Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5039 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. III, 24/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30127/2019 proposto da:

E.L., (alias L.F.), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1720/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, E.L. (alias L.F.) cittadino (OMISSIS), proveniente dall’Edo State, ha impugnato sentenza della Corte d’Appello di Venezia, resa pubblica il 29 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale civile della medesima città, confermativa del diniego, espresso dalla competente Commissione territoriale, del riconoscimento della protezione internazionale, nonchè di quella umanitaria.

2. – La Corte d’Appello, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto del richiedente (l’esser stato minacciato, sotto pena di morte, da parte dei familiari della sua compagna, poichè incolpato di essere responsabile della somministrazione a quest’ultima di un farmaco che ne avrebbe provocato accidentalmente la morte) non era credibile; b) non poteva, pertanto, essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui alle ipotesi a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) non poteva riconoscersi neppure l’ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dello stesso art. 14, in quanto (in base alle COI utilizzate) “non possono porsi sullo stesso piano una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto interno, concentrata nell’area del Nord-est, e limitazioni della libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici, diffusi anche nel resto del territorio delle repubblica federale della Nigeria così come in molti luoghi del continente africano”; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della tutela umanitaria, in quanto, attesa l’inattendibilità del racconto, e pur preso atto della proficua partecipazione del richiedente ad un percorso di apprendimento della lingua italiana, “l’attuale situazione geopolitica della Nigeria è stata già valutata” e “deve escludersi che una persona proveniente dal sud-ovest di tale nazione, sia per il solo fatto di provenire da quel territorio, una persona vulnerabile”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), nonchè D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, per aver la Corte d’Appello reso “una applicazione arbitraria del principio dispositivo in tema di prova in questa materia”, ossia “disatteso il principio che impone all’autorità giudiziaria un obbligo di cooperazione istruttoria in via ufficiosa in quanto si è limitato a riportare delle informazioni generiche relativamente alla situazione generale dello Stato del richiedente, sia a livello politico e di sicurezza che a livello sociale”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzate – fra le altre, Freedom House, Freedom in the World, datato al 2018; Human Rights Watch World Report, aggiornato al 2018; EASO Country of Origin Information, aggiornato al 2017 – ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione, là dove il ricorrente, con il primo motivo, contesta genericamente l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria del giudice territoriale.

Questa Corte non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, “in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728/2019).

2. – Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte d’Appello reso motivazione contraddittoria a supporto del diniego della protezione sussidiaria, nonchè della tutela umanitaria con riferimento all’art. 8 CEDU, per aver la Corte affermato che: “conflitto a bassa densità nel Delta del Niger non è sinonimo di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ai danni della popolazione civile. Non si nega che la Nigeria sia un Paese dove si registrano violazioni di diritti umani e varie forme di abuso che coinvolgono anche l’autorità pubblica”.

2.1. – Il secondo motivo, con riguardo alla censura del diniego dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma, lett. c), è assorbito dalle considerazioni che precedono.

2.2. – Merita invece accoglimento la censura relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Giova evocare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nel caso di specie, la Corte territoriale (cfr. p. 16 della sentenza impugnata) ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

3. – Va, dunque, rigettato il primo motivo ed accolto il secondo per quanto di ragione (in punto di tutela umanitaria), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta il primo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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