Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5041 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5041 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 27908-2013 proposto da:
NOBILE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
C.SO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO SEVERGNINI;
– ricorrente contro

FROSI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
GELERA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANGELO VEZZONI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 30/05/2013;

4

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che :
è stata impugnata da Nobile Vincenzo la sentenza n.
711/2013 della Corte di Appello di Brescia con ricorso
fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso
della parte intimata Frosi Ezio.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’odierno ricorrente, quale proprietario di immobile sito in
Trigolo ed in atti specificamente indicato ed individuato,
chiedeva al Tribunale di Crema di condannare i convenuti
Frosi Ezio e Sacchetti Renato alla rimessione in pristino dello
stato dei luoghi adiacenti la di lui proprietà, nonché -in
particolare- il primo dei due anzidetti alla eliminazione di
una servitù di veduta sul fondo attoreo.
Entrambi i convenuti resistevano alla domanda dell’attore,
della quale chiedevano il rigetto, e – in via riconvenzionalesvolgevano domande.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 239/2007, dichiarata
cessata la materia del contendere quanto alle domande
proposte dall’attore, accoglieva parzialmente le domande
riconvenzionali dei convenuti, dichiarava che al Nobile non
si apparteneva il diritto di passaggio con veicoli sullo
stradello al confine delle private proprietà delle parti ed

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

ordinava , altresì, al Nobile la chiusura dell’apertura
irregolare, di cui in atti, posta in opera dallo stesso.
A seguito di gravame interposto dall’originario attore, l’adita
Corte di Appello di Brescia rigettava l’impugnazione
proposta dal Nobile, che veniva condannato alla refusione

Parte controricorrente ha depositato memoria.
Il P.G. ha concluso, così come da atti, per il rigetto del
ricorso.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112, 180 , 183
c.p.c.).
Il motivo si risolve , nella sostanza, nella riproposizione della
doglianza relativa alla inammissibilità (ritenuta da entrambi i
Giudici del merito) di domande che l’attore afferma di aver
ritualmente introdotte in reconventio reconventionis.
Il motivo non è fondato.
E’ palese la tardività delle domande formulate a suo tempo
in giudizio (con memoria del 29.10.1999) dall’odierno
ricorrente.
4

delle spese.

La Corte territoriale, con la sentenza oggi gravata innanzi a
questa Corte, ha correttamente ritenuto che nell’ipotesi l’art.
183, IV co. c.p.c. sanciva la possibilità -per l’attore- di
proporre domande in reconventio reconventionis “solo e a
pena di decadenza” alla prima udienza di trattazione e non

citata norma processuale.
La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio
ermeneutico già sancito, in punto, da Cass. n. 17699/2005.
Il ricorrente cita in senso contrario ( ma errando) la
medesima massima , riportata per esteso, di questa Corte.
Senonchè l’assunto secondo cui, nella fattispecie, l’odierno
ricorrente ben poteva svolgere domanda con la memoria (e
non all’udienza) è errato ed anche contraddittorio.
La possibilità di cui al detto assunto è, infatti relativa, a
domande che già potevano essere proposte con citazione ( e
non è il caso di cui ci si occupa) e , quindi, non domande
dipendenti come la reconventio reconventionis a cui fa
espressamente rinvio – non senza contraddittorietà- il
medesimo odierno ricorrente.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione di norme di legge ( artt.1027,
1031, 1061 e 1062).

5

successivamente con la memoria di cui al V° comma della

Al di là delle varie norme citate in epigrafe la doglianza dei
motivo qui in esame è relativa al rigetto – da parte della
Corte distrettuale- del diritto di transito veicolare sul citato
stradello di cui in atti.
Il motivo non può essere accolto.

ad essa già proposta “ai limiti di ammissibilità” , ha
correttamente escluso la possibile configurazione del preteso
diritto di transito.
Tanto alla stregua di varie ragioni e logiche argomentazioni
(già utilizzate dal Giudice di prime cure) quali la genericità
dei testi potenzialmente favorevoli al Nobile, la mancanza di
segni visibili, l’inesistenza di opere permanenti destinate in
modo in equivoco all’esercizio della vantata servitù.
Il motivo , dunque, va respinto.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione di norma di diritto ( art. 91 c.p.c.) in tema di
regolamentazione delle spese.
La Corte distrettuale, dopo aver evidenziato (p. 7 della
sentenza gravata) che la rimozione delle situazioni che
avevano condotto alla cessazione del contendere sulle
domande principali attoree andava comunque valutata in
sede di riparto delle spese processuali, ha proceduto ai
riguardo correttamente.

La Corte territoriale, ritenendo l’analoga dogiianza innanzi

La stessa genericità delle doglianze mosse col motivo in
esame conferma , per di più, l’infondatezza , in punto, del
motivo di gravame, che non può che essere respinto.
4.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del contro ricorrente delle spese del giudizio,
determinate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

7

come in dispositivo.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
23 novembre 2017.

/(j-t(-:

“\Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA