Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5037 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5037 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1509-2017 proposto da:
PARILLO BARBARA, e RIBO GOMMA S.R.L. già RIBO GOMMA
S.A.S. C.E01546000611, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
n.4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,
rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO;
– ricorrenti contro

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE S.P.A. C.F.00136290616, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
1

Data pubblicazione: 02/03/2018

PIAZZA G.MAZZINI n.27, presso lo studio dell’avvocato LUCI()
NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA SIMEONE;

– controficorrente avverso la sentenza n. 22960/2015 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALAB ELLA.

LA CORTE OSSERVA
Questa Corte, con sentenza n. 22960/2015, rigettava il ricorso per
cassazione proposto da Ri.Bo. Gomma s.a.s. di Antonio Rivellini,
Antonio Rivellini in proprio e Parino Barbara avverso la pronuncia della
Corte di appello di Napoli.
Detta Corte di merito, a sua volta, si era pronunciata sulla
controversia insorta tra la Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria
C.V. e i predetti ricorrenti in relazione ai contratti di conto corrente e di
anticipazione bancaria intercorsi tra il predetto istituto di credito e la
società in accomandita semplice; con riferimento a tale controversia è da
rilevare che Barbara Parino aveva garantito le obbligazioni contratte
dalla società con pegni irregolari gravanti su libretti di risparmio ad essa
intestati. La Corte di merito aveva accertato, in conformità della
sentenza di primo grado, la nullità della pattuzione antocistica e,
disposta la ricostruzione del saldo, condannato la banca alla restituzione
della somma di C 132.702,48 in favore di Barbara Parino ritenendo,
come si legge nella sentenza di legittimità, che «la condanna per la stessa
somma in favore della Ri.Bo. Gomma s.a.s. avrebbe comportato una
duplicazione dell’obbligazione di restituzione derivante dalla
dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
2

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2015;

interessi».
Con la nominata sentenza n. 22960/2015 la Corte di legittimità,
per quanto qui rileva, aveva riconosciuto la correttezza del
ragionamento seguito nella sentenza di appello e osservato che il debito

favore di Barbara Parillo, che aveva pagato quale debitore della Ri:bo.
Gomma e in favore di quest’ultima, sul cui conto si sarebbe dovuto
accreditare detta somma.
Contro la pronuncia del giudice di legittimità Barbara Parino e
Ri.Bo. Gomma (nel frattempo trasformatasi in società a responsabilità
limitata) hanno proposto ricorso per revocazione. Resiste con
controricorso la Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria C.V.
s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Deducono le ricorrenti che la Corte di legittimità non avrebbe
letto in modo corretto la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere: tale pronuncia aveva infatti quantificato in C 132.702,48 il saldo
attivo (per Ri.Bo. Gamma) del conto corrente intrattenuto con la banca
ma non aveva reso alcuna affermazione nel senso che le somme
destinate a Barbara Parino coincidessero con il detto saldo, per come
ricalcolato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio. Aggiunge che la
sentenza impugnata aveva mancato di prendere atto delle effettive
risultanze delle relazioni tecniche che documentavano la ricostruzione
della partite contabili. Avendo proprio riguardo a tali emergenze, le
ricorrenti sostengono che l’errore di fatto compiuto da questa Corte è
consistito nel ritenere che il saldo rideterminato dal c.t.u. fosse stato
calcolato dopo il prelievo delle somme dai propri libretti, «confondendo
in questo modo le somme utilizzate per azzerare l’esposizione con il
saldo attivo del conto ricalcolato»: di contro, «il saldo il c.t.u. lo [aveva]
rideterminato come avvenuto prima del prelievo delle somme dai libretti
3

per € 132.702,48 non poteva essere attribuito alla banca due volte: in

della Parillo, per cui i ricorrenti avevano diritto alla ripetizione sia delle
somme prelevate dai libretti sia delle somme indebitamente corrisposte,
nel corso del rapporto, alla banca per l’illegittima capitalizzazione
infrannuale degli interessi, la cui eliminazione aveva comportato non

credito di 132mila euro in favore della correntista».
A seguito di proposta del relatore, si è fatto luogo alla fissazione
dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in camera di
consiglio.
Il Collegio, ritiene che non si ravvisi una evidenza in punto di
inammissibilità della istanza di revocazione tale da permettere la
definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché esso deve
essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione
tabellarmente competente.

P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione
Civile, in data 18 gennaio 2017.
ente

solo l’azzeramento delle esposizioni a favore della banca, ma anche un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA