Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5037 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23654-2015 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA

ALTADONNA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei Sig.ri ANTONIO SERAFINO DI PAOLO e

ROBERTO MARIA MINNITI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO SUSINI, WALDEMARO

FLICK giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata –

Nonchè da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore Direzione

Legale avv. D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BAZZANI

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 969/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ROMANO VECCARELLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI MARIA ALTADONNA;

udito l’Avvocato MARCELLO SUSINI;

udito l’Avvocato WALDEMARO FLICK;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza dei primi sette (7) motivi del ricorso principale,

inammissibili gli altri motivi anche del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 23 luglio 2015, la Corte di appello di Genova ha accolto gli appelli proposti da Unicredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti di D.P., in proprio e quale erede del padre Da.Pi., contro la sentenza del Tribunale di Massa che, accogliendo la domanda di risarcimento danni avanzata con distinte citazioni dalla Curatela fallimentare della ditta individuale (OMISSIS), tornata in bonis nel corso del giudizio, e D.P., in proprio e quale erede del padre Da.Pi., aveva condannato gli istituti di credito, in solido, a risarcire a D.P. per danno patrimoniale, quale successore del titolare della ditta individuale, fallita e poi tornata in bonis, la somma di Euro 16.438.461,34, oltre rivalutazione monetaria dal 19 ottobre 1999 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, e spese legali.

Per quanto ancora qui rileva, va detto che la Corte d’appello ha escluso che sia proponibile autonoma azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nei confronti del terzo pignorato (nel caso di specie, gli istituti di credito anzidetti) da parte del creditore procedente (nel caso di specie, la Curatela del fallimento della ditta individuale (OMISSIS), cui è succeduto D.P.), nonchè da parte di altro danneggiato (lo stesso D.P., in proprio e quale erede del padre), poichè la responsabilità del terzo si dovrebbe fare valere nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Ha comunque ritenuto infondate le domande per diverse ragioni, di cui si dirà trattando dei motivi di ricorso. Ha perciò riformato la sentenza di primo grado, rigettando le originarie domande risarcitorie e condannando D.P. a restituire quanto già riscosso, sia personalmente che da parte del Fallimento (OMISSIS), da ciascuno dei due istituti di credito, oltre accessori, ed a pagare, in favore di questi, le spese processuali dei due gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza, D.P. propone ricorso con nove motivi, illustrati da memoria.

Unicredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si difendono con distinti controricorsi e memorie. La seconda propone ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Carattere assorbente rispetto ai primi due motivi hanno i restanti, che vanno perciò trattati prima ed accomunando, in primo luogo, i motivi terzo, quarto e quinto e, quindi, i motivi sesto e settimo (gli uni e gli altri relativi alla posizione di D.P., quale successore del titolare della ditta individuale, quindi, processualmente, successore della Curatela del fallimento della ditta (OMISSIS)), nonchè successivamente i motivi ottavo e nono (questi ultimi, in quanto relativi alla posizione di D.P., in proprio e quale erede del padre).

Pare opportuno premettere in sintesi le vicende processuali che hanno preceduto ed anche determinato il presente giudizio, nonchè chiarire l’oggetto di quest’ultimo.

Il Fallimento era subentrato alla ditta individuale (OMISSIS) nel giudizio promosso da quest’ultima nei confronti del Ministry of Planning of Iraq, dinanzi al Tribunale di Massa, per inadempimento contrattuale (n. 1539/98 R.G.). In forza di ordinanza di pagamento emessa in questo giudizio, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., in data 29 luglio 1999, per la somma di USD 10.000.000,00, oltre interessi legali dal 26 giugno 1990 al saldo (poi confermata con sentenza del Tribunale di Massa n. 800/2003, appellata ed infine passata in giudicato per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza del 25 gennaio 2010 n. 1285), la Curatela aveva promosso pignoramento presso terzi nei confronti del predetto debitore dinanzi al Tribunale di Roma. I rappresentanti degli istituti di credito terzi pignorati, Banca di Roma S.p.A. e B.N.L. S.p.A., avevano reso dichiarazioni negative, all’udienza dell’11 febbraio 2000, successivamente integrate, sempre con dichiarazioni negative, all’udienza del 17 marzo 2000. Il Fallimento aveva quindi promosso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo dinanzi al Tribunale di Roma ed, instaurato il contraddittorio con la costituzione di entrambi gli istituti di credito, all’udienza del 2 luglio 2003 la causa era stata rimessa in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni.

Nelle more di questo giudizio, e precisamente in data 15 luglio 2003, con atto a rogito Notaio Lucentini di Carrara racc. n. 11525 rep. n. 218104, il Fallimento aveva ceduto il credito vantato nei confronti del Ministry of Planning of Iraq alla società inglese Server Plus Ltd, per il corrispettivo di Euro 77.450,00.

Successivamente alla cessione, con sentenza depositata l’8 ottobre 2003 il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., aveva rigettato la domanda del Fallimento, dichiarando il difetto di legittimazione processuale della Curatela per mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato e condannando il Curatore, anche in proprio, al pagamento delle spese processuali.

Il Fallimento aveva impugnato la sentenza, così come il Curatore, in proprio, limitatamente al capo di condanna alle spese di lite. Dopo la chiusura del fallimento, il giudizio – già dichiarato interrotto – era stato riassunto da BNL e D.P. si era costituito, in qualità di erede del fallito. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, aveva dichiarato estinto il giudizio, a seguito della rinuncia di quest’ultimo e del curatore del fallimento, in proprio.

3.1.- Dopo che la società cessionaria Server Plus Ltd aveva agito esecutivamente per la riscossione del credito ceduto, mediante due pignoramenti presso terzi introdotti dinanzi al Tribunale di Massa (in forza di altra ordinanza ex art. 186 quater) e dinanzi al Tribunale di Roma (in forza della sentenza n. 800/2003, emessa nel giudizio n. 1539/98 in cui la società cessionaria si era costituita, succedendo al cedente), il Fallimento assumeva che in queste procedure sia Banca di Roma S.p.A. che B.N.L. S.p.A. -contraddicendo le dichiarazioni rese nel pignoramento presso terzi introdotto dal Fallimento – avrebbero reso dichiarazioni positive. Pertanto, il curatore fallimentare, dopo messa in mora stragiudiziale, autorizzato dal giudice delegato in data 28 aprile 2005, conveniva in giudizio, con atto di citazione del 28 maggio 2005, entrambi gli istituti di credito per sentirli condannare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a “corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento del danno… omissis…, una somma pari alla differenza tra gli importi di spettanza irachena detenuti dai convenuti…omissis… e la somma di Euro 77.450,00 ricavata dalla cessione…omissis..”, nel presupposto che gli istituti di credito, già alla data delle dichiarazioni negative nel pignoramento presso terzi instaurato dal Fallimento, fossero in possesso di ingenti somme di spettanza dello Stato iracheno, che avrebbero consentito il soddisfacimento integrale del credito vantato dal Fallimento nei confronti del Ministry of Planning of Iraq.

Con separato atto di citazione in data 28 aprile 2005, D.P. in proprio, e nella qualità di unico erede legittimo di Da.Pi., deceduto il (OMISSIS), proponeva autonoma domanda di risarcimento danni nei confronti di Banca di Roma S.p.A. e di B.N.L. S.p.A., deducendo di essere stato pregiudicato dal comportamento tenuto dalle banche, non solo quale unico erede e successore del padre, titolare della ditta individuale dichiarata fallita dal Tribunale di Massa, ma anche in proprio, quale socio ed amministratore della Zeta s.r.l. (già P. e Da.Pi. s.r.l.), nonchè quale fideiussore, subendo danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

I due giudizi, poi riuniti, risultano quindi instaurati per illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., con addebito di responsabilità agli istituti di credito per avere reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nel processo esecutivo per pignoramento presso terzi, iniziato dal Fallimento della ditta individuale (OMISSIS) per riscuotere un credito di USD 10.000.000,00 ed accessori nei confronti del Ministry of Planning of Iraq, e per aver mantenuto le stesse dichiarazioni negative nel successivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, conclusosi con sentenza dichiarativa dell’estinzione.

4.- La prima ragione di rigetto nel merito delle domande risarcitorie, ritenuta dalla Corte d’appello, consiste nell’interruzione del nesso di causalità tra le condotte illecite ascritte alle banche ed i danni lamentati, dovuta, secondo il giudice del gravame, alla condotta extraprocessuale e processuale tenuta dal Fallimento, cedendo il credito per un prezzo irrisorio (con una “sproporzione oggettiva tra il valore del credito e il corrispettivo della cessione.. tale da rilevare sotto il profilo della interruzione del nesso di causalità tra il fatto illecito delle banche, se vi fosse stato, e il danno”, secondo quanto si legge in sentenza), senza attendere l’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, e non coltivando adeguatamente questo giudizio.

4.1.- Contro questa ragione della decisione sono rivolti i motivi terzo, quarto e quinto, da trattarsi perciò unitariamente.

Col terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha individuato il danno sofferto dal Fallimento nell'”impossibilità di aggredire in quella sede esecutiva il credito accertato dal debitore esecutato verso il terzo” ovvero nella perdita della possibilità di concludere positivamente la procedura esecutiva, mentre il danno lamentato dal Fallimento sarebbe consistito nell’essere stato indotto a cedere il credito ad un prezzo irrisorio (o, meglio, successivamente rivelatosi irrisorio), anche in conseguenza del comportamento delle banche che avevano fatto credere che si trattasse di un credito inesigibile. Quindi vi sarebbe stata un’erronea interpretazione della domanda, che avrebbe condotto la Corte di merito ad equivocare anche sui termini di riferimento dell’art. 1227 c.c., comma 1, in quanto per escludere il nesso di causalità avrebbe dovuto individuare un comportamento (colposo) tenuto dallo stesso Fallimento, di per sè idoneo, a prescindere dalla condotta illecita delle banche, a generare l’errore che indusse alla cessione del credito.

4.2.- Col quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 1223 c.c. e artt. 40 e 41c.p.”.

Il ricorrente, premesso che l’art. 1227 c.c., comma 1, richiede il previo accertamento di un comportamento del danneggiato che abbia provocato od abbia concorso a provocare il danno, sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare questo comportamento nella cessione del credito alla Server Plus, in quanto se la cessione del credito, come detto col terzo motivo, “è il danno, non può essere anche l’evento esterno che ha concorso a provocarlo”. Escluso perciò, secondo il ricorrente, che questo evento esterno possa essere consistito nella cessione del credito, nemmeno si sarebbe potuta individuare come causa del danno l’estinzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, dopo la cessione, il Fallimento non aveva più nè legittimazione nè interesse a coltivare.

4.3.- Col quinto motivo si denuncia “omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorrente critica l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Fallimento non avrebbe dovuto considerare sufficienti le dichiarazioni negative degli istituti di credito “per cedere a prezzo vile un credito plurimilionario nei confronti di uno Stato sovrano” (come detto in sentenza). Sostiene che il giudice non avrebbe tenuto conto di tre circostanze – a) il Fallimento, all’epoca della cessione, non era a conoscenza che presso le banche vi fossero depositate somme riconducibili allo Stato debitore; b) il fatto notorio che nel gennaio 2003 era scoppiata la seconda guerra irachena; c) il Tribunale di Massa, nella sentenza con la quale aveva rigettato l’opposizione alla dichiarazione di fallimento nel 2003, aveva affermato che il credito difficilmente avrebbe potuto essere incassato- che, se considerate, avrebbero consentito di escludere ogni addebito di concorrente responsabilità per la produzione del danno, in capo al Fallimento.

5.- I primi due motivi in esame sono infondati; il terzo è inammissibile.

Prendendo le mosse da quest’ultimo, logicamente preliminare (essendo l’accertamento dei fatti sempre presupposto rispetto alle conseguenze giuridiche che da essi si intendono trarre), va rilevato che la norma applicabile è l’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012. Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente, per l’ammissibilità del motivo, non solo dimostrare di avere dedotto in sede di merito i fatti di cui sopra (deduzioni cui, in effetti, si riferiscono le note in calce al quinto motivo), ma anche indicare come e quando questi fatti (in particolare, il secondo ed il terzo) sarebbero stati fatti oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14 e Cass. n. 19881/14), soprattutto in presenza di una decisione di primo grado che – come notano le resistenti – pur favorevole al ricorrente, di detti fatti non si era espressamente occupata.

Anche a prescindere da questo profilo di inammissibilità, l’altro profilo che induce alla stessa conclusione è che nessuna delle tre circostanze poste a fondamento del motivo appare decisiva, tenuto conto della motivazione che il giudice di merito ha reso, valutando la situazione di fatto in cui maturò la decisione del Fallimento di cedere il credito ad un prezzo più che irrisorio (per come evidenziato nel passaggio di motivazione sopra trascritto). Orbene, la prima – sia quanto alla falsità delle dichiarazioni delle banche, sia quanto al momento in cui la Curatela ebbe conoscenza dell’esistenza di fondi “riconducibili” allo Stato iracheno – è circostanza, a sua volta, oggetto di accertamento giudiziale, per come si dirà trattando degli altri motivi, quindi non è un fatto storico certo e, men che meno, decisivo, del quale sarebbe stato omesso l’esame; la seconda – quanto alla guerra del Golfo – è circostanza che la Corte d’appello mostra comunque di aver superato, laddove ha affermato che si trattava di credito plurimilionario vantato verso uno Stato sovrano, la cui esigibilità ha ritenuto non compromessa per il conflitto in atto, con valutazione di merito che non risulta validamente censurata mediante la mera affermazione del contrario da parte del ricorrente; la terza è in sè del tutto insignificante, comunque non di fatto storico si tratta, ma, a sua volta, di un argomento valutativo contenuto in una sentenza ed espresso a tutt’altri fini ed in ben altro contesto giurisdizionale.

5.1.- All’inammissibilità del quinto motivo, consegue l’infondatezza del terzo e del quarto.

Per superare i suggestivi argomenti retorici che ne sono a fondamento, è sufficiente osservare che la Corte d’appello ha ritenuto che la cessione del credito a prezzo irrisorio non fosse stata determinata, nemmeno in parte, dal comportamento tenuto dalle banche nel procedimento di pignoramento presso terzi, ma fosse essa stessa il fatto del creditore che ha cagionato il danno, talmente tanto “colposo”, cioè arbitrario ed imprudente, da doversi ritenere del tutto svincolato da quel comportamento (e – parrebbe – ascrivibile ad un ben più articolato piano criminoso, che ha coinvolto gli organi fallimentari, sul cui ruolo il giudice correttamente non si è soffermato, essendo irrilevante in sede civile -pur avendo fatto cenno alle “tormentate vicende della gestione fallimentare e della cessione alla Server Plus del credito in particolare, con succedersi di curatori e un primo provvedimento di rigetto della autorizzazione alla cessione”: cfr. pag. 19 della sentenza). Il danno del quale è stato chiesto il risarcimento è causato dal corrispettivo della cessione, non certo dalla cessione in sè, come sostiene il ricorrente. Su quel corrispettivo il giudice ha concentrato la propria attenzione, apprezzando il dato inequivoco della manifesta sproporzione, in difetto, rispetto al valore del credito; nonchè l’ulteriore dato che esso venne concordato quando ancora non era definito il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, colpevolmente trascurato dal Fallimento.

In diritto, non vi è alcuna violazione delle norme sull’interpretazione della domanda (terzo motivo), poichè il giudice bene ha considerato il danno del quale il Fallimento ha chiesto il risarcimento, costituito dalla differenza tra il valore del credito che avrebbe potuto realizzare esigendone (anche coattivamente) il pagamento dal proprio debitore ed il prezzo della cessione.

Nemmeno, in diritto, vi è violazione delle norme sul nesso di causalità e sul concorso del fatto colposo del creditore (terzo e quarto motivo), poichè il giudice bene ha individuato il fatto colposo del Fallimento (consistito, come detto, nella scelta, gravemente colposa, se non altro, del prezzo vile e del momento della cessione; pur senza considerare il dato – chiarificatore dell’intera vicenda – della riconducibilità al D. della società cessionaria Server Plus Ltd – ritenuta in una sentenza penale di primo grado – alla quale la sentenza qui impugnata fa cenno e sulla quale si intrattengono le resistenti); ed al fatto del Fallimento il giudice ha attribuito efficacia causale esclusiva, e non concorrente, in ordine alla produzione di detto danno.

La Corte d’appello ha cioè ritenuto che questo fosse ascrivibile esclusivamente all’operato degli organi fallimentari, non determinato dalla condotta delle banche. Questa valutazione in fatto non è censurabile per le ragioni dette trattando del sesto motivo.

I motivi terzo e quarto vanno perciò rigettati.

6.- La seconda ragione di rigetto nel merito delle domande risarcitorie, ritenuta dalla Corte d’appello, consiste nell’esclusione di qualsivoglia condotta colposa o dolosa ascrivibile alle banche nel rendere le dichiarazioni di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Secondo il giudice del gravame, il terzo pignorato è chiamato a rispondere con veridicità circa il proprio debito, ed in ciò soltanto consisterebbe il suo obbligo di informazione, ma, “in quanto soggetto portatore di propri interessi”, non sarebbe tenuto a prestare collaborazioni ulteriori, con la conseguenza – nel caso di specie – che le banche sarebbero state tenute a fornire indicazioni così come fecero – soltanto in riferimento al Ministry of Planning of Iraq, unico soggetto indicato come debitore nel pignoramento, nonchè in riferimento “all’Ambasciata dell’Iraq, organo di rappresentanza di ogni articolazione statale” (secondo quanto si legge in sentenza), ma non in riferimento ad altri soggetti, enti o persone riconducibili allo Stato iracheno (e ciò, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi dell’immedesimazione organica e dall’ambito di estensione di essa, sostenuta dall’appellato).

6.1.- Contro questa ragione della decisione sono rivolti i motivi sesto e settimo, da trattarsi perciò unitariamente.

Col sesto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – dell’art. 547 c.p.c. in relazione all’art. 88 c.p.c., ed agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.; nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per manifesta contraddittorietà della motivazione; omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo”.

Il ricorrente sostiene che, a prescindere dalla ricostruzione sistematica del ruolo del debitor debitoris, è indubbio che la sua dichiarazione ha la funzione di creare il vincolo del pignoramento sull’oggetto che va perciò adeguatamente individuato dal dichiarante, dovendo il terzo mettere a disposizione della giustizia le sue conoscenze affinchè si realizzi il fine del procedimento (come affermato – osserva il ricorrente – dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9407/1987). Quindi il giudice d’appello, ritenendo diversamente, avrebbe violato l’art. 547 c.p.c. e le altre norme indicate in rubrica; inoltre, sarebbe incorso in vizio di motivazione perchè non avrebbe considerato che, malgrado fossero state invitate dal g.e. ad integrare le dichiarazioni con riferimento a conti intestati “o riconducibili al debitore”, le banche insistettero nelle loro dichiarazioni negative, così dimostrando per tabulas come queste fossero state volutamente elusive o reticenti.

6.2.- Col settimo motivo si denuncia “omesso esame di ulteriori fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 547 c.p.c. e art. 2043 c.c.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i seguenti fatti: a) le banche, alla data del pignoramento, avrebbero avuto dei fondi “formalmente riconducibili al Ministry of Planning” per un importo complessivo che da solo avrebbe consentito di estinguere una parte rilevante del credito; b) vi sarebbero stati inoltre ulteriori conti intestati ad una serie di altri enti statali (Central Bank of Iraq, Rasheed Bank, Rafidain Bank ed altri Ministeri), tra cui anche l’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq e l’Ufficio Addetto Commerciale dell’Ambasciata.

7.- I motivi in esame non meritano di essere accolti.

E’ corretta in diritto la decisione del giudice di merito poichè va affermato che il terzo pignorato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione.

Non è affatto richiesto dal disposto dell’art. 547 c.p.c., nè dall’interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza di questa Corte, che il terzo estenda il proprio dovere di collaborazione fino al punto di dover verificare e dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, anche se questi rapporti siano o possano essere ricondotti, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del medesimo debitore esecutato.

In particolare, l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.

Qualora questo sia stato emesso nei confronti di un organo di un’amministrazione statale dotato di autonomia patrimoniale o contabile e l’atto di pignoramento indichi quest’ultimo quale debitore esecutato, il terzo pignorato dovrà riferire soltanto dei rapporti intrattenuti con questo debitore.

Questa regola – indiscussa per gli organi dello Stato – apparato nazionale (non essendo mai stata nemmeno prospettata l’eventualità che, debitore esecutato essendo un Ministero del Governo italiano, il terzo pignorato debba o possa riferire la propria dichiarazione a tutti i rapporti intrattenuti con la Presidenza del Consiglio o con gli altri Ministeri o addirittura con tutti o parte di altri organi dello Stato – apparato) – non soffre eccezioni quando sia esecutato un organo dell’apparato statale di uno Stato estero.

Qualora poi si voglia sostenere che questo sia, secondo l’ordinamento interno di quel Paese, privo di autonomia patrimoniale o contabile ovvero, per le più diverse ragioni o rapporti (compresa, eventualmente, la rappresentanza volontaria o legale), si avvalga di altri organi, o soggetti, per intrattenere rapporti giuridici di carattere patrimoniale e/o per adempiere alle proprie obbligazioni, occorrerà verificare se, anche tenuto conto della direzione soggettiva del titolo esecutivo, questi organi o soggetti debbano o possano subire l’esecuzione per il credito vantato nei confronti del primo.

Di siffatta situazione tuttavia si dovrà fare carico il creditore procedente, dandone atto nel pignoramento e rivolgendo perciò l’azione esecutiva nei confronti di chi assuma debba rispondere col proprio patrimonio del debito (proprio od altrui).

Tutto quanto fin qui detto non ha nulla a che vedere con gli interessi di cui sono portatori i terzi pignorati: su questo l’affermazione del giudice non è corretta, ma è del tutto priva della valenza decisoria che ad essa (strumentalmente) attribuisce il ricorrente.

Così come non è corretto il riferimento fatto in sentenza all’Ambasciata dello Stato estero, ed ai poteri rappresentavi che sono riconosciuti ai diplomatici, in quanto questi vanno tenuti distinti dai profili di responsabilità patrimoniale sopra evidenziati.

L’unica questione di diritto rilevante è quella dell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’azione esecutiva per espropriazione presso terzi, quali delineati dall’art. 543 c.p.c., a cui non può non corrispondere l’ambito, soggettivo ed oggettivo, della dichiarazione del terzo, quale delineato dall’art. 547 c.p.c.. Gli obblighi di collaborazione del terzo pignorato sottolineati, in diverse occasioni, da questa Corte attengono – come bene notano il giudice a quo e le parti qui resistenti – all’individuazione dell’oggetto del pignoramento: ciò in correlazione con l’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2 che – con norma rimasta immutata anche dopo le ripetute modifiche dello stesso articolo e degli altri successivi, con le leggi che si sono succedute nel periodo 2012/2014 – consente che l’atto di pignoramento contenga l’indicazione delle cose o delle somme dovute “almeno generiche”, nella prospettiva appunto che la specificazione di queste si abbia a seguito della dichiarazione del terzo pignorato.

Invece, nessuna genericità è consentita nell’individuazione del soggetto debitore, che spetta esclusivamente al creditore procedente, il quale lo identifica e lo cita a comparire ai sensi dello stesso art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4: soltanto rispetto a quest’ultimo soggetto va resa la dichiarazione da parte del terzo, nè è giuridicamente corretto gravare il terzo pignorato di oneri di specificazione o di integrazione.

Il sesto motivo di ricorso è perciò infondato, e va rigettato, quanto al dedotto vizio di violazione di legge.

Esso è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione, poichè del tutto irrilevante è il fatto – la richiesta di dichiarazioni integrative rivolta dal g.e. ai terzi pignorati – del quale si denuncia l’omesso esame.

7.1.- L’unico fatto rilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità delle banche sarebbe potuta essere la presenza di somme dovute dagli istituti di credito al debitore esecutato, Ministry of Planning of Iraq, così identificato quale parte del rapporto bancario. Infatti, è dato incontestato – risultante peraltro dalle trascrizioni dell’atto di pignoramento contenute in sentenza e nei controricorsi – che siano state pignorate “tutte le somme dovute dal Ministry of Planning of Iraq alla Ditta (OMISSIS) e per essa alla Curatela del fallimento omonimo fino alla concorrenza di Lire 32.043.453.124, somme a qualsiasi titolo dovute al Ministry of Planning of Iraq e comunque presenti il giorno del pignoramento su tutti i conti correnti, titoli o valori intestati al Ministry of Iraq”; il pignoramento, pertanto, non venne esteso ad alcun altro soggetto che non fosse quest’ultimo.

Orbene, non si evince affatto dalla sentenza che sia stato accertato che – come si sostiene col settimo mezzo – presso i due istituti di credito, all’epoca delle dichiarazioni rese nel procedimento esecutivo, vi fossero conti o depositi o altri rapporti di credito intestati proprio al Ministry of Planning of Iraq.

Il ricorrente sostiene che questa circostanza fosse vera (verità decisamente e ripetutamente esclusa dalle resistenti, che continuano a sostenere che non vi fosse alcun conto o rapporto all’epoca intestato al detto debitore) e che risulterebbe provata dagli atti allegati al ricorso con le lettere M, per Banca di Roma, ed N, per BNL, già prodotti nel primo grado di giudizio (cfr. pagg. 4142 del ricorso sub a.).

Orbene, dallo stesso ricorso risulta che gli atti di cui sopra vennero fatti oggetto di esame in sede di merito, tanto che venne disposta anche consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare se effettivamente, all’epoca delle dichiarazioni rese nel 2000 nel pignoramento presso terzi, vi fossero conti o titoli o rapporti intestati direttamente al Ministero della Pianificazione iracheno e che questa consulenza concluse escludendo la circostanza sia per Banca di Roma (oggi Unicredit) che per BNL, come sottolineano entrambe le resistenti e come emerge dalle conclusioni della CTU riportate e richiamate in ricorso.

L’inammissibilità del motivo, quanto al primo profilo (sub a), allora consegue alla mancata specifica contestazione, da parte del ricorrente, di queste conclusioni ed alla mancata indicazione di elementi, trascurati dal giudice di merito, che sarebbero stati idonei a smentirle. A ciò si aggiunga che, tenuto conto di tutto quanto denunciato col mezzo in esame sub a.), la censura attiene non tanto all’omesso esame di fatti decisivi, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., bensì all’insufficienza della motivazione in merito a singole risultanze documentali; insufficienza motivazionale, che non è più deducibile come vizio di motivazione (cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 8053/14).

Quanto al secondo profilo del mezzo in esame (sub b.), l’inammissibilità consegue alla mancanza di decisività della circostanza che presso gli istituti di credito vi fossero conti o depositi o altri rapporti di credito intestati a soggetti iracheni diversi dal Ministry of Planning of Iraq – del tutto irrilevanti a fini esecutivi, per quanto detto sulla violazione di legge denunciata col sesto motivo. Salvo a precisare che, per come risulta dai documenti richiamati e trascritti nei controricorsi, a questi altri soggetti, oltre che al Ministero della Pianificazione, venne indirizzato il secondo dei pignoramenti notificati da Server Plus Ltd (la quale, però, si era frattanto procurata un nuovo titolo esecutivo, cioè la sentenza n. 800/03, emessa nei confronti, non solo del Ministero, ma anche di diversi organi ed enti iracheni, peraltro mai convenuti nel giudizio n. 1539/98), sicchè si giustifica che le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. dovessero riguardare debitori esecutati diversi dal Ministero.

In conclusione, il settimo motivo è inammissibile.

8.- Con l’ottavo motivo si denuncia “nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nell’appello incidentale proposto dal ricorrente”.

Il motivo è infondato, in base al principio di diritto per il quale il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado; tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (così, tra le altre, Cass. n. 16254/12 e n. 452/15) ovvero quando questa, pur mancando specifiche argomentazioni, risulti implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1360/16).

Questa situazione processuale si è avuta nel caso di specie, dal momento che il giudice d’appello, pur non prendendo espressamente in esame l’appello incidentale del D., ha rigettato le “domande attoree” ed ha dichiarato assorbite da questo rigetto “tutte le altre questioni”: ciò, che dimostra, per un verso, che la Corte di merito non si è riferita soltanto alla domanda risarcitoria del Fallimento; per altro verso, che le ragioni del rigetto di questa domanda, comunque, sono state reputate idonee a sostenere, logicamente e giuridicamente, anche il rigetto delle domande risarcitorie del D., in proprio e quale erede del padre, risultate perciò assorbite. In effetti dette ragioni sorreggono adeguatamente anche questo rigetto, poichè attengono all’unica condotta dolosa o colposa ascritta alle banche ed alla sua efficienza causale, pur a fronte della pluralità dei danni, diretti o indiretti, che si assumono prodotti dalle dichiarazioni asseritamente non veritiere. Totalmente fuorviante, in proposito, è l’affermazione della difesa del D., in proprio, secondo cui non sarebbe stato accertato in alcun modo un fatto colposo imputabile direttamente al D., ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. (ribadita anche nella memoria ex art. 378 c.p.c.): si trascura la posizione di danneggiato indiretto del ricorrente, in proprio; i danni che egli avrebbe subito dal fatto colposo del Fallimento, consistito nella rovinosa cessione del credito, non gli possono certo essere risarciti dalle banche, la cui condotta è stata giudicata non colpevole e priva di efficienza causale.

L’ottavo motivo va perciò rigettato.

9.- Col nono motivo si denuncia, in via subordinata “violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 96 e 2043 c.p.c.”, riproponendo, rispetto alla posizione di D.P., in proprio e quale erede del padre, la censura di cui al primo ed al secondo motivo. Vi si aggiunge che l’affermazione della Corte d’appello, circa il fatto che l’azione di responsabilità delle banche avrebbe dovuto essere avanzata nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, non potrebbe mai valere per il ricorrente, in quanto non era costituito nè era parte di questo giudizio.

9.1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia infatti “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 547, 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. n. 228 del 2012).”.

Si critica la sentenza nella parte in cui ha disatteso sia il principio di diritto che la motivazione della sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 9407/87 e se ne invoca, per contro, l’applicazione al caso di specie, smentendo l’assunto della Corte genovese secondo cui sarebbe stata superata dalla giurisprudenza di legittimità successiva.

9.2.- Col secondo motivo si denuncia “(in via subordinata): violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 96 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., anche alla luce di un’interpretazione conforme all’art. 24 Cost., art. 8 Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e del Cittadino e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e oggi del Trattato di Costituzione europea”.

Si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato due circostanze fondamentali anche al fine di escludere, in concreto, la dichiarata improponibilità della domanda risarcitoria separatamente dal giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Si tratta di fatti storici che avrebbero dimostrato che soltanto dopo la chiusura di questo giudizio il Fallimento avrebbe appreso della (asserita) falsità delle dichiarazioni rese dagli istituti di credito terzi pignorati e comunque soltanto dopo la precisazione delle conclusioni in detto giudizio si sarebbe determinato il danno costituito dalla cessione del credito. Perciò, conclude il ricorrente, anche se l’art. 96 c.p.c. fosse stato astrattamente applicabile, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto essere proposta, in concreto, in quel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nemmeno in grado di appello.

10.- Tutti e tre i motivi appena enunciati sono inammissibili in base al principio di diritto per il quale “Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta”: così, tra le varie, Cass. n. 12372/06).

Poichè, come detto sopra, le ragioni della decisione di rigetto sono corrette in riferimento” sia alla mancanza di una condotta colpevole ascrivibile alle banche sia all’interruzione (rectius, mancanza) del nesso di causalità tra fatto e danni, l’impugnazione della ragione della decisione di improponibilità della domanda è inammissibile per carenza di interesse.

11.- La particolare importanza della questione di diritto posta dai motivi appena dichiarati inammissibili induce tuttavia a ribadire, d’ufficio, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, il principio di diritto espresso da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9407/87, per cui “Nell’espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall’art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo” (cfr. nello stesso senso anche Cass. n. 9888/95 ed altre successive).

Il principio è perfettamente compatibile, non solo con la mancanza della qualità di parte in capo al terzo pignorato nel processo esecutivo, ma anche con l’assunzione di tale qualità del terzo nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi del testo originario degli artt. 548 e 549 c.p.c.. La sentenza conclusiva di questo giudizio, infatti, pur dando luogo ad giudicato sull’esistenza e sull’entità del credito nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, tuttavia non determina(va) alcun giudicato di tipo sostanziale nei rapporti tra quest’ultimo, terzo pignorato, ed il creditore procedente, riguardando soltanto l’accertamento e l’individuazione dell’oggetto del pignoramento e quindi dell’assegnazione, con effetti esclusivamente endoesecutivi (cfr. Cass. S.U. n. 25037/08, secondo cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c. (vecchio testo) “… si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo “debitor debitoris” e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale “ex lege””).

Si tratta di una conclusione che – come si nota anche in ricorso – ha trovato oramai definitivo riscontro normativo nel testo dell’art. 549 c.p.c. che, quale risulta dopo le modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che sulle contestazioni della dichiarazione del terzo provvede il giudice dell’esecuzione con ordinanza che “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione” (cioè dell’esecuzione contro il terzo pignorato).

La peculiare posizione del terzo pignorato, quale collaboratore, od ausiliario, del giudice dell’esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore, non anche col creditore precedente, comporta, non solo che la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., e non come responsabilità processuale aggravata da far valere ai sensi dell’art. 96 c.p.c.nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ma anche che l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 o comma 2, costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.

Ne consegue che l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. da parte del creditore procedente che assuma di avere subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di espropriazione presso terzi può essere esperita con giudizio autonomo e distinto da questo processo.

Queste precisazioni ed il principio di diritto sopra ribadito nell’interesse della legge non incidono sul giudizio di inammissibilità dei corrispondenti motivi, che, tenuto conto dell’inammissibilità o dell’infondatezza degli altri, comporta il rigetto del ricorso.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo complessivo di Euro 28.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti resistenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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