identificato nella consulenza tecnica di parte psichiatrica del dottor S. di per sè, ma poi qualificato come fatto che “consiste nella questione della rilevanza dello stato psichico del ricorrente ai fini della sua mancata costituzione in giudizio”. La consulenza tecnica di parte del dottor S., se correttamente valutata insieme alla consulenza tecnica di parte della psicoterapeuta dottoressa Si., “avrebbe condotto ad un ribaltamento della decisione di ritenere inesistente la forza maggiore”: ma il giudice d’appello non avrebbe dato conto del contenuto della consulenza S. – “da qui la motivazione incongrua e illogica” laddove avrebbe dovuto “valutare le prove (tutte), controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione”. Invece la corte territoriale avrebbe preso conoscenza della relazione Si. senza comprenderne il significato tecnico, e non avrebbe neppure esaminato la relazione S..

Si tratta, evidentemente, di una doglianza inammissibile, poichè richiede al giudice di legittimità di effettuare una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio che dia quale esito un accertamento diverso rispetto a quello raggiunto dal giudice di merito; nè, d’altronde, possono essere qualificati fatti decisivi le consulenze tecniche di parte, le quali invece costituiscono soltanto espressioni di valutazioni tecniche, tra l’altro provenienti da periti che non sono in posizione di terzietà.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 83 e 125 c.p.c..

Si adduce che il V. aveva eccepito il difetto di legittimazione ad processum della Fondazione Enasarco perchè la procura rilasciata da questa a margine dell’atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per convalida non sarebbe stata rilasciata dal suo legale rappresentante come riportato nell’atto di intimazione, bensì dal dirigente del “Servizio Affari Legali”; tale procura invalida sarebbe stata “conferita proprio per la fase conclusasi con l’emanazione dell’ordinanza di sfratto, in assenza del ricorrente”, fase in cui il giudice invece avrebbe dovuto verificare la regolarità della procura.

E’ evidente che il motivo concerne una questione attinente alla licenza la cui opposizione è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile: e ovviamente non può il ricorrente “rimuovere” tale inammissibilità ed il correlativo consolidamento della licenza stessa (sull’efficacia della ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione quando è preclusa l’opposizione tardiva v. Cass. sez. 3, 19 luglio 2008 n. 20067, Cass. sez. 3, 8 novembre 2007 n. 23302 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2005 n. 2280; e cfr. altresì Cass. sez. 3, 2 aprile 2009 n. 8013).

3.4 n quarto motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto sull’eccepita carenza di legittimazione attiva della Fondazione Enasarco la corte territoriale, pur “ritualmente investita della questione”, tace, limitandosi ad un generico rigetto, senza esaminare l’eccezione. Vale al riguardo, evidentemente, quanto appena osservato a proposito del precedente motivo.

3.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1571 c.c., censurando il giudice d’appello perchè tace su “quanto asserito dall’Enasarco in merito alla denuncia di un “contratto verbale di locazione” “: dagli atti risulterebbe, invero, che il 27 aprile 1968 il V. e la Fondazione Enasarco avrebbero sottoscritto e registrato un contratto di locazione, contratto che la Fondazione Enasarco non avrebbe prodotto perchè “documento che avrebbe resa inammissibile qualsivoglia azione”; invece solo in forza dell’art. 13 di tale contratto essa avrebbe potuto chiedere il rilascio. Ne deriverebbe che la Fondazione Enasarco non era legittimata a intimare la licenza per finita locazione.

Ancora una volta, proseguendo la linea dei motivi precedenti, il ricorrente tenta chiaramente di inficiare il giudicato che è venuto a formarsi con l’ordinanza di convalida della licenza di finita locazione: anche questa censura, quindi, è del tutto priva di pregio.

3.6 Il sesto motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè vizio motivazionale in ordine alla domanda ex art. 1592 c.c..

Il giudice d’appello avrebbe fornito una motivazione assente o apparente, laddove conferma l’assunto del giudice di prime cure quanto alla inammissibilità delle altre domande del V. (“in assenza della riconsegna del bene al momento dell’instaurazione del presente procedimento per quella riferita a pretese migliorie; difetto di sussidiarietà dell’azione, in ordine alla domanda volta a conseguire la restitutio per migliorie; difetto di sussidiarietà dell’azione, in ordine alla domanda volta a conseguire la restitutio per l’indebito arricchimento”). Sarebbe incomprensibile la qualificazione di inammissibilità apposta alla domanda fondata sulle migliorie, nonostante non sia stato contestato che queste fossero state apportate, per cui incomprensibile rimarrebbe anche il mancato esame della domanda stessa. In subordine alla opposizione, infatti, era stata proposta la domanda di liquidazione delle somme spese per ristrutturare l’appartamento. Il motivo si conclude con vari argomenti attuali relativi alla ristrutturazione e all’autorizzazione di poco tempo anteriore alla intimazione della licenza.

Il giudice d’appello sulle tematiche in questione ha effettivamente motivato in modo assai conciso (motivazione, pagina 3: “La sentenza va anche confermata per quanto concerne l’inammissibilità delle altre domande, in assenza della riconsegna del bene al momento dell’instaurazione del presente procedimento per quella riferita a un preteso credito per migliorie; per difetto della sussidiarietà dell’azione, in ordine alla domanda volta a conseguire la “restitutio” per l’indebito arricchimento”), ma non certo apparente, non potendosi identificare la concisione con carenza od apparenza di motivazione. D’altronde, censurare una violazione dell’art. 1592 c.c. sotto il profilo di vizio motivazionale è inammissibile, poichè quest’ultimo può rilevare esclusivamente in rapporto ad un accertamento di fatto, mentre per quanto attiene alle questioni di diritto incide soltanto la corretta applicazione della norma, anche qualora la motivazione che a ciò conduce non sia adeguata (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107, e Cass. sez. 5, 2 febbraio 2002 n. 1374). E corretta, infatti, è qui l’applicazione dell’art. 1592 c.c., nel senso che la relativa domanda non era proponibile (non ha certo rilievo, essendone identico il risultato, l’essersi la corte avvalsa della contigua espressione “inammissibile”) in quanto l’immobile non era stato ancora riconsegnato (v. Cass. sez. 3, 24 febbraio 2003 n. 2777 e Cass. sez. 3, 17 novembre 1998 n. 11551; per completezza, si segnala tra gli arresti massimati Cass. sez. 3, 22 agosto 2007 n. 17861, secondo cui l’art. 1592 c.c. non prevede la riconsegna come condizione di proponibilità, bensì come presupposto di provvedimento favorevole o sfavorevole sulla domanda, cioè per una pronuncia sul merito; questa interpretazione viene proposta in modo assertivo, laddove comunque dall’art. 1592 c.c., comma 1 si evince logicamente, come riconoscono gli altri due arresti, che la omessa riconsegna non consente di esaminare l’azione, ovvero la blocca, per così dire, sul livello del rito).

Il motivo, in conclusione, non gode di alcuna consistenza.

3.7 Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e vizio motivazionale in ordine alla domanda ex art. 2041 c.c..

Al riguardo, il giudice d’appello avrebbe fornito una motivazione assente o apparente. Il ricorrente osserva che la sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa presuppone l’impossibilità di esercitare un altro strumento di tutela; ma nel caso in esame tale azione fu proposta in subordine. Inoltre, la proponibilità dell’azione generale di arricchimento, in relazione alla sussidiarietà prevista dall’art. 2042 c.c., “non è esclusa dall’esperimento con esito negativo di altra azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione stessa, per difetto di estendibilità della stessa”: invece nel caso in esame la corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile l’azione ex art. 2041 c.c., senza esaminare la dimostrazione dell’effettuazione di lavori autorizzati dal locatore e l’esistenza di un arricchimento del locatore, considerata pure la vetustà dell’immobile.

Anche in questo motivo, inammissibilmente, il ricorrente lamenta un preteso vizio motivazionale in questione di diritto, per cui si richiama quanto più sopra già rilevato a proposito della non incidenza del vizio motivazionale se non si tratta di accertamento di fatto. Meramente ad abundantiam, dunque, si rileva che la corte territoriale non ha operato un malgoverno del principio della sussidiarietà, dal momento che l’azione di arricchimento senza causa è proponibile in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto quando l’azione tipica abbia esito negativo per carenza ab origine dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, oppure qualora la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata (Cass. sez. 3, 2 agosto 2013 n. 18502): circostanze queste che, evidentemente, nel caso di specie non ricorrono.

3.8 L’ottavo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e vizio motivazionale in ordine alla domanda di risarcimento da mobbing immobiliare.

La motivazione al riguardo sarebbe mancante o apparente. Infatti, il mobbing immobiliare consisterebbe nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari “per cacciare gli inquilini” allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica. Secondo il ricorrente dal 1995 “la proprietà ha iniziato tutta una serie di azioni, tutte documentate e tutte risoltesi in favore dell’avv. V., con l’unico scopo di risolvere il contratto di locazione” (al riguardo il ricorrente opera riferimento ai documenti 6-11 del fascicolo di primo grado). E “una simile serie di azioni giudiziarie nei confronti del medesimo soggetto, tutte infondate e temerarie, tanto da essere sempre rigettate, costituiscono indebita e scorretta forma di pressione sul ricorrente, costretto a subire un pesante stato di stress”; e sarebbe “evidente come siffatte azioni siano chiaramente intentate al solo scopo di “convincere” il conduttore a rilasciare l’immobile”; il ricorrente sarebbe stato “praticamente sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti”.

Rileva altresì il ricorrente che ai sensi dell’art. 1575 c.c. il locatore è obbligato ad assicurare al conduttore il pacifico godimento (cfr. pure gli artt. 1585 e 1586 c.c.). Nel caso in esame le condotte del locatore “potevano essere oggetto (sic) di risoluzione anticipata della locazione con richiesta di risarcimento danni”; tuttavia “per il diritto privato italiano” il mobbing immobiliare sarebbe tutelabile solo attraverso l’art. 2043 c.c., della cui fattispecie emergerebbero qui i requisiti. Ma la corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare inammissibile l’azione, affermando che il V. avrebbe potuto agire ex art. 96 c.p.c., azione questa che però ha requisiti diversi rispetto a quella esercitata dal V.. Non vi sarebbe alcuna inammissibilità e comunque la motivazione risultebbe apodittica e apparente, non avendo d’altronde il giudice d’appello preso “neppure minimamente in esame la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria”.

In effetti, in ordine alla domanda risarcitoria per mobbing immobiliare il giudice d’appello così motiva: “Parimenti inammissibile è anche la domanda risarcitoria motivata dal c.d. mobbing immobiliare e cioè dalle iniziative giudiziarie intraprese in suo danno dall’Enasarco, nel corso del tempo, per ottenere il rilascio dell’immobile locatogli, la cui responsabilità, eventualmente, avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti, che si assumono temerariamente intrapresi, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

La motivazione è chiaramente eccentrica rispetto all’oggetto in ordine al quale avrebbe dovuto essere fornita: si limita infatti la corte ad asserire che vi erano i presupposti per agire ex art. 96 c.p.c. in ogni procedimento temerario avviato da locatore nei confronti del conduttore. Non si vede come ciò possa attenere al c.d. mobbing immobiliare, poichè, nell’ipotesi in cui vi sia stata effettivamente una protratta condotta illecita di molestia e pressione come prospettata dal V., l’illecito non sarebbe stato identificabile nell’avvio del singolo procedimento, e dunque non sarebbe stata certo identificabile la correlata difesa, anche sul piano risarcitorio della reintegrazione della sfera giuridica lesa, in ogni singolo procedimento mediante appunto l’azione ad esso accessoria regolata dall’art. 96 c.p.c.. Invero, il V. ha prospettato un illecito commesso nei suoi confronti dalla Fondazione Enasarco che si sarebbe realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria: ed è per questo che si avvale dell’espressione “mobbing”, talora utilizzata se per integrare l’illecito occorre non un’unica condotta, bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti non considerate singolarmente bensì nella loro intrinseca connessione, da cui appunto discende l’illiceità in riferimento a tale fattispecie ontologicamente “plurima” (il caso tipico di un illecito che viene composto da una pluralità di condotte, talvolta anche singolarmente lecite, unificate dallo scopo illecito è ben noto nel mobbing attuato – non necessariamente dal datore di lavoro – nell’ambiente lavorativo – cfr. p. es. Cass. sez. L, 3 marzo 2016 n. 4222, Cass. sez. L, 19 febbraio 2016 n. 3291, Cass. sez. L, 6 agosto 2014 n. 17698, Cass. sez. L, 7 agosto 2013 n. 18836 e Cass. sez. L, 17 febbraio 2009 n. 3785; si è di recente tentato di introdurre la figura del mobbing come illecito civile anche nella vita familiare, allo stato con esito non positivo – Cass. sez. 1, 19 giugno 2014 n. 13983 -, ampiamente controbilanciato peraltro dalla fattispecie penale parimenti “plurima” di cui all’art. 572 c.p.; invero la figura dell’illecito composto necessariamente da una pluralità di condotte che si protraggono nel tempo sussiste pure nel settore penale, dove è recentemente stata incrementata dalla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.).

La corte non ha affatto esaminato l’esistenza o meno di una simile sequenza persecutoria della Fondazione nei confronti del V., come se non possa essere configurabile – il che, come si è visto, non può condividersi – un illecito composto da una pluralità di condotte poste in essere in un anche ampio lasso temporale, bensì si è limitata, si ripete, a dare atto della proponibilità ex art. 96 c.p.c. dell’azione per lite temeraria in ogni singolo procedimento (la domanda risarcitoria “avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti” ex art. 96 c.p.c.). Il fatto che sussista una tutela specifica per la lite temeraria ovviamente non ha alcuna pertinenza con l’ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie nei confronti del molestato; e che il punto di vista manifestato nella motivazione dal giudice d’appello fosse assolutamente eccentrico rispetto alla domanda viene per di più confermato dalla – indubbiamente singolare, e comunque per nulla spiegata – qualificazione di questa come inammissibile.

Tale assoluto grado di eccentricità conduce, in ultima analisi, a ritenere effettivamente assente la motivazione sulla domanda risarcitoria in questione, per cui il motivo deve essere accolto, cassando in relazione la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato quanto ai primi sette motivi, mentre deve esserne accolto l’ottavo, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.

PQM

Rigetta il ricorso quanto ai primi sette motivi, accoglie l’ottavo motivo e cassa in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA