Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5040 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. III, 24/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30760/2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO MENGUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10729/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, K.A., cittadino di origine (OMISSIS), ha impugnato decreto pronunciato dal Tribunale di Ancona, depositato il 10 settembre 2019, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente non erano attendibili, in quanto il richiedente “afferma di non poter fare ritorno in patria poichè subirebbe sempre le solite angherie in casa” perpetrate, a suo danno, dai fratelli; b) “tali dichiarazioni, anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, attesto che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla zona geografica di provenienza”; c) non sussistevano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); d) circa la situazione generale del Pakistan, “la bassa incidenza della violenza terroristica evidenzia che il territorio in questione deve ritenersi sotto controllo dell’autorità statuale o comunque contenuto nei limiti di quel rischio riscontrabile nella media dei paesi monitorati”, in base a fonti quali, fra le altre, report EASO del 2017 e 2018 e USDOS 2019, attestanti il “miglioramento della situazione generale della sicurezza” rispetto agli anni precedenti; e) non poteva quindi riconoscersi la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14; f) avuto riguardo alla protezione umanitaria, “dai documenti in atti non si evince nessuno sforzo serio compiuto dal richiedente ai fini di un’effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale; in proposito, vanno scrutinati criticamente gli attestati prodotti perchè la partecipazione a corsi di formazione, di volontariato o di apprendimento della lingua è certamente utile per l’integrazione, ma non è di per sè una condizione sufficiente per ottenere un permesso di soggiorno”; ad ogni modo, “la mera promessa di un impiego, peraltro condizionata alla condotta della ricorrente ed a favorevoli condizioni di mercato, ugualmente l’assunzione a tempi ridotti con salario al di sotto dell’assegno sociale, non sono sufficienti a rendere attuale, e dunque tutelabile, un diritto di rango costituzionale, come quello al lavoro”; “inoltre, non può essere valutato favorevolmente un rapporto di lavoro instauratosi in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 14, nonchè art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per aver il Tribunale omesso di collaborare – con riguardo precipuo al riconoscimento dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), nell’accertamento istruttorio della situazione d’origine del richiedente, rendendo, sul punto, motivazione apparente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (Cass., 8930/2020). Onere nella specie non affatto assolto dal ricorrente, là dove, invece, la motivazione addotta dal giudice di merito si conforma al c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014). Peraltro, il ricorrente non ha censurato, in modo idoneo, l’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda la statuizione del Tribunale, ossia la ritenuta non credibilità della narrazione della vicenda personale.

2. – Con il secondo motivo, è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale omesso di rendere effettiva valutazione comparativa, alla luce della situazione del paese d’origine del ricorrente, tra il livello di integrazione raggiunto in Italia, provato dall’attuale e stabile posizione lavorativa del richiedente, e la situazione in cui si verrebbe a trovare per il caso di rimpatrio in Pakistan.

2.1. – Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente” (Cass. n. 22528/2020).

Il Tribunale, discostandosi da tali principi, ha affermato erroneamente che lo svolgimento di attività lavorativa fosse irrilevante ai fini dell’integrazione, così omettendo di comparare la complessiva condizione di inserimento sociale raggiunta dal ricorrente – che costituisce un elemento idoneo a concorrere nella configurazione la sua vulnerabilità – con quella (anch’essa affatto carente nella specie) nella quale egli si sarebbe venuto a trovare in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali.

3. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto il secondo.

Il decreto deve, quindi, essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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