Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5044 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17185-2005 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.LE DON MINZONI 9 (ST AVV MARTUCCELLI), presso

lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BERNOCCHI SERGIO;

– ricorrente –

contro

R.C., B.L.;

– intimati –

sul ricorso 23185-2005 proposto da:

R.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato IAMICELLA PATRIZIA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

B.L.L., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2465/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato Afeltra Roberto difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Adragna Nicola con delega depositata in udienza

dell’Avv. Jamicella Patrizia difensore del resistente che sì riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R., con atto notificato in data 2.3.99, citò al giudizio del Pretore di Busto Arsizio, nella sede distaccata di Gallarate, R.C., al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di L. 15.000.000, oltre interessi, che assumeva avergli corrisposto in eccedenza, rispetto al prezzo convenuto per l’acquisito di un immobile, stipulato con versamento di vari acconti, tramite una agenzia immobiliare gestita da tale B.L.. Il convenuto si costituì eccependo, in via preliminare, l’improponibilità della domanda, in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, nel merito chiedendo il rigetto della domanda, per non aver ricevuto l’ulteriore somma dall’attore pretesa in restituzione, nè conferito alcun mandato all’incasso alla B..

Contro quest’ultima il R. propose, a sua volta, distinto giudizio con atto notificato il 15.9.00, chiedendone la condanna, in via principale, al pagamento il ex art. 2041 c.c., della somma di L. 40.000.000, con rivalutazione ed interessi, comprensiva anche di quella di cui alla domanda del M., o in subordine, a manlevarlo al riguardo. In questo giudizio intervenne volontariamente il M., chiedendo la condanna del R., nell’ipotesi di accoglimento della sua domanda contro la B., oppure direttamente di quest’ultima, in quella di accolta manleva, al pagamento di L. quindici milioni suddetti. Riuniti i due giudizi, con sentenza del 1/4.10.02 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate (cui il giudizio era transitato a seguito della sopravvenuta riforma ordinamentale), disattesa per ritenuta rinuncia la preliminare eccezione d’improponibilità sollevata dal R., ritenuta l’insufficienza della prova addotta dal M., poichè dalla prodotta copia dell’assegno non era possibile individuare il soggetto che aveva posto all’incasso il titolo e la B. aveva disconosciuto la quietanza in calce, dato atto che la domanda svolta dal suddetto con l’intervento nel secondo giudizio presupponeva l’accoglimento di quella del R., rigettava ogni domanda dell’uno e dell’altro, condannandoli in solido alle spese nei confronti della B..

Proposto appello dal M., resistito sia dal R., con proposizione di gravame incidentale, sia dalla B., la Corte di Milano, con sentenza del 25.5-24.9.04, rigettava l’impugnazione principale, dichiarava inammissibile quella incidentale e condannava il M. ed il R. al solidale pagamento delle spese alla B..

La corte suddetta, escluso alcun travisamento da parte del primo giudice, confermava in particolare che la domanda di rimborso proposta dal M., non altrimenti provata, non poteva ritenersi supportata dalla copia dell’assegno, a seguito del formale disconoscimento da parte della B. della quietanza appostavi, non oggetto di istanza di verificazione ed avendo, solo con la comparsa conclusionale depositata in secondo grado e pertanto tardivamente, l’appellante dichiarato di voler proporre querela di falso;quanto alla domanda proposta dal M. contro la B. nell’intervento spiegato nel secondo giudizio, l’espressa subordinazione della stessa rispetto a quella, non accolta, del R., ne impediva l’accoglimento; inammissibile, poi, perchè proposta soltanto in grado di appello e, per giunta, da un interventore adesivo, non legittimato a proporre autonoma impugnazione, era la domanda diretta dal M. proposta contro la B.; l’appello incidentale del R., infine, era stato tardivamente proposto, in relazione ai perentori termini del combinato disposto di cui agli artt. 333, 343 e 166 c.p.c..

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione, in via principale, dal M., sulla base di tre motivi di censura.

Ha resistito il R. con controricorso, contenente ricorso incidentale su due motivi, depositando infine una memoria illustrativa. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., tra i quali va data la precedenza a quello incidentale, contenente due motivi di natura processuale, pregiudiziali rispetto alle censure, attinenti al merito della controversia, esposte, in quello principale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta che, in violazione degli artt. 304 e 298 c.p.c., non sia stato dichiarato interrotto il processo all’udienza conclusionale del 9.4.04, in costanza della sospensione dall’albo del procuratore e difensore del R., disposta con sentenza, immediatamente esecutiva, n. 284/03, in data 22.10.03 del Consiglio Nazionale Forense, con scadenza alla data del 22.4.05, provvedimento che avrebbe automaticamente ed indipendentemente dalla conoscenza delle parti e del giudice, spiegato effetto interruttivo. Con il secondo motivo deducente “contraddittorietà ed illogicità manifesta per violazione degli artt. 99, 110 e 189 c.p.c.”, il ricorrente incidentale lamenta che i giudici di meritoria di primo che di secondo grado, abbiano ritenuto rinunciata l’eccezione d’improcedibilità in relazione alla clausola compromissoria. Al riguardo si osserva che tale eccezione, sebbene non specificamente riportata nel verbale di conclusioni, sarebbe stata comunque richiamata in tal sede e ripetutamele ribadita sia nella comparsa conclusionale sia in quella di costituzione in appello, così restando superata la presunzione di abbandono. Il secondo motivo, che per logica priorità va esaminato con precedenza, è inammissibile. L’eventuale erroneità della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto rinunziata l’eccezione di “improponibilità” della domanda proposta dal M. contro il R., per l’esistenza di una clausola compromissoria, avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale. Ma siffatto gravame, quand’anche comprensivo dell’assunta riproposizione della eccezione de qua, come si è esposto in narrativa, è stato dichiarato inammissibile dalla corte di merito, per la ritenuta tardività della relativa proposizione. Tale declaratoria, le cui ragioni non hanno formato oggetto di specifica censura nel ricorso incidentale, è passata in giudicato, così comportando la non riproponibilità della questione. Fondato è invece il primo motivo, alla luce della giurisprudenza ormai costante di questa Corte, secondo cui gli eventi previsti dall’art. 301 c.p.c. (morte, radiazione o sospensione), riguardanti l’unico difensore a mezzo del quale la parte sia costituita nel giudizio di merito, determinano ipso jure l’interruzione del processo, indipendentemente da alcuna dichiarazione o notificazione, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguenti preclusione al compimento di ogni ulteriore attività processuale e nullità di quelle eventualmente compiuteci compresa la sentenza (v. Cass. 2, n. 244 dell’11.1.10, conf. n. 3459/07, 18691/07, 10112/09).

Nel caso di specie è in atti (nel prodotto fascicolo di parte del giudizio di merito) copia della sentenza citata nel motivo di ricorso, notificata in data 22.10.03, che, avendo inflitto all’avvocato Patrizia Jamicella, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 54 e R.D. n. 37 del 1934, artt. 59 e segg. la sospensione per sei mesi dall’esercizio dell’attività professionale ed essendo esecutiva ex lege, comportava l’incapacità della suddetta professionista a rappresentare e difendere in giudizio fino al 22.4.04.

Rilevandosi dagli atti del procedimento di secondo grado che l’avvocato Jamicella era l’unico procuratore e difensore del R. e che il giudizio si svolse tra le udienze, di trattazione, dell’11.3.03, e di conclusioni, del 9.3.04, data quest’ultima compresa nel periodo di vigenza della sanzione disciplinare, le attività compiute in quest’ultima udienza, in cui detta parte era rimasta priva di valida difesa, devono considerarsi nulle, così inficiando anche la successiva sentenza.

Tale nullità, a differenza di quanto si verifica nei casi in cui venga dichiarata dal giudice di appello (che come chiarito dalla citata giurisprudenza di questa Corte è tenuto a trattenere la causa e deciderla nel merito), essendo stata accertata e dichiarata in sede di legittimità, non può che comportare il rinvio al giudice a quo.

Resta conseguentemente assorbito il ricorso principale, per la già precisata attinenza al merito dei relativi motivi di censura.

Sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di legittimità, considerato che l’accoglimento del ricorso incidentale è correlato ad un evento del tutto particolare, attinente alla parte che solo in questa sede lo ha dedotto e rispetto al cui mancato rilievo non è dato ravvisare alcuna responsabilità delle altre, costituite in sede di merito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello incidentale, dichiara assorbito il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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