Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5042 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5042 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 11875/14) proposto da:

– DONA’ Maria Teresa ( c.f.: DNO MTR 54P58 E689K)
rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato allegato al hcorso, dall’avv. Alessandro Garlatti e giusta procura 25 settembre 2017,
autenticata nelle firme dal notaio Roberto Ricci , dall’avv. Silvia Assennato e dall’avv. Massimiliano Pucci in sostituzione, questi ultimi, del defunto avv. G. Sante Assennato, precedente procuratore; elettivamente
domiciliata presso lo studio della seconda e del terzo in Roma, via Carlo
Poma n.2
– ricorrente contro
– CANTARELLO Patrizia ( c.f.: CNT PRZ 62L70 L872V)
rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Sparano e dall’avv. Carolina Valensise ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via Monte delle Gioie n.13, giusta procura a margine del controricor-

so.
– con troricorrente-

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Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 288/2013 del Tribunale di Vigevano,
pubblicata il 23 aprile 2013, nonché l’ordinanza ex art 348 bis
cod proc civ. della Corte di Appello di Milano.

-o-o-o-o-

esposta nell’adunanza del 30 novembre 2017
PREMESSO
che Maria Teresa Donà impugnò innanzi alla Corte di Appello di Milano la
sentenza con la quale il Tribunale di Vigevano, nel contraddittorio con Patrizia Cantarello, figlia del defunto convivente Danilo Cantarello, aveva respinto la sua domanda di accertamento dell’esistenza di un testamento
olografo con il quale il predetto le avrebbe legato l’uso di un appartamento in via Cimarosa n.11-13 oltre cantina e garage; in particolare la Donà
censurò la declaratoria di inammissibilità, per genericità nella loro formulazione, delle prove testimoniali dirette a dimostrare l’esistenza
dell’olografo, del quale non avrebbe avuto la disponibilità in quanto trafugatole assieme al mobile in cui era custodito;
che la Corte milanese dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art 348
bis cod proc civ. con ordinanza resa il 5 marzo 2014 ;
che la Donà ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale – facendo valere due motivi- e, “per quanto di ragione”, anche contro la suddetta ordinanza, depositando altresì memoria illustrativa;
che la Cantarello ha proposto controricorso;
che la causa è stata assegnata per la trattazione in sede di adunanza camerale non partecipata , ai sensi dell’ad 375, ultimo comma, cpc , come
modificato in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2016 n.
168.
CONSIDERATO
Che è stata è stata depositata copia autentica dell’ordinanza depositata il

Udita la relazione di causa del consigliere relatore dr. Bruno Bianchini

5 marzo 2014 , priva della comunicazione di cancelleria o della sua notifica , se anteriore;

Che peraltro, certa essendo la data di deposito del provvedimento ex art
348 bis cod proc civ., il ricorso è ammissibile in quanto notificato prima

sce il dies a quo primario per il decorso del termine c.d. breve , così dovendosi applicare il principio stabilito per il ricorso contro le sentenze stabilito da Cass. Sez. sez VI-3 ,10 luglio 2013 n.17066 (“Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la
sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla
pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di
notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa,
di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.
civ.” );

che è altresì ammissibile la impugnazione dell’ordinanza ex art 348 bis
cod proc civ., congiuntamente alla sentenza del giudice di primo grado,
allorchè, come nel caso di specie -vedi secondo motivo di ricorso- si tenda
a far emergere degli errores in procedendo vel in judicando che abbiano
inciso sulla prognosi di accoglibilità del ricorso ( vedi Cass. Sez. 3, 31
gennaio 2017 n. 2351)

che con il primo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt 244 e 253 cod proc civ , sostenendosi la erroneità del giudizio di genericità formulato dal Tribunale in merito alla formulazione dei
capitoli di prova per testimoni ( così articolati: “vero che, dopo aver visto
la scrittura del 21 gennaio 2008, ho detto che la stessa non poteva valere

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del decorso del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione che costitui-

come testamento olografo perché non dattiloscritta”, “vero che il testatore
ha redatto di suo pugno nuova scheda testamentaria con contenuto identico alla precedente scheda dattiloscritta e, sempre di suo pugno, l’ha datata e sottoscritta”; “vero che ho visto detta ultima scheda in data succes-

2008 ( data del presunto furto: n.d.r.)” in ragione del fatto: che la eventuale insufficienza nella formulazione dei capitoli di prova ben avrebbe potuto essere supplita dal giudice nell’audizione dei testi; che la mancanza
di “alcuna coordinata spazio temporale in cui i fatti dedotti avrebbero avuto luogo” sarebbe stata irrilevante, essendo al contrario essenziale solo
l’accertamento dell’esistenza della scheda testamentaria al momento
dell’apertura della successione; che i fatti sottoposti all’asseverazione testimoniale avrebbero dovuto essere valutati l’uno in relazione all’altro;
che con il secondo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art 345 cod. proc. civ. là dove il Tribunale ritenne che fossero
tardive le “integrazioni” dei capitoli di prova – al fine di superare il difetto
di specificità di quelli in precedenza articolati RITENUTO
che il primo motivo è inammissibilmente posto in quanto sotto la deduzione di un error in procedendo in realtà si intende censurare la valutazione della concludenza della prova in caso di sua ammissione ed in assenza
– giova aggiungere- di qualunque interrogazione al teste in merito al contenuto della scheda testamentaria e delle circostanze della sua incolpevole
perdita;
che l’esame del secondo mezzo risulta assorbito, stante il carattere meramente integrativo del precedente capitolato che il “nuovo” veniva ad assumere.
che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese, secondo la indica-

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siva alla morte del de cujus e quindi dopo il 3 giugno e prima del 7 giugno

zione di cui al dispositivo; dal momento che il ricorso è stato notificato il
30 aprile 2014 -e dunque ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (30 gennaio
2013)- ed è stato respinto, sussistono i presupposti per porre a carico del-

dovuto per il proposto ricorso, giusta quanto disposto dall’art 13, comma
1 bis del d.P.R. 115 del 2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore della parte controricorrente, liquidandole in
complessivi euro cinquemilacinquecento per compensi nonché euro duecento per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il proposto ricorso, giusta quanto disposto dall’art 13,
comma 1 bis del d.P.R. 115 del 2002
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017 .
Il Presidente
Dr. Enzo Mazzacane
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DEPOSITATO IN CANCELLERA

Roma, 05 MAR.

2018

la ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

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