Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5039 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 5039 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24949-2013 proposto da:
GENOVESI

ANGELO,

SGRO’

BEATRICE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentati
e difesi dall’avvocato GIOVANNA CIPRIANI;
– ricorrenti e c/ricorrentí incidentalLcontro

IMMOBILIARE CEFA SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato
RENATO BOTRUGNO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 4371/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;

Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto
del ricorso principale, per l’inammissibilità o
rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato CIPRIANI Giovanna, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento delle difese
in atti.

E

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti di causa
Con scrittura privata del 5 novembre 2003 la Società
C.E.F.A. prometteva di vendere ad Angelo Genovesi il villino
n. 6 da essa società costruito in Pomezia ed in atti
specificamente individuato per il prezzo complessivo di C

acconto, nonchè del saldo (assommante ad e 80mila)
mediante accollo di una quota parte di mutuo e rogitazione
del contratto definitivo prevista (entro mesi nove dalla
consegna dell’immobile effettuata con verbale in data 8
novembre 2004), ma non attuata.
La detta Società citava, quindi, in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma il Genovesi chiedendo la risoluzione per
inadempimento del promittente acquirente.
Il Genovesi medesimo e la di lui coniuge Sgrò Beatrice
convenivano, a loro volta, in giudizio innanzi allo stesso
Tribunale la Società promittente venditrice al fine di
ottenere pronuncia di trasferirrento•della proprietà del detto
immobile ai sensi dell’art. 2932 cc..
L’adito

Tribunale,

hunin

due giudizi sorti dalle

contrapposte domande defte parti, con sentenza n.
3021/2011

dichiarava risolto il

contratto preliminare, ai

sensi dell’art. 1453 c.c., per inadempimento del Genovesi
Angelo, che veniva

condannato

all’immediato rilascio

dell’immobile ed a versare ala C.E.F– .A. C 900 mensili, oltre

89.863,49 con previsione del versamento di caparra ed

interessi, a decorrere dal novembre 2004 fino all’effettivo
rilascio, a titolo di danni, rigettando le restanti domande
della società stessa e dei Genovesi, che veniva condannato
alla refusione delle spese.
La sentenza del Tribunale di prima istanza era appellata dai

La società appellata resisteva all’opposto gravame , di cui
chiedeva la pronuncia di inammissibilità e, comunque, il
rigetto nel merito.
L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n.
4371/2012, disattesa l’eccezione di inammissibilità del
gravame, in parziale accoglimento dell’appello dei GenovesiSgrò ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
confermata nel resto, condannava la C.E.F.A. alla
restituzione in favore del Genovesi della somma di C
13.372,49 e rideterminava !a somma mensilmente dovuta in
quella minore di C 374,43 con rivalutazione ed interessi,
compensando per metà le spese di lite del grado di giudizio
e con condanna dei coniugi appe lanti alla rifusione -per la
rimanente metà- delle spese di lité in favore della società
appellata.
Per la cassazione delia suddetta decisione della Corte
distrettuale ricorrono i Genovesi-Sgrò con atto affidato a
cinque ordini cl motivi e ress .tto con controricorso della
società intimata, che – a

sua

volta- propone ricorso

coniugi Genovese-Sgrò.

incidentale basato su due motivi e resistito con apposito
controricorso da parte dei ricorrenti principali.
Hanno depositato memorie le parti ricorrenti.
Ragioni della Decisione
1.- Deve , in via preliminare urocedersi all’esame del primo

dirimente.
Con detto -motivo si censura vizio di “nullità della sentenza
della Corte di Appello di Roma ai sensi dell’art. 360, n. 3, 4
e 5 c.p.c., nonché erronea e falsa applicazione degli artt.
325 e 326 c.p.c. ed 82 R.D. 37/1934, nonché ancora
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Quanto alla pretesa carenza motivazionale la censura è
inammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed
applicabile nera concreta

!’attispecie)

il

controllo di

legittimità sulia motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 3.3/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra ie parti, rimando -alla stregua della detta
novella legislativa-

esclusa qualunque rilevanza del

semplice difettc di “suff cienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.ULL, Sent. n. 8053/2014).

motivo del ricorso incidentale, atteso il suo carattere

In relazione alle denunciate violazioni di legge deve rilevarsi
quanto segue.
Parte ricorrente incidentale lamenta, nella sostanza, la
tardività con cui sarebbe stato proposto l’avverso atto
appello e , quindi, l’errore commesso dalla gravata decisione

L’eccepita tardività e , quindi, l’inammissibilità dell’appello e
l’erroneità -in punto- della decisione oggi impugnata innanzi
a questa Corte non sussiste.
La sentenza

di primo grado non risulta regolarmente

notificata -come asserito nel ricorso incidentale- il 4 aprile
2011 (con conseguente tardività dell’appello presentato per
notifica il 21 luglio 2011).
Infatti la sentenza è stata notificata presso la cancelleria del
Tribunale di Roma, ma i difensori (del Foro di Velletri) degli
uou.odierni ricorrenti principali, ctre -tuttavia-/avevano eletto
domicilio presso lo studio legale in Roma.
Tale incontestata circostanza assume valore dirimente al
fine della insussistenza della pretesa inammissibilità
dell’appello e della pretesa, ma insussistente violazione del
termine perentorio ex art. 325 c.p.c..
Inoltre risulta anche inviata, da parte dei suddetti difensori
dei controricorrenti, apposita nota al difensore dell’odierna
società controricorrente addirittura per agevolare la notifica
della sentenza di primo grado.

nel respingere la relativa sollevata eccezione di tardività.

In conclusione l’invocata violazione di legge denunciata non
sussiste.
Il motivo qui esaminato del ricorso incidentale va, dunque,
respinto.
2.- Con il primo motivo del ricorso principale si deducono la

artt. 33 e 36 codice del consumo, al sensi dell’art. 360, n. 3
c.p.c..
Il nucleo principale del motivo in esame è la contestazione
dell’interpretazione e della valenza data dalla Corte
territoriale alla clausola di cui all’art. 3 , lett a) del contratto
preliminare.
Con la medesima norma contrattuale

si disponeva ,

testualmente, che “la venditrice si riservava il diritto di
apportate durante la costruzione le modifiche all’immobile
ritenute necessarie ed opportuna.”.
La Corte di merito (condividendo il decisum del primo
Giudice), ha , con propria corretta interpretazione
sostenuta da congrua motivazione, ritenuto che detta
clausola rendeva lecita la scelta della società costruttrice di
destinare il piano superiore dei villino a soffitta, stante per
di più la minima entità della medesima, quanto all’altezza
del piano, che comunque non aveva impedito il
conseguimento dell’abitabilità dell’unità immobiliare.
Il motivo è, quindi, destituito di fondamento.

violazione degli artt. 1362 , 1453 e 1341 e 1342 c.c. e degli

Quanto alla paventata violazione delle norme sul codice del
consumo la censura si sostanzia in una questione che
costituisce -allo stato de0 atei- questione nuova (non
risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o
che comunque, come tale, va ritenuta in difetto di ogni

Infatti ” i motivi del ricorso per cassazione devono investire,
a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese
nel tema del decidere de giudizio di appello ( e
documentate come tali), non essendo prospettabili per la
prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi
temi di contestazione non trattati nella fase di merito né
rilevabili d’ufficio.” ( Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo
2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).
Il motivo, nel suo complesso, va, quindi, respinto.
3.- Con-il ‘secondo motivo del ricorso principale si denuncia
la violazione dell’art. 2932 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c..
4.-

Con il terzo motivo del ricorso si deduce l’ “ulteriore

violazione dell’art. 2932 c.c. ai sensi dell’art. 360 , n. 3
c.p.c..
5.- I due suesposti motivi secondo e terzo possono essere
trattati unitariamente attesa la loro connessione logica.
Entrambi sono infondati.

altra dovuta opportuna allegazione.

Con la sentenza impugnata !a Corte distrettuale ha deciso
le questioni poste alla sua attenzione facendo buon governo
delle

norme e dei principi ermeneutici

applicabili nella

fattispecie.
Va ribadito –in proposito

il principio, che questa Corte ha già

dei motivi il ricorso in cui, pur denunciando violazione e falsa
applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni
normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le
disposizioni indicate –o con un interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina- per cui il motivo è inammissibile perché non consente
alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di
verificare il fondamento della denunciata violazione” ( Cass. n.
10475/2001 e Cass. 13 17/2004).
In ogni caso l’impugnata sentenza ha chiarito (in assenza
del viziò di cui si è già detto sub 2) a chi andava ascritto
l’inadempimento (ovvero ai Genovesi che si dichiarò solo
disponibile

–e con riserva

quanto ai pretesi vizi- a

corrispondere i; dovuto residuo del prezzo, ma non lo
corrispose mai).

avuto modo di enunciare, per cui difetta, pertanto, di specificità

In conclusione, nella fattispecie, non vi erano margini per
consentire l’accoglimento delle domanda formulata ai sensi
dell’art. 2932 c.c..
Entrambi i motivi qui esaminati vanno, quindi, respinti.
6.- Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta la

dell’art. 336 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Gli odierni ricorrenti principali si dolgono del decisum della
Corte di Appello in ordine al gravame dagli stessi interposto
avverso il capo della sentenza del Tribunale di prima
istanza, che aveva loro addossato il pagamento in favore
della C.E.F.A. di spese legali, accessori e rimborso C.T.U.,
nonché della somma di C 12.112,85.
La Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile il gravame,
in punto, “in assenza dell’indicazione della specifiche voci
della liquidazione delle spese per come liquidate dal
Tribunale (e ritenute dagli appellanti) esorbitanti”.
La decisione gravata innanzi a questa Corte risulta , alla
stregua della riportata ragione motiva, corretta, né le parti
ricorrenti – in dispregio degli oneri loro incombenti in virtù
del noto principio di autosufficienza- adducono e
trascrivono, neppure in questa sede, valide ragioni e
specifiche domande e questioni poste in secondo grado

!()

violazione e falsa applicazione dell’a”rt. 92, comma II c.p.c. e

(dalla sentenza di appello risulta solo un “nono motivo”,
genericamente, “sulle spese legali”).
La stessa argomentazione, costruita a posteriori con ricorso,
per cui il “Giudice di appello è incorso nel vizio di
motivazione” per essersi basato su errato presupposto è del

che va, dunque, nel suo complesso respinto.
7.- Procedendo oltre deve, infine, passarsi all’esame del
secondo motivo del ricorso incidentale della C.E.F.A., con cui
si deduce e denuncia il vizio di violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza
gravata con riferimento a quanto da essa statuito al punto
1. del dispositivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.
La pronuncia della Corte di Appello sarebbe – secondo la
prospettazione di cui al motivo qui in esame- andata oltre i
limiti della domanda delle controparti.
In particolare e più specificamente si deduce che dai
“numerosissimi motivi di appello (degli odierni ricorrenti
principali) non vi era alcun riferimento alla domanda di
restituzione”, relativamente a quanto disposto -in puntodalla Corte di Appello (ovvero la restituzione da parte di
C.E.F.A. di C 13.372,49 oltre interessi).
La decisione della Corte distrettuale ha, col detto capo della
sentenza, disposto – nel ritenere la risoluzione del rapporto
negoziale inter partes- la restituzione in favore del Genovesi
11

tutto inammissibile, dato il tipo di vizio addotto nel motivo,

delle somme già versate, detratta la caparra confirmatoria,
(come da Cass. 18143/2004). Il motivo in esame non incide
su tale ratio, né consente la delibazione dell’eventuale
ultrapetizione

essendo

carente

sotto

il

profilo

dell’autosufficienza e-in mancanza di specifiche indicazioni-

Il motivo è, quindi, inammissibile. «
8.-

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

ritenuto, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello
incidentale.
9.-

Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno

compensate
10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia
dei ricorrenti principale, che dePa parte ricorrente
incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso il ricorso principale e quello
incidentale, e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il

12

del relativo puntuale ossequio degli oneri di allegazione.

versamento, da parte sia dei ricorrenti prinitpali, che
della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificat:D pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Sezione

Civiie

della Corte Suprema di Cassazione il

9 novembre 2017.

L
e4{(gtictl- C-DIAC.‘’t;`(-

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA