Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5040 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5040 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25746-2013 proposto da:
GIUSEPPE

OLIVIERI

LVRGPP33P12E885Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75,
presso lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO GENTILE;
– ricorrente contro

2017
2885

D’AMICO

ANGELO,

D’AMICO

MARIO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, V. PARIOLI 73 LEG.COCCANARI &
PARTN,

presso

BENEDETTO,

lo

rappresentati

GIUSEPPE SPADA;

dell’avvocato

studio
e

difesi

SARA DI

dall’avvocato

Data pubblicazione: 05/03/2018

- controricorrenti nonchè contro

D’AMICO FILIPPO, D’AMICO SALVATORE FELICE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 874/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per
l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del
ricorso.

di BARI, depositata il 05/08/2013;

Fatti di causa
Olivieri Giuseppe conveniva nel 1993 in giudizio innanzi al
Tribunale di Foggia D’Amico Filippo, Mario, Angelo e
Salvatore.
L’attore, quale promittente acquirente, chiedeva la

immobiliare del 30 giugno 1992, per come successivamente
integrato e modificato da ulteriori pattuizioni, per colpa dei
convenuti, dei quli si chiedeva anche la condanna alla
restituzione di £ 100miiioni, oltre interessi e rivalutazione, al
risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore
del difensore antistatario.
Con distinti atti si costituivano in giudizio D’Amico Filippo e
D’Amico Angelo, Mario e Salvatore, contestando l’avversa
domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale per
la declaratoria di risoluzione del preliminare per
inadempimento dell’Olivieri.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 592/2006, accoglieva la
domanda attrice, rigettava quella riconvenzionale,
dichiarava risolto per inadempimento dei convenuti il
contratto de quo, condannando l’attore al rilascio immediato
in favore dei convenuti dell’immobile oggetto del contratto
preliminare inter partes e, contestualmente, i convenuti al
pagamento ,

in favore dell’attore, della somma di C

declaratoria di risoluzione del preliminare di compravendita

131.272,00

a

titolo

risarcimento

di

danni

da

inadempimento, oltre spese di lite.
La decisione del Tribunale di prima istanza era gravata da
appello interposto da D’Amico Mario ed Angelo, resistito
dall’Olivieri.

Felice, i quali chiedevano l’accoglimento dell’appello
proposto dai suddetti loro germani, con cui si instava per la
totale riforma della decisione impugnata, il rigetto delle
domande dell’Olivieri e l’accogl;mento delle domande
riconvenzionali da loro esplicate in primo grado.
L’adita Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 874/2013,
in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale
e , quindi, in riforma dell’appellata decisione, rigettava la
domanda di risoluzione per inadempimento dei promittenti
venditori del succitato contratto preliminare e quella di
risarcimento dei danni proposta dall’Olivieri ; dichiarava
risolto il medesimo contratto per avveramento delle
condizioni risolutive ed accertati, come in sentenza, i
rispettivi crediti delle parti in causa , condannava -previa
compensazione- l’Olivieri al pagamento, in favortdei germani
D’Amico r del residuo importo di C 53.177,16, oltre interessi,
condannando altresì l’appellato alla refusione delle spese del
doppio grado del giudizio in favore degli appellanti principali
ed incidentali.
4

Svolgevano appello incidentale D’Amico Filippo e Salvatore

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte
territoriale l’Olivieri ricorre con atto affidato a sei ordini di
motivi e resistito con controricorso dei soli D’Amico Mario ed
Angelo.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il “vizio della
motivazione sotto il profilo dell’omessa considerazione e
valutazione di elementi essenziali ai fini della decisione”.
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso consta di una (ri)esposizione, peraltro di non
immediata intelligibilità, delle complesse ed articolate
vicende che ebbero a contrassegnare la vicenda contrattuale
per cui è causa.
Per di più il motivo, stilato – fra l’altro- in assenza della
dovuta indicazione del parametro normativo di riferimento
del preteso vizio, non tiene neppure conto della valenza del
nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile nella fattispecie.
In proposito va enunciato il seguente principio di diritto ” è
inammissibile il motivo del ricorso che, pur lamentando
genericamente “vizio di motivazione” e pur se formulato in
assenza del riferimento al parametro normativo di cui al n. 5
dell’art. 360 c.p.c. ( come novellato ex d.l. 83/12, conv. in I.
134/12 ed applicabile ratione temporis ), svolge, nella
sostanza, una questione di valutazione in fatto attraverso il

Ragioni della Decisione

generico

ricorso a valutazioni ovvero senza specifica

indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,
del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua

presuppone come tuttora vigente, nel suo vecchio testo,
l’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
11 motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“omessa e comunque erronea applicazione del combinato
disposto dagli artt. 1183, 1218, 1453 e 1457 c.c.”.
Il motivo lamenta espressamente l'”omessa considerazione

della rilevanza, ai fini della valutazione dell’inadempimento
dei promittenti venditori, del termineieritro 1T quale- lentro il
quale questi ultimi si erano obbligati a liberare l’immobile ed
a trasferirlo all’Olivieri”.
Orbene già nella sua impostazione la censura si appalesa
come tesa più ad una revisione della valutazione e del
giudizio decisorio della Corte territoriale che ca-11 violazione
delle varie norme citate “in combinato disposto” come in
epigrafe.
Senonchè la Corte barese ha, nella sostanza, ritenuto che anche per effetto dei patti aggiunti e delle sue successive
modifiche – il contratto preliminare di vendita non

“decisività”), così si riducendosi in una censura che

t=z,”
prevedeva più un termine essenziale ai sensi dell’art. 1457
c.c..
La Corte, altresì, ha ritenuto che il medesimo preliminare
era sottoposto “ad una pluralità di condizioni risolutive ex
art. 1453 c.c. previste dagli artt. 7 ed 8 del negozio (quali,

n. 1089/1939 da parte della P.A. e l’insufficienza della
somma, convenuta come prezzo, al fine di consentire la
totale estinzione della posizione debitoria dei germani
D’Amico).
Inoltre, ancora, la Corte territoriale ha correttamente
valutato (si veda pag. 10 della gravata sentenza) la
“conoscenza” da parte dell’odierno ricorrente delle condizioni
(ovvero delle posizioni debitorie) in presenza delle quali
furono intavolate e concluse le trattative inter partes.
L’applicazione„ quindi, delle norme’ epigrafate svolta dalla
Corte barese risponde alla predetta valutazione del contratto
de quo come negozio sottoposto a condizioni di poi non
avveratesi.
In dipendenza delle dette condizioni e degli effetti
conseguenti al loro avveramento, ai medesimi germani
D’Amico -secondo la gravata decisione- non poteva, invero,
ascriversi, tenuto anche conto del complessivo
comportamento de!le parti, “alcuna violazione tanto

fra l’altro, il mancato esercizio del diritto di prelazione ex L.

dell’obbligò contrattuale assunto con il preliminare quanto
del dovere di comportarsi secondo buona fede”.
Il motivo in esame, per di più, non coglie affatto questa
decisiva ratio della valutazione della Corte territoriale con
conseguente corretta applicazione – da parte della stessa-

applicate.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta il “vizio di
motivazione sotto il profilo della erronea interpretazione e
valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie
(interrogatorio e prova testimoniale)”.
Il motivo non può essere accolto.
Innanzitutto esso

manca del riferimento

al parametro

normativo alla cui stregua viene svolta la doglianza.
In secondo luogo e decisivamente deve evidenziarsi che col
motivo si accenna ad erronea interpretazione e valutazione
di atti, ma in assenza del dovuto ossequio al noto principio
di autosufficienza.
La mancanza di completa indicazione e trascrizione degli
elementi istruttori in ordine ai quali vi sarebbe stata la
lamentata erroneità di interpretazione e la carenza
motivazionale il motivo deve ritenersi comunque
inammissibile.

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delle norme che, viceversa, si pretenderebbero male

4.-

Con il quarto motivo del ricorso si deduce il vizio di

“erronea applicazione delle disposizioni dettate in tema di
buona fede e diligenza delle parti nell’esecuzione del
contratto”, nonché “omessa applicazione del dovere di
cooperazione del creditore ( artt. 11 .75 e 1227 c.c.)”.

atti ed episodi successivi alla sottoscrizione del contratto
preliminare, che “i D’Amico si erano attivati per estinguere
la procedura esecutiva attraverso accordi transattivcp . con i
creditori”

(come

peraltro

si

evince

dalla

stessa

corrispondenza epistolare dell’Olivieri).
Il contratto veniva, quindi, meno non per inadempimento
dei D’Amico (e parimenti neppure per inadempimento
dell’Olivieri) ma – come può evincersi dalla decisione
gravata ( a pag. 6)- per “avveramento degli eventi dedotti
sotto condizione risolutiva (insufficienza della somma
pattuita quale prezzo della vendita per assicurare la
definizione delle esposizioni debitorie dei promittenti
venditori e mancata cancellazione del pignoramento)”.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia il
“vizio di motivazione (della impugnata sentenza) sotto il
profilo della sua insufficienza
risultanze istruttorie”.

9

e del contrasto con le

La sentenza impugnata ha valutato, pur nella congerie di

La prospettata carenza motivazionale

della gravata

decisione è inammissibile poiché presuppone come ancora
esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica

convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Parte ricorrente avrebbe dovuto far . riferimento al novellato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione
proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012
(d. I. 83/12, conv. in I. 134/12).
In quest’ottica, non si sarebbe potuta limitare a denunciare
la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì
avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti.
Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo
comma, n.. 5), c.p.c., non è più configurabile il vizio di
contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la
norma suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo
10

dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,

all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo
neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del
n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
del 06/07/2015).

Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc.•civ., come riformato, va
inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della
novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio
di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, supportando la generale funzione
nonriofilattica della Corte di cassazione.
Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi
che “omessa motivazione”, perché l’accertamento se
l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che
risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di
discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come
vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli
principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come
vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più
l’insufficienza o la contraddittorietà d&la motivazione, salvo
che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di
11

13928

argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si
risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale
mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del
04/04/201_4).
Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle

secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
12

previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,

irriducibile

tra

affermazioni

inconciliabili”

e

nella

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza”
6.-

della

motivazione.

Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso si lamenta la

motivazione sulla diversa decisione di condanna alle spese”.
Viene, in sostanza, dedotta l’erroneità della decisione
gravata in punto di regolamentazione delle spese per
“mancata valutazione del cosiddetto principio di causalità”.
Il motivo non può essere accolto.
La censura sulla pretesa omessa motivazione è infondata in
quanto la ragione della condanna alle spese dell’appellatoodierno ricorrente è espressamente indicata “in quanto
socconnbente”.
Peraltro la regolamentazione delle spese disposta dalla Corte
territoriale risulta corretta in quanto l’oggettiva
soccombenza escludeva ogni pretesa necessità (ipotizzata
nel ricorso) di una compensazione delle spese.
Il motivo qui in esame va, dunque, respinto.
7.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
8.-

Le spese seguono la soccombenza e si determinano così

come in dispositivo.
9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
13

violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed “omessa

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
e condanna il ricorrente al

pagamento in favore dei controricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 12.700,0-0 di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del Gomma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
9 novembre 2017.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente
/7(44z-ueli-t-t5

14

rigetta il ricorso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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