Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5039 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)) e Du.Ag. (c.f.

(OMISSIS)), parti entrambe rappresentate e difese dall’avv.

Romanelli Guido e dall’avv. Malaguti Tito ed elettivamente

domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Pacuvio n. 34,

giusta procura a margine del ricorso in cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.E. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Nardino Luciano ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’avv. Grez Gianmarco, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 801/2004,

pubblicata il l/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal consigliere Dott. BIANCHINI Bruno;

udito l’avv Romanelli Guido difensore del ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. citò, nel maggio 1998, innanzi al Tribunale di Brescia, A. ed Du.Ag. affinchè fosse accertata e dichiarata l’avvenuta estinzione per non uso di una servitù di transito e di posa delle condutture di servizio, costituita il 4 marzo 1965 dal proprio dante causa Ca.Pa. in favore del fondo dei D.. A sostegno della domanda dedusse che in epoca prossima al 1968 – secondo quanto indicato nella sentenza n. 609/1995 della Corte di Appello di Brescia, passata in giudicato- il vicino F.G. aveva chiuso con un muretto la strada di lottizzazione sulla quale si esercitava la suddetta servitù, impedendone l’esercizio a tutti i proprietari – tra i quali anche i D. – i cui lotti si affacciavano su detta via. I convenuti si costituirono eccependo, anche nei confronti dell’attore, l’effetto interruttivo derivante dalla proposizione, nell’aprile 1985, da parte di essi deducenti, di una domanda giudiziale contro il F., diretta all’abbattimento del muretto, domanda decisa con la ricordata sentenza della Corte bresciana. I D. erano pervenuti a sostenere l’effetto estensivo della interruzione – da collegarsi dunque a domanda svolta in giudizio in cui non aveva partecipato il C. – predicando l’esistenza di un collegamento negoziale tra tutti gli atti di trasferimento tra l’originario proprietario lottizzante – l’indicato Ca. – ed i successiva acquirenti, atteso che in ognuno di essi era contemplata la costituzione di un servitù al fine di garantire ai proprietari dei lotti posti più a valle, il transito sulla via pubblica (cui adduceva la strada di lottizzazione): detta situazione, secondo i convenuti, avrebbe determinato la configurazione di un’unica servitù, il cui non esercizio poteva essere interrotto anche per l’iniziativa di uno solo dei proprietari dei fondi serventi.

L’adito Tribunale accolse la domanda del C., disattendendo la tesi del collegamento negoziale e, di conseguenza, la configurazione di un’unica servitù.

La Corte d’appello di Brescia, adita dai D., respinse l’appello sulla base di considerazioni analoghe a quelle fatte valere dal primo giudice e condannò parti appellanti al pagamento delle spese.

I D. hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico e variamente articolato motivo, cui ha resistito il C., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la ” violazione artt. 1322, 1321 e 1027 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su un punto decisivo” assumendo che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame – al fine di valutare l’esistenza del collegamento negoziale – i vari atti di alienazione posti in essere dall’originario proprietario dei lotti e che sarebbe altresì incorsa in un erronea interpretandone delle norme di diritto relative al collegamento negoziale – ritenendolo limitato ai rapporti obbligatori – ed alla indivisibilità della servitù nel senso della necessità di un unico fondo servente.

Il motivo non è fondato.

2 – Non sussiste il prospettato vizio di omessa motivazione in quanto la Corte distrettuale ha scelto, giustificando adeguatamente l’opzione interpretativa, a quale elemento di prova logica dare la prevalenza: in questa prospettiva, non suscettibile di censura in quanto sufficientemente motivata, l’analisi dei singoli atti di acquisto dei proprietari frontistanti la strada di lottizzazione, risultava irrilevante.

2/a – Del pari insussistente è l’error in iudicando di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 dal momento che i ricorrenti, violando il principio di autosufficienza del ricorso – con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4 nell’interpretazione giurisprudenziale che si era consolidata prima dell’entrata in vigore della novella del 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006) introducente l’art. 366 c.p.c., n. 6 – non hanno riportato il testo degli atti di acquisto dei proprietari dei vari fondi prospicienti la strada ove si sarebbe esercitata la servitù, impedendo così alla Corte la sollecitata delibazione di tale negozi al fine di pervenire all’affermazione del collegamento funzionale dei medesimi e, quindi, al riscontro della rilevanza del vizio di applicazione della normativa indicata in ricorso.

3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre iva, cap e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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