Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5043 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29179-2014 proposto da:

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MURA AURELIE 7/C,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO FADDA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE GIACALONE;

– ricorrente –

contro

C.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2014 della CORTE D’APPELLO di 07/07/2014

R.G.N. PALERMO, depositata il 279/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Marsala C.S.M., dipendente del Comune di Castelvetrano, destinatario dell’incarico dirigenziale di Comandante dei Vigili Urbani in virtù di successivi provvedimenti sindacali dall’11 aprile 2005 e da ultimo del provvedimento del neoeletto Sindaco del Comune n. 47 del 28 giugno 2007 e correlato contratto a termine, impugnava l’atto n. 33714 del 16 luglio 2009 con cui era stato avviato il procedimento di revoca dell’incarico conferitogli nel 2007 e il provvedimento n. 101 del 31 luglio 2009 con cui il contratto di lavoro era stato risolto con effetto immediato;

2. il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune a riammettere il C. in servizio nell’incarico revocatogli fino alla sua naturale scadenza ed a corrispondergli le differenze retributive;

3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Palermo;

4. riteneva la Corte territoriale che la disposizione contrattuale richiamata dal Comune appellante (art. 2 del contratto individuale di lavoro stipulato in data 28/6/2007 in applicazione dell’art. 38-bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi) fosse radicalmente nulla per contrarietà a norme imperative atteso che ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 2001, art. 21 la revoca dell’incarico è prevista tassativamente per il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero per inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, valutabili con i sistemi e le garanze di cui al D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5, previo parere conforme del comitato dei garanti, per cui al di fuori di tale ipotesi e della responsabilità disciplinare non era configurabile una fattispecie di revoca ad nutum quale quella illegittimamente introdotta dalla suddetta clausola negoziale;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Calstelvetrano con quattro motivi;

3. C.S.M. ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo e il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1-ter e art. 21, comma 1 secondo periodo, artt. 1321 e 1373 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5);

deduce che la vicenda in questione si è svolta temporalmente quando non era in vigore il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. n. 140 del 2009, e dunque in un periodo in cui la normativa non delimitava la possibilità di revoca dell’incarico alle sole ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero di inosservanza delle direttive;

sostiene la piena conformità a legge della clausola di cui al contratto individuale di lavoro prevedente che: “Il Sindaco, a proprio inappellabile giudizio, potrà recedere dal rapporto di lavoro, unilateralmente ed anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza il consenso dell’altra parte”;

2. con il terzo e quarto motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1343 c.c. nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

deduce che, nel periodo precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 140 del 2009, non potesse essere ritenuta la natura imperativa degli artt. 21 e 22 nè ritenuta la nullità di clausole difformi;

3. i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati;

3.1. sono innanzitutto inammissibili le censure che fanno riferimento ad un’ipotesi (insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto determinante della controversia) che non è più quella propria dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis alla presente causa e che è ora limitato dalla legge all’omesso esame di un fatto decisivo;

3.2. per il resto i rilievi non meritano accoglimento;

3.3. l’incarico oggetto della revoca per cui è causa è stato conferito in data in data 28 giugno 2007;

all’epoca era vigente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, comma 1, nella versione introdotta dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 2, lett. a), secondo la quale: “Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 5, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”;

3.4. successivamente, il predetto comma è stato sostituito dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 41, comma 1, lett. a), nei seguenti termini: “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”;

3.5. con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, comma 1, lett. b), è quindi stato introdotto il comma 1-ter (successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) secondo cui: “Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 21, comma 1”;

tale previsione espressa si giustifica, invero, per l’introduzione, sempre ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2009 di una nuova ipotesi di responsabilità, prevedente come sanzione a carico del dirigente solo una decurtazione della retribuzione di risultato, oggetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, nuovo comma 1-bis secondo cui: “Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento”;

3.6. nella versione dell’art. 21, comma 1, ratione temporis vigente la possibilità di revocare l’incarico lungi dall’essere prevista liberamente era limitata alla gravità dei casì e cioè (letta la seconda parte della disposizione di cui al comma 1 in uno con la prima parte del medesimo comma) alla gravità dei risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi come emersi dalle previste procedure di valutazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 5 (poi abrogato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 30, comma 4, lett. c)), costituenti presupposto per l’applicazione delle misure di cui all’art. 21, commi 1 e 2, in materia di responsabilità dirigenziale e nel caso di responsabilità disciplinare;

il tutto previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio;

3.7. è allora corretta la decisione della Corte territoriale che, nell’ambito del devolutum, ha ritenuto che la disposizione invocata dal Comune appellante (e cioè l’art. 2 del contratto individuale di lavoro del 28/6/2007, stipulato in applicazione dell’art. 38-bis del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi), nella parte in cui prevedeva una rescissione unilaterale e anticipata, senza alcun preavviso dell’incarico dirigenziale ad insindacabile giudizio del Sindaco, fosse nulla per contrarietà all’indicata norma imperativa;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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