Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5041 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14705-2014 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ENZO DI CARLO in virtù di delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/07/2013 R.G.N. 1703/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte concludendo per il rigetto

del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso del 24.7.2008 A.A. proponeva, innanzi al Tribunale di Catania, Sezione di Giarre, opposizione avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate di Giarre, ai sensi del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3 conv. dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, aveva irrogato una sanzione amministrativa di Euro 76.782,00 per avere il suddetto ricorrente impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

2. Nel contraddittorio delle parti l’adito Tribunale, con la pronuncia n. 110 del 2010, accoglieva l’opposizione dichiarando l’incompetenza dell’Ente intimante (Agenzia delle Entrate) per essere, invece, competente ad irrogare la sanzione, ai sensi della L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. B, la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

3. Proposto appello dalla Agenzia delle Entrate, la Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1405 del 2013, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’originaria opposizione presentata da A.A., condannandolo anche al pagamento delle spese del doppio grado.

4. La Corte territoriale ha rilevato che, ai sensi della Legge di conversione n. 247 del 2007, art. 1, comma 54 correttamente l’adozione dei provvedimenti sanzionatori era stata disposta dall’Agenzia delle Entrate; inoltre, ha sottolineato che, in ordine alla applicabilità della sospensione dei termini di cui all’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n. 3254 (che secondo la tesi dell’ A. avrebbe dovuto determinare l’annullamento della opposta ingiunzione perchè, nel frattempo, era stata effettuata la regolarizzazione della posizione dei lavoratori con decorrenza 7.12.2002), in primo luogo l’appellato ( A.) non aveva censurato, con appello incidentale, la omessa statuizione sul punto del primo giudice; in secondo luogo, la questione di cui si controverteva, non atteneva al versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali nell’ambito delle scadenze previste dalla legge, bensì al pagamento della sanzione che conseguiva al mancato assolvimento del detto obbligo previdenziale, la cui sussistenza non era stata mai contestata.

Infine, è stata ritenuta nuova l’eccezione di prescrizione relativa alla L. n. 689 del 1981, art. 28 in quanto in contrasto con l’art. 345 c.p.c., comma 1, mentre è stata considerata corretta la quantificazione dell’importo ingiunto.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio con controricorso.

6. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la statuizione del primo giudice, in ordine alla questione della sospensione dei termini evidenziando che la sua azienda aveva sede nel Comune di Piedimonte Etneo, colpito dagli eventi eccezionali verificatisi nel 2002 e, precisamente, dal 29.10.2002, mentre l’inizio dell’attività con i dipendenti è stata successiva, ossia in data 7.12.2002 in quanto solo in data 3.12.2002 il Comune aveva rilasciato la necessaria licenza per l’esercizio del ristorante pizzeria e alla data dell’accesso ispettivo del 4.2.2003 era in corso la sospensione di qualsiasi adempimento di natura amministrativa disposto dal 29.10.2002 al 30.3.2004.

3. Con il secondo motivo si invoca l’illegittimità del comma 7, aggiunto con la L. n. 247 del 2007, al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis per violazione del principio di irretroattività della disposizione tanto è che, con l’art. 4, comma 3 del Collegato lavoro (L. n. 183 del 2010) il termine “contestate” era stato sostituito con quello “commesse”.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, in relazione alla eccezione di prescrizione, la stessa, fondata sul fatto che il verbale era stato redatto il 4.2.2003 e l’atto di ingiunzione era stato notificato in data 27.6.2008, si era verificata, non essendo stato prodotto alcun atto interruttivo e potendo essere eccepita anche per la prima volta in appello.

5. Con il quarto motivo si denunzia, in ordine alla questione sulla quantificazione della sanzione, che il giudice aveva trattato con superficialità il problema omettendo di valutare le prove documentali da cui si desumeva l’infondatezza, sotto il profilo della responsabilità, della condotta e la non corretta quantificazione che avrebbe dovuto essere limitata dal 3.12.2002 (giorno in cui era stata rilasciata la licenza del Comune) al 7.12.2002 (giorno di assunzione riferito al primo giorno in cui l’attività di ristorante era iniziata).

6. Con il quinto motivo, testualmente, il ricorrente si limita a sostenere: “chiaramente sulle spese è inutile qualsiasi dissertazione”.

7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento presentando molteplici profili di inammissibilità.

8. In particolare, in tutti i motivi manca l’indicazione di parametri normativi entro cui veicolare le doglianze.

9. Il giudizio di cassazione, infatti, è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. n. 25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019).

10. Nel caso in esame, è assente il riferimento alla tipologia del singolo motivo di censura (che assume funzione identificativa condizionata della sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito cfr. Cass. n. 19959 del 2014) di talchè il ricorso, solo per questo, è inammissibile.

11. A ciò va, poi, aggiunto, con riguardo al primo motivo, che la gravata pronuncia è fondata su una duplicè’ratio decidendi; ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione: la prima fondata sulla circostanza che, sul punto della applicabilità della sospensione dei termini, la omessa statuizione del primo giudice non era stata impugnata con l’appello incidentale; la seconda, basata sul fatto che la sospensione dei termini veniva invocata non in relazione al versamento dei contributi previdenziali bensì con riguardo al pagamento della sanzione.

12. Solo detta ultima ratio è stata impugnata per cui, anche in ipotesi di accoglimento della censura, essendo divenuta definitiva la prima autonoma motivazione non impugnata, comunque non si potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 3386 del 2011).

13. E’, pertanto, ravvisabile un profilo di carenza di interessi (Cass. n. 22753 del 2011).

14. Il secondo motivo non è accoglibile in quanto, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, non trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, con riguardo alle infrazioni valutarie e tributarie, in quanto il differente e più favorevole trattamento, non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina di tali infrazioni, trova fondamento nella innegabile peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie.

15. Il terzo motivo, oltre a presentare carenze di specificità perchè non viene riportato il testo degli atti e dei documenti da cui rilevare gli elementi di fatto indicati nella censura, contrasta con il principio espresso in sede di legittimità (Cass. n. 6519 del 2005) circa la tardività della eccezione di prescrizione, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, non formulata nel ricorso in opposizione bensì successivamente.

16. Con riguardo al quarto motivo, deve rilevarsi che, con lo stesso, si chiede in sostanza una rivisitazione del merito della vicenda, attraverso la doglianza relativa ad una omessa valutazione delle prove che non è consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009).

17. Il quinto motivo è inammissibile perchè, come testualmente formulato (e riportato nello storico), non è individuabile la censura, che si intende muovere alla sentenza impugnata.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

19. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA