Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5040 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 504/2014 proposto da:

P.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICHELE LUCIANO ROSSETTI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo Amministratore e legale

rappresentante p.t. D.B.V., domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato VITTORIO FIDOLINI, CRISTIANO CALUSSI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1127/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze il condominio di (OMISSIS) chiedendo la condanna al ristoro dei danni nella misura di Euro 102.692,65. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello la P.. Si costituì la parte appellata chiedendo l’inammissibilità ed in subordine il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 9 luglio 2013 la Corte d’appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello. Osservò la corte territoriale che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 25 ottobre 2007, la notifica dell’impugnazione era stata tardivamente eseguita il 26 novembre 2007 e che non poteva trovare applicazione l’art. 155 c.p.c. (se il giorno di scadenza del termine corrisponde al sabato, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo) trattandosi di giudizio instaurato prima del 1 marzo 2006.

5. Ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 137, 138, 139, 148, 155, 325 e 330 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la ricevuta di presa in consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario reca la data del 24 novembre 2007, sicchè tempestivamente era stato consegnato l’atto per la notifica, mentre il 26 novembre 2007 corrispondeva al giorno in cui l’atto era pervenuto al destinatario.

1.1 Il motivo è fondato. In base all’art. 155 c.p.c., comma 5, se il termine per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, dell’art. 155, comma 5, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006. Nel presente processo, in cui l’atto di citazione è stato notificato in data 19 giugno 2003, la disposizione trova dunque applicazione in base a quanto previsto dal citato art. 58. Essendo stata notificata la sentenza in data 25 ottobre 2007, la scadenza del termine il giorno 24 novembre 2007 risulta prorogata al successivo 26 novembre. L’atto risulta consegnato all’ufficiale giudiziario in data 24 novembre, come da timbro apposto con specifica dei costi per la notifica in calce all’atto. La prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, comma 1, n. 1, del D.P.R. citato, fanno fede fino a querela di falso (fra le tante da ultimo Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755). L’atto è stato dunque consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine per l’impugnazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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