Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5041 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. III, 24/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32141/2019 proposto da:

B.S.T., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO RANELI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO,

depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, B.S.T., cittadino di origine (OMISSIS), ha proposto impugnazione avverso sentenza della Corte d’Appello di Palermo, resa pubblica l’11 marzo 2019, confermativa dell’ordinanza resa dal Tribunale della medesima città, la quale, a sua volta, aveva negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello osservava che: a) “l’appellante ha riferito di essere espatriato a seguito di contrasti avuti con un vicino di casa invidioso (definito “fantasma”) il quale, attraverso delle attività paranormali, era riuscito ad uccidere il padre e successivamente, sempre con modalità simili, aveva indotto il B. ad avere un incidente di automobile, a seguito del quale aveva ferito o ucciso dei passanti” rispetto ai quali temeva di esser accusato responsabile; b) la vicenda era a carattere personale e risolvibile con il ricorso alle autorità locali e, inoltre, “correttamente la Commissione territoriale ha ritenuto inverosimile e frutto di fantasia il resoconto fornito, in ordine ai motivi dell’espatrio, resoconto osserva la Corte – assai inverosimile dovuto al fatto che appellante è stato trovato affetto da una sospetta sintomatologia allucinatoria”; c) con riguardo al riconoscimento dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “il Gambia non risulta interessato da situazioni di conflitto armato (interno o internazionale), come si evince dalle informazioni provenienti dal rapporto annuale Refworld 2014/2015 e dal rapporto Amnesty International 2014/2015”; in particolare, “quanto al rischio terrorismo presente in Gambia”, il sito (OMISSIS), aggiornato al 2018, darebbe evidenza del fatto che “il terrorismo rappresenta ormai una minaccia globale” e che, in ogni caso, non è sovrapponibile alla nozione di conflitto armato; d) “alla luce di quanto sopra, quindi, deve escludersi la sussistenza, per l’appellante, di un pericolo di un danno grave per la vita derivante da condanna a morte o dall’esecuzione della pena di morte, dalla tortura o da altra forma di pena o trattamento inumano o degradante o da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato”; e) nessuna rilevanza era da accordarsi al transito del richiedente in Libia, per non aver quest’ultimo nè riferito di aver ivi subito trattamenti inumani, nè evocato la ricollegabilità casuale della permanenza in Libia alla propria vicenda personale; f) non poteva essere riconosciuta la protezione umanitaria, in quanto “non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza di particolari ragioni umanitarie o di gravi situazioni personali”; “non risulta una situazione di particolare vulnerabilità del B., in ragione della sua età e di esigenze di tutela dell’unità familiare”; “è acquisita agli atti documentazione, dalla quale risulta che, sin dall’agosto 2017, l’appellante ha intrapreso un percorso psico-terapeutico, che ha determinato un miglioramento della situazione”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di “elementi centrali della vicenda, che se esaminati così per come avvenuti – ovvero una diatriba con il vicino, culminato in uno scontro armato, in assenza di protezione da parte delle istituzioni – avrebbero configurato un’ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ovvero quella di trattamenti inumani o degradanti ad opera di un potere statuale, o, come nel caso di specie, di un privato nel caso in cui lo stato non possa o non voglia offrirgli protezione”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Lo è, anzitutto, là dove non censura, in modo idoneo, la ratio decidendi della sentenza impugnata che conferma il giudizio di inverosimiglianza del narrato già espresso dalla commissione territoriale, essendo la credibilità della narrazione presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Inoltre, lo è (inammissibile) poichè, pur veicolando vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si risolve in una doglianza volta a sovvertire l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito in punto di credibilità del narrato del richiedente protezione, incensurabile in questa sede là dove, come nella specie, congruamente motivato (Cass. n. 3340/2019).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, si è, infatti, attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, mentre il ricorrente pretende di sovvertire la ricostruzione fattuale posta a fondamento del decisum del giudice d’appello, senza peraltro addurre prova alcuna circa le specifiche ricadute soggettive delle condizioni del paese di provenienza; prova da ritenersi indispensabile ai fini del riconoscimento delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’anzidetto Decreto.

2. – Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al diniego di riconoscimento della tutela umanitaria, “non avendo la Corte territoriale tenuto nella giusta considerazione gli elementi probatori apportati dall’odierno ricorrente circa la propria condizione di salute e i rischi che sarebbero derivati dal suo rimpatrio”, ossia nota del centro straordinario di accoglienza (OMISSIS) “volta ad evidenziare il carattere di utilità ed essenzialità del percorso seguito”; nonchè “il contratto di lavoro e le buste paga e i certificati medici (cfr. all. e, f, e g)” depositati con memoria conclusiva in appello, ricognitivi dell’integrazione intrapresa dal richiedente, nonchè di altro problema di salute, relativo a problemi urologici, dei quali non vi sarebbe cenno alcuno nella sentenza impugnata. Il ricorrente richiama, altresì, fonti che accrediterebbero l’esistenza in Gambia di cultura avversa al “riconoscimento” e alla cura degli individui affetti da disturbi mentali, evocando, a titolo esemplificativo, il “Suspected Lunatic Act” del 1917, tutt’ora vigente.

3. – Con il terzo motivo viene lamentata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la Corte riconosciuto la situazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, in ragione del rischio di compromissione del diritto fondamentale della salute per il caso di rimpatrio.

3.1. – Il secondo e il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente poichè strettamente connessi – sono fondati.

La tutela delle situazioni di vulnerabilità con riferimento ai motivi di salute suppone la valutazione giudiziale del grave pregiudizio che può derivare al richiedente in caso di rientro nel paese d’origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), anche le persone affette da gravi malattie o disturbi mentali (Cass. n. 18541/2019).

Trattasi, dunque, di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata che impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio.

Nel caso di specie, la Corte ha del tutto omesso tale verifica, limitandosi, da un lato, a constatare che fosse acquisita agli atti documentazione comprovante l’inizio di un proficuo percorso di psicoterapia da parte del richiedente; dall’altro, rendendo motivazione meramente apparente sulle ragioni del diniego.

Tale modus operandi non si conforma, dunque alla ratio sottesa al riconoscimento di protezione umanitaria, ossia “quella di non esporre i cittadini al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un’attività lavorativa, sicchè una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute rileva ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie” (Cass. n. 2558/2020), là dove era compito del giudice di merito verificare sia le condizioni soggettive del richiedente in relazione alle condizioni di salute ed alle terapie effettuate e, nel contempo, accertarsi che nel paese di origine potesse godere delle medesime cure o di cure aventi la medesima efficacia.

4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolti il secondo e il terzo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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