Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 504 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/01/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 14/01/2010), n.504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22028/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5407/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26/06/07, depositata il 12/09/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Inps a corrispondere a R.A. l’indennità di disoccupazione agricola per il 1995, oltre accessori.

In particolare, la Corte di merito riteneva inammissibile l’eccezione di improponibilità del ricorso per mancanza di prova della presentazione della domanda amministrativa, in quanto sollevata per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c..

L’Inps propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria. La R. non si è costituita.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., osservando che l’eccezione dichiarata inammissibile dal giudice a quo tale non era in quanto in materia di assistenza e previdenza l’improponibilità della domanda per mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile anche d’ufficio.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in relazione ai principi al riguardo ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. 11756/2004, 5149/2004, 18265/2003). Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al seguente principio: la mancata presentazione all’istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 cod. proc. civ., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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