Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5039 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10626-2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SACER PETROLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PIRAS, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7233/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2015, R. G. N. 6347/2013.

Fatto

RILEVATO

1. Che il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda di R.S., agente monomandatario della Sacer Petroli s.p.a. per la promozione di contratti di vendita di gasolio o similari, condannava la preponente al pagamento della somma di Euro 29.532,71 a titolo di provvigioni non corrisposte e indennità di cessazione del rapporto, respingendo le ulteriori domande del R. aventi ad oggetto la corresponsione di differenze sulle provvigioni, il ricalcolo dell’indennità di scioglimento del contratto e la corresponsione degli accessori sulle provvigioni corrisposte in ritardo;

2. che la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Roma che ha respinto l’impugnazione del R.;

2.1. che la statuizione di conferma è stata fondata: a) sulla condivisione del decisum di primo grado in punto di interpretazione della clausola n. 7 del contratto di agenzia alla stregua della quale, in sintesi, sul calcolo della provvigione incidevano anche le dilazioni concesse ai clienti, come in facoltà dell’agente previa autorizzazione della preponente; tale modalità di calcolo delle provvigioni aveva trovato conferma nella produzione documentale del R.; la ctu di primo grado, non oggetto di specifiche contestazioni sul punto, aveva rilevato che alcun credito per tale titolo residuava in capo all’agente; b) sulla esclusione della nullità parziale della clausola n. 7 del contratto, nullità ancorata al rilievo che tale clausola consentiva alla società, a proprio arbitrio, di determinare l’importo di un elemento essenziale del contratto quale la provvigione. Secondo il giudice di appello, dal complesso meccanismo predisposto dalle parti, alla stregua del quale le dilazioni di pagamento potevano essere concesse dall’agente previa autorizzazione della società, emergeva che erano quelle stesse dilazioni, unitamente agli oneri distributivi ed amministrativi a determinare la entità della provvigione la quale, quindi, poteva essere influenzata dal comportamento di entrambe le parti ma sicuramente non consentiva alla preponente di variare unilateralmente l’ammontare dei corrispettivi dovuti;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.S. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; R.S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1368 c.c., degli artt. 1742 e 1744c.c., dell’art. 7 dell’Accordo economico collettivo agenti e rappresentanti del 22.2.2001 e dell’art. 4 dell’Accordo Economico collettivo del 26.2.2002, in relazione agli artt. 3, 7, e 11 del contratto di agenzia del 28.12.2004. Contesta, in sintesi, la interpretazione del contratto di agenzia osservando che, alla stregua delle previsioni dell’accordo collettivo, delle norme di legge e del comportamento tenuto dal preponente nei primi tre trimestri, le dilazioni di pagamento dovevano ritenersi ricomprese negli oneri distributivi e amministrativi contemplati dalle parti e determinati in contratto nella misura forfettaria di 0,022/litro;

2. che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1742,1744,1749 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Accordo economico collettivo Agenti e rappresentanti del 22.2.2001 e dell’Accordo economico collettivo del 26.2.2002, nonchè nullità parziale della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto di agenzia ex artt. 1346 e 1418 c.c.. La nullità parziale della clausola n. 7, sesto capoverso, del contratto è prospettata per contrarietà al richiamato accordo collettivo, ove interpretata nel senso di attribuire al proponente il potere di accollare di volta in volta all’agente in misura discrezionale il “costo” economico delle dilazioni di pagamento dal medesimo preponente decise ed autorizzate sulla base di proprie insindacabili valutazioni di politica commerciale. Viene dedotto, inoltre, omesso esame della questione concernente la nullità della clausola in questione per indeterminatezza dell’oggetto per risultare, alla luce del meccanismo predisposto dalle parti, essere oggettivamente indeterminata l’entità della provvigione fatta dipendere da decisioni meramente discrezionali assunte di volta in volta dalla preponente;

3. che il primo motivo di ricorso è infondato. La clausola del contratto individuale della quale parte ricorrente deduce la errata interpretazione, secondo quanto risultante dalla sentenza impugnata, così recita: “la provvigione è stabilita nella misura del 30% della differenza tra il prezzo base quotidiano del prodotto maggiorato degli oneri amministrativi e distributivi calcolati forfettariamente per l’anno 2005 in Euro 0,022/litro e il prezzo di vendita, tenuto conto delle dilazioni di pagamento concesse al cliente. Qualora la differenza tra il prezzo base ed il prezzo di vendita fosse inferiore a 0,022/litro, anche tenuto conto delle dilazioni di pagamento concesse al cliente, all’agente spetterà una provvigione minima di 0,001/litro”. La Corte di merito, premesso che l’art. 3 del contratto consentiva all’agente la facoltà, previa autorizzazione della preponente, di concedere dilazioni e variazioni di prezzo, ha ritenuto, sulla base del tenore letterale e della costruzione sintattica della clausola di cui al punto 7 del contratto, che nella determinazione delle provvigioni nell’ambito del prezzo base dovesse tenersi conto oltre che degli oneri amministrativi e distributivi, calcolati forfettariamente in Euro 0,022/lt., anche degli ulteriori costi connessi alle eventuali dilazioni di pagamento “giacchè la dilazione comporta maggiori costi finanziari tanto per il venditore, quanto per il compratore, destinati ad aumentare proporzionalmente al tempo di dilazione concesso”, ulteriormente osservando che la interpretazione, nei termini sopra descritti della pattuizione, trovava conferma nella produzione documentale del R. dalla quale erano desumibile le modalità di calcolo della provvigione sulla scorta del prezzo base praticato e variato in funzione della dilazione concessa. Le censure dell’odierno ricorrente non sono idonee ad incrinare l’accertamento della Corte di merito in ordine al contenuto della clausola in questione in quanto articolate in termini non coerenti con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604 del 2007, in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318 del 2013, Cass. n. 23635 del 2010). Parte ricorrente non ha articolato la censura in tema di violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione in conformità delle richiamate prescrizioni posto che si è limitata alla mera enunciazione della violazione delle regole legali di cui agli artt. 1362,1363,1366 e 1368 c.c. senza argomentare e chiarire le ragioni per le quali era da ritenere che il giudice di merito si fosse discostato dalle stesse e senza evidenziare specifici profili di illogicità o incongruità del risultato interpretativo attinto. Neppure parte ricorrente chiarisce le ragioni di contrasto tra l’interpretazione della Corte di merito e la citata disciplina codicistica in tema di contratto di agenzia; è, anzi, da rilevare che la ricostruzione del giudice di appello, in base alla quale l’agente poteva concedere dilazioni previa autorizzazione della preponente, si pone del tutto in linea con il disposto dell’art. 1744 c.c. secondo il quale, per quel che qui rileva, l’agente “non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”;

3.1. che la questione dell’assenza di accordo tra le parti, prospettata con riferimento all’art. 3 del contratto di agenzia, secondo il quale se le vendite sono eseguite a prezzi e/o a condizioni diverse da quelle di listino imposti dal preponente e inderogabili, le provvigioni possono essere ridotte soltanto previo accordo delle parti, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito di talchè l’odierno ricorrente, onde evitare la inammissibilità, per violazione del divieto di novum, della relativa censura, avrebbe dovuto allegarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito e denunziare rispetto alla stessa la omessa pronunzia (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006), onere in concreto non assolto dall’odierno ricorrente che nulla ha allegato in merito;

3.2. che analoghe considerazioni, attinenti al difetto di allegazione della parte ricorrente, impongono di ritenere inammissibile la censura in tema di contrasto della clausola di cui all’art. 7 del contratto di agenzia con le previsioni dell’Accordo economico collettivo 22.2.2001 (art. 7, terzo capoverso, poi riprodotto nell’art. 4 dell’Accordo collettivo del 26.2.2001), questione non specificamente affrontata dalla Corte di merito, dovendo ulteriormente rilevarsi che parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non specifica in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovavano i documenti relativi ai detti Accordi come, invece, prescritto ai fini dell’ammissibilità del motivo (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014);

4. che il secondo motivo di ricorso è infondato. In particolare, in relazione alle prospettate violazioni degli Accordi collettivi, cui è collegata anche la deduzione di nullità, ai sensi dell’art. 1749 c.c., u.c., della clausola contrattuale, valgono le considerazioni espresse nei paragrafi che precedono in tema di questione non specificamente affrontata dalla Corte di merito della quale occorreva, quindi, allegare e dimostrare la avvenuta deduzione nelle fasi di merito; vale, inoltre, il rilievo di inammissibilità collegato alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 secondo quanto già rappresentato nel paragrafo precedente;

4.1. che la questione di nullità, per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola del contratto individuale in tema di provvigioni, risulta superata dalla considerazione che comunque, le parti avevano previsto un minimo garantito rappresentato dalla provvigione di 0,001/litro e tanto è sufficiente ad escludere la indeterminatezza della prestazione a carico della preponente;

5. che le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite;

6. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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