Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5038 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16042-2005 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1993/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato AFELTRA ROBERTO difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BERTOLONE BIAGIO difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-10-1987 E., G., M., A. ed Fe.Ar. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma S. e F.C. esponendo che al loro comune padre Fe.Al., deceduto nel (OMISSIS), erano succeduti “ex lege” gli undici figli e, per l’usufrutto di un terzo, il coniuge superstite C.G., e assumendo che i convenuti detenevano l’immobile sito in (OMISSIS), non corrispondendo nulla agli altri eredi e non provvedendo al rendiconto; gli attori chiedevano pertanto la divisione ereditaria, anche con eventuale vendita del suddetto cespite, previa liquidazione dell’usufrutto e sistemazione della madre.

I convenuti costituendosi in giudizio rilevavano preliminarmente che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti e dodici i figli di Fe.Al. e con la vedova usufruttuaria;

nel merito, pur non opponendosi alla divisione, chiedevano che si tenesse conto del lavoro e dei miglioramenti apportati al terreno ed alla casa.

Integrato il contraddittorio il nuovo procuratore dei convenuti, costituendosi, eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte degli attori nonchè di Gi., An., T. e F.M., rimasti contumaci, al pari della C. e di R. e F.M.G., eredi di N. deceduto.

Il Tribunale adito con sentenza del 26-5-1999 accertava e dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità sia degli attori che dei convenuti nei cui confronti era stata eccepita.

Proposta impugnazione da parte di F.G. cui resistevano S. e F.C., la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27-4-2004 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza F.G. ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui S. e F. C. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva in via preliminare che nella presente controversia, avente ad oggetto un giudizio di divisione ereditaria con conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi, dopo che nel giudizio di primo grado era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i figli di Fe.

A., al giudizio di secondo grado, come al presente giudizio, hanno partecipato soltanto F.G., F.S. e F.C..

Pertanto pronunciando sul ricorso, dovendosi procedere all’integrazione del contraddittorio tra tutti i coeredi nel giudizio di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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