Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 504 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 12/01/2011), n.504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19103-2009 proposto da:

L.M. ((OMISSIS)), S.M.D.

((OMISSIS)), quest’ultimo in qualità di erede di S.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTABELLA 23

presso lo STUDIO LAVITOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati

LIBERTI MARINA, BERARDI NICOLA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

ING. V.L. ((OMISSIS)), in proprio o quale

legale rappresentante della omonima ditta individuale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio degli avvocati

CINTI GIUSEPPE, VICERE’ RICCARDO, che lo rappresentano e difendono,

per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 08/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Oreste DE ANGELIS per delega dell’avvocato Nicola

Berardi, Giuseppe CINTI, Marinella DI CAVE dell’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso in via principale, per

il rigetto del primo motivo del ricorso principale, inammissibili gli

altri motivi, rigetto della domanda ex art. 96, assorbito il ricorso

incidentale, in via subordinata accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ditta ing. V.L. in data 30 dicembre 1991 stipulò con la Regione Molise un disciplinare contenente “gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione ci acqua a scopo idroelettrico dal fiume (OMISSIS)” richiesta dalla predetta ditta. In tale disciplinare fu stabilito, fra l’altro, all’art. 10 che “sotto pena di decadenza l’Ente concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione” e “ultimare i lavori entro 36 mesi dalla data su detta”. All’art. 12 fu stabilito che la concessione avrebbe avuto la durata di anni 30, “salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca”. La Regione con decreto del 31 dicembre 1991 accordò la concessione richiesta, stabilendo un canone annuo di L. 19.742.976 a decorrere dalla data del decreto medesimo.

Con successivi decreti regionali la data per l’ultimazione dei lavori fu prorogata più volte finchè con il decreto della Regione 31 agosto 2003 fu dichiarata la pubblica utilità dell’opera e concesso un’ulteriore proroga per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, decorrente “dalla data di notifica delle concessioni edilizie da parte dei Comuni d’Isernia e Macchia d’Isernia”. Successivamente, con decreto del 10 gennaio 2006, quest’ultimo Comune, su richiesta del concessionario, incaricato all’espletamento della procedura espropriativa, autorizzava l’occupazione d’urgenza dei beni immobili situati nel Comune riportati nel piano particellare. I sigg.ri L.M. e S.M.D., ricevuta il 28 gennaio 2006 notifica del decreto e della comunicazione della data in cui si sarebbe proceduto all’occupazione dei fondi di loro proprietà, il 28 marzo 2006 proponevano ricorso al TAR Molise, chiedendo l’annullamento di tali atti e di quelli presupposti, fra i quali l’ultimo decreto di proroga sopra menzionato. Dichiarato dal TAR, con sentenza depositata il 29 maggio 2006, notificata il 13 giugno 2006, il proprio difetto di giurisdizione, la causa veniva riassunta dagli attori, con ricorso notificato il 2/3 ottobre 2006, dinanzi al TSAP, dinanzi al quale si costituivano la Regione Molise e la ditta ing. V., chiedendo al rigetto del ricorso, mentre il Comune di Macchia d’Isernia restava contumace. Il TSAP, con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2009, respingeva il ricorso. I sigg.ri L. M. e S.M.D. proponevano ricorso a questa Corte con atto notificato il 20 agosto 2009 alla ditta ing. V. e alla Regione Molise e il 21 agosto 2009 al Comune di Macchia d’Isernia formulando sei motivi. La Regione Molise resisteva con controricorso. La Ditta ing. V. con controricorso, con il quale chiedeva la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, e due motivi di ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. I ricorsi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.2. Va pregiudizialmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale nel suo insieme, formulata dai controcorrenti per essere stati dedotti vizi non deducibili con il ricorso per cassazione trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 e per essere stata, nella sostanza, chiesta una nuova valutazione del merito.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le decisioni emesse dal TSAP in sede di giurisdizione amministrativa, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, sono anche impugnabili, come è stato fatto con il ricorso principale, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge, sostanziale e processuale, nonchè ove – come nel caso di specie – sia applicabile “ratione temporis” il D.Lgs. n. 40 del 2006, anche in relazione a vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. Sez. Un., “10 settembre 2009, n. 19448; 2 dicembre 2008, n. 28547). Nè può dirsi che con il ricorso nel suo insieme sia stata chiesta una rivalutazione del merito. Ne segue la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità dell’intero ricorso.

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di proroga dei termini amministrativi, del disciplinare n. 5351 del 30 dicembre 1991, del decreto di concessione della Regione Molise n. 1933 del 31 dicembre 1991, del R.D. n. 1175 del 1933. Si deduce al riguardo che, secondo quanto si evince dal decreto della Regione Molise 25 agosto 2003, che ha prorogato, dopo precedenti proroghe, il termine per l’ultimazione dei lavori in relazione alla concessa derivazione d’acqua a fini idroelettrici, alcune di tali proroghe, compresa quella del 25 agosto del 2008, furono concesse quando il termine era già scaduto. Essendo principio generale che un termine possa essere legittimamente prorogato soie se non sia ancora scaduto, i ricorrenti censurano la sentenza del TSAP per avere ritenuto che in materia concessoria il decorso del termine indicato per l’adempimento di un obbligo del destinatario della concessione non determina “ipso jure” la cessazione degli effetti del provvedimento, occorrendo a tal fine un esplicito provvedimento di decadenza ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 55, con la conseguenza che, in mancanza, non c’è alcun principio generale che possa impedire all’Amministrazione d’intervenire in materia anche dopo la scadenza del termine. Deducono in proposito che il R.D. n. 1775 del 1933, art. 55, nel prevedere la facoltà del Ministro dei lavori pubblici di dichiarare la decadenza dalla concessione e prevederne 1 casi, fa riferimento all’attività di derivazione e utilizzazione dell’acqua e non ad altre attività, mentre l’art. 10 del disciplinare in questione stabilisce un termine per l’ultimazione dei lavori, da rispettare a pena di decadenza dalla concessione e non un termine relativo all’attività di derivazione e utilizzazione delle acque, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 55 su detto, considerato anche che uno specifico e diverso termine per l’utilizzazione dell’acqua è stabilito a pena di decadenza nell’art. 11 del disciplinare.

Si formula in proposito il seguente quesito: “Dica la Corte se incorra nel vizio di violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1175 del 1933 e succ. mod., e in specie dell’art. 55, di violazione e falsa applicazione dei disciplinare (regolante la concessione di derivazione di acque pubbliche per uso di produzione di energia elettrica accordata dalla Regione a soggetto privato) che stabilisce un termine per l’ultimazione dei lavori a pena di decadenza della concessione stessa, di violazione e falsa applicazione della concessione a derivare le acque pubbliche regolata dal su detto disciplinare, nonchè di violazione del principio generale secondo cui è illegittima la proroga di un termine già scaduto il TSAP che, pronunciando quale organo di giustizia amministrativa in unico grado, ritenga legittime le numerose proroghe di dette termine di ultimazione dei lavori intervenute dopo la scadenza del termine prorogato e anche a seguito di domanda presentata dopo la su detta scadenza”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1175 del 1933. Si deduce al riguardo che l’art. 40 di detto regio decreto distingue i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’utilizzazione dell’acqua e che la previsione per l’Amministrazione della facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione nell’ipotesi prevista dall’art. 55 relativa al “diritto di derivare e utilizzare l’acqua pubblica” non potrebbe essere interpretata come attribuzione al riguardo di una discrezionalità “assoluta”, dovendosi ritenere che l’Amministrazione, in caso d’ingiustificato inadempimento delle condizioni poste nel disciplinare, sia tenuta a pronunciare la decadenza, potendo solo in presenza di un giustificato motivo concedere la proroga dei termini. Con la conseguenza che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto l’irrilevanza di tali termini, affermando che in mancanza di una espressa declaratoria di decadenza dalla concessione essi possano essere prorogati, anche dopo la loro scadenza, senza un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni del loro mancato rispetto, con lesione dei diritti e interessi legittimi dei proprietari dei beni destinati all’espropriazione.

Si formula al riguardo il seguente quesito: “Dica la Corte se incorre o meno nel vizio di violazione e falsa applicazione della lettera e della ratio del R.D. n. 1175 del 1933, nonchè di errata interpretazione e applicazione dello stesso e in un vizio logico giuridico il TSAP che, giudicando in materia di proroghe tardive, generiche e prive di idonea motivazione del termine per l’ultimazione dei lavori stabilito, a pena di decadenza, nel disciplinare regolante una concessione a derivare acqua per uso idroelettrico accordato a ditta privata, le ritenga legittime in quanto non è intervenuta la dichiarazione di decadenza della concessione da parte della Regione concedente”.

2.2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

Il primo motivo è inammissibile relativamente ai profili con i quali si denunciano la violazione del disciplinare e della concessione, non attenendo essi a violazione di norme di legge giacchè detti atti non hanno valenza legislativa.

Quanto alle restanti censure contenute nel primo motivo e a quelle contenute nel secondo, va considerato quanto segue.

Il R.D. n. 1175 del 1933, art. 55, il quale determina e regola, con specifica disciplina, le ipotesi e le modalità di pronuncia della decadenza dalle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, prevede la necessità, per la declaratoria di decadenza, di un provvedimento che, dovendo essere motivato e avendo natura costituiva, deve essere espresso. Pertanto, disponendo alla lett. f) che possa farsi luogo al provvedimento di decadenza “per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare entro i quali il concessionario deve derivare: e utilizzare l’acqua concessa”, non comporta che la concessione diventi automaticamente inefficace per la scadenza dei termini ivi menzionati.

In correlazione con tale disciplina, esattamente la sentenza impugnata ha rilevato che le proroghe in questione, non riguardando il provvedimento di concessione – ma termini interni a tale provvedimento relativi a obblighi del concessionario costituiscono provvedimenti amministrativi di secondo grado, diretti a modificare parzialmente gli effetti giuridici dell’atto primario. Cosicchè, per il loro carattere parziale e limitato, non richiedono una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell’originario provvedimento, nè la reiterazione dell'”iter” procedurale necessario per la sua emanazione, essendo sufficiente la valutazione delle ragioni che giustificano la proroga e l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica. E neppure può ritenersi, che esse non possano essere disposte in base al principio secondo il quale l’istituto della proroga presuppone che gli effetti del provvedimento originario non si siano definitivamente esauriti, potendo altrimenti disporsi unicamente la rinnovazione del provvedimento, previa ripetizione di tutte le fasi procedimentali e la completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, con rinnovata ponderazione di tutti gl’interessi pubblici e privati coinvolti.

Infatti, non essendo la decadenza automaticamente connessa dalla legge al mancato rispetto dei termini indicati nella lett. f) su detta, bensì a un’autonoma valutazione in proposito della P.A., che può dichiararla o meno, è evidente che la legge medesima attribuisce alla P.A. il potere, non limitato dall’avvenuta scadenza di detti termini, ove non ritenga di dovere dichiarare la decadenza, di prorogarli evitando, in relazione alla persistenza dell’interesse pubblico sotteso, la perdita d’efficacia del provvedimento concessorio.

Quanto al profilo, proposto con il secondo motivo – da esaminarsi cosi come formulato con il quesito – esso è parimenti infondato, avendo la sentenza impugnata (pag. 7) puntualmente riscontrato che dagli atti impugnati risultava che l’Amministrazione aveva valutato la sussistenza delle ragioni che giustificavano le proroghe, nonchè l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica.

3.1. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia l’omessa pronuncia, o omessa e carente motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si deduce che essi ricorrenti, nel primo motivo del ricorso al TSAP, avevano dedotto illegittimità della proroga contenuta nel decreto regionale del 25 agosto 2003, in quanto fatta decorrere dalla notifica al concessionario delle concessioni edilizie da parie dei Comuni interessati e senza la prefissione di un limite di durata, così stabilendosi una proroga di durata illimitata, collegata a un evento futuro e incerto. Con il motivo si censura la sentenza impugnata per avere omesso di decidere sul profilo di censura in questione.

Il motivo è accompagnato dal prescritto quesito. Il motivo, per come formalmente formulato, appare inammissibile in quanto con esso si prospettano, in relazione all’omessa pronuncia su un motivo di ricorso al TSAP, in alternativa, vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., n. 5) ovvero un vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3).

L’omessa pronuncia, peraltro, non è deducibile con il ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, nè sotto il profilo della violazione di legge – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 – ma unicamente ai sensi dei l’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex multis Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2006, n. 1755). Detta censura, non può infatti essere formulata, con il ricorso per Cassazione, mediante la denuncia di un errar in indicando per violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o per inidoneità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto tali doglianze, da un lato, presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, oppure senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa al riguardo; dall’altro, consentono alla parte di chiedere al giudice di legittimità di verificare, sulla base del solo esame della sentenza impugnata, unicamente la correttezza giuridica della decisione e la sufficienza e la logicità della motivazione. La censura del vizio in questione deve essere, invece, formulata mediante la denunzia del pertinente error in procedendo di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè solo tale specifica differente deduzione consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto – di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, valutando se vi sia stata omissione e se essa sia rilevante ai fini del decidere.

Peraltro, anche dandosi una lettura non formalistica del ricorso, e interpretandolo come in effetti volto a denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, detta rilevanza va esclusa, essendo stata concessa – secondo quanto risulta dagli atti – in data 9 ottobre 2006 un’ulteriore proroga di 36 mesi dal 24 agosto 2006, così sanandosi, nell’ambito del quadro normativo sopra esposto, ogni vizio della precedente.

5.1. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunciano ancora carenze motivazionali in relazione al rigetto del motivo di ricorso ai TSAP con il quale era stata dedotta l’illegittimità della proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, senza che l’Amministrazione avesse adeguatamente motivato in ordine alla permanenza dell’opportunità dell’opera in relazione al pubblico interesse e avesse omesso di compiere adeguata istruttoria in ordine all’accertamento della circostanza che il concessionario non si fosse o meno attivato per ottenere le necessario concessioni edilizie.

Si formula al riguardo il seguente quesito: “Dica la Corte se incorre nei vizi di carenza, insufficienza, illogicità o contrarietà di motivazione in ordine a un punto decisivo, nonchè carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa o insufficiente e/o erronea valutazione dei documenti e atti processuali i TSAP che in presenza di puntuali e articolati motivi di ricorso con cui vengono denunciati vizi di carenza di motivazione e carenza di istruttoria, li respinga motivando che “è sufficiente …

che l’amministrazione abbia valutato la sussistenza delle ragioni che giustificano la proroga, nonchè l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della centrale idroelettrica”.

Il motivo è inammissibile, essendo .la su detta affermazione, riportata nel quesito, rapportata dalla sentenza del TSAP alle risultanze degli atti impugnati, cosicchè il motivo si sostanzia nella censura di una valutazione di fatto incensurabile in questa sede.

6.1. Con il quinto motivo si denunciano ancora vizi motivazionali in relazione a un punto decisivo costituito dal contrasto fra il decreto di occupazione d’urgenza emanato in data 10 gennaio 2006 dal Comune di Macchia d’Isernia e la nota dello stesso Comune in data 27 febbraio 2006 con la quale s’invitava la Regione a riprendere in esame, in relazione alla disposta concessione, la situazione attuale, in relazione alla ridotta portata delle acque del fiume Cavaliere, interessato a prelievi a scopi d’irrigazione agricola che sarebbero stati compromessi, dall’uso delle acque a fini idroelettrici.

in proposito si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se incorra in vizio logico-giuridico il TSAP che ritenga infondato il motivo di ricorso relativo all’inopportunità e carenza d’interesse di un decreto in cui un Comune, con atto dovuto, autorizza una ditta privata beneficiaria di una concessione regionale di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico all’occupazione d’urgenza di suoli di proprietà privata, al fine della realizzazione delle opere, motivo fondato anche sull’esistenza in atti di una nota inviata dallo stesso Comune all’ente concedente, successiva di poco più di un mese al decreto autorizzativo dell’occupazione, in cui il medesimo Comune fa presente l’impossibilità e inopportunità della realizzazione della derivazione a causa della scarsa portata del fiume da cui essa deve essere effettuata, l’esistenza di precedenti esigenze di carattere agricolo-irriguo che verrebbero lese dalla nuova derivazione e il pericolo di prosciugamento del fiume, con danno ambientale, motivando nel senso che la nota del Comune è posteriore al decreto di occupazione d’urgenza sicchè non può essere assunta a criterio di valutazione cella legittimità del decreto stesso”.

Il motivo è infondato, essendo la motivazione data dal TSAP priva di vizi logici, non potendosi assumere a metro di valutazione di provvedimento amministrativo, che lo stesso ricorrente afferma essere un “atto dovuto”, valutazioni risultanti da atti successivi.

7.1. Con il sesto motivo si denunciano ancora vizi motivazionali in relazione alla omessa o errata valutazione di documentazione in atti, errata interpretazione del disciplinare o della concessione, violazione della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 2, con riferimento alla ritenuta irrilevanza, da parte della sentenza impugnata, dei rilievi e delle opposizioni alla proroga pervenute da taluni enti (Federazione coltivatori diretti e Consorzio di bonifica della Piana di Venafro), in quanto portatori d’interessi secondari rispetto all’interesse primario, oggetto della concessione, della produzione di energia elettrica. Si deduce che detti interessi, come quelli del Comune di Macchia d’Isernia, non potevano essere considerati secondari, tenuto conto dei principi stabiliti dalla L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 2, richiamata nello stesso decreto di proroga del 2003 all’epoca in vigore essendo stata abrogata successivamente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175 – circa l’uso delle acque, riaffermati dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

In proposito si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se incorre in violazione delle norme legislative che regolavano e regolano l’utilizzo delle acque pubbliche, attribuendo particolare preminenza al loro uso potabile ed agricolo e alla salvaguardia dei corsi d’acqua, nonchè delle norme della concessione regionale di derivazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico e del relativo disciplinare, che condizionano la derivazione autorizzata al rispetto delle esigenze di terzi e dei titolari di precedenti concessioni di derivazione sullo smesso corso d’acqua, il TSAP che, giudicando quale organo di giustizia amministrativa di unico grado, respinga il relativo motivo d’impugnazione ritenendo tali interessi secondari rispetto all’interesse pubblico primario della produzione di energia elettrica e come tali destinati a recedere ove detto interesse primario abbia formato oggetto di valutazione”.

Il motivo è infondato, considerato che lo stesso ricorrente, nell’esporre le deduzioni in proposito dinanzi al TSAP, riconosce che la concessione e il relativo disciplinare fanno salve le “esigenze idriche, irrigue, industriali e potabili” ed è fatta “entro i limiti della disponibilità d’acqua e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e in genere dei diritti dei terzi”. Appare infatti priva di vizi logici la ritenuta irrilevanza delle opposizioni di soggetti portatori d’interessi, ritenuti – in tale contesto – secondari rispetto all’interesse pubblico relativo alla produzione dell’energia elettrica.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..

Le parti soccombenti vanno condannate alle spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l’incidentale. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.. Condanna i ricorrenti L.M. e S.M.D., in solido, alle spese del. giudizio di cassazione che Liquida nei confronti della ditta ing. V.L. nella misura di Euro duemilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè nei confronti della Regione Molise nella misura di Euro duemilacinquecento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA