Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5036 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10506-2014 proposto da:

L.C., D.S., Di.Si., anche nella

qualità di eredi del defunto ricorrente D.G., eredi

del defunto D.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CARMELA

GIUFFRIDA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA FRONTINO giusta

procura speciale notarile;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dr. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO SPADAFORA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MANCUSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) D.R. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale. Quel giorno il motociclo da lui condotto si scontrò con quello condotto da P.C.M., ed assicurato dalla società Lavoro & Sicurtà s.p.a. (che in seguitò sarà fusa per incorporazione nella società Allianz s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la Allianz”).

2. Nel 1994 i prossimi congiunti della vittima (i genitori D.G. e L.C.; e le sorelle Di.Si. e S.) convennero dinanzi al Tribunale di Patti P.C.M. e il suo assicuratore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

Ambedue i convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. P.C.M. formulò altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro del (OMISSIS), assumendo che la responsabilità nella causazione di esso fosse da ascrivere a D.R..

In conseguenza di tale domanda riconvenzionale, gli attori chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa la società Previdente Assicurazioni s.p.a. (olim, Latina Assicurazioni s.p.a., poi UnipolSai s.p.a.), la quale al momento del fatto copriva il veicolo condotto da D.R. contro i rischi della responsabilità civile.

Anche la Previdente si costituì, chiedendo il rigetto delle domande contro di essa formulate.

3. Con sentenza 5.5.2004 n. 178 il Tribunale di Palmi accolse parzialmente la domanda attorea, attribuendo alla vittima il 40% di corresponsabilità.

La sentenza venne appellata in via principale dai congiunti di D.R., ed in via incidentale dalla Allianz.

4. La Corte d’appello di Messina con sentenza 30.5.2013 n. 423 confermò le statuizioni sull’an adottate dal Tribunale, ma ridusse il quantum debeatur, escludendo dal novero dei danni risarcibili il danno patrimoniale da perdita delle elargizioni del defunto, perchè ritenuto non dimostrato.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti di D.R., con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso le società Allianz e UnipolSai.

La Allianz ha altresì depositato memoria.

Nelle more del giudizio è deceduto D.G., il cui ricorso è stato coltivato dagli eredi L.C., D.S. e Di.Si..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Nella discussione in pubblica udienza, il difensore dei ricorrenti ha eccepito l’inammissibilità del controricorso depositato dalla Allianz, per nullità della procura.

Ha, in particolare, dedotto che sarebbe rimasta indimostrata la titolarità, in capo alla persona che ha conferito la procura speciale agli avvocati Giorgio Spadafora ed Antonio Spadafora, del potere di compiere tale atto.

1.2. L’eccezione è infondata.

E’ vero che la procura apposta in calce al controricorso della Allianz è siglata in modo illeggibile; tuttavia nell’epigrafe dell’atto si legge che la procura ai difensori della Allianz è stata conferita da C.A., procuratore della società intimata.

Deve, quindi, trovare applicazione il principio ripetutamente affermato a questa Corte, secondo cui l’illeggibilità della firma apposta da chi ha conferito la procura alla lite è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo dell’atto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7179 del 10/04/2015, Rv. 635036).

Una volta che il mandante sia chiaramente identificato, diventa poi onere di chi solleva l’eccezione di nullità della procura dimostrare che quella persona era priva del potere di rappresentare la società (Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 09/06/2004, Rv. 573477): dimostrazione nel nostro caso insussistente.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Nell’illustrazione di questo motivo i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire alla vittima un concorso di colpa del 40%, perchè a conclusioni diverse avrebbe dovuto condurre una più attenta valutazione del rapporto redatto dai Carabinieri e dalle sommarie informazioni testimoniali raccolte in seguito al sinistro.

2.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di legge, posto che la ricostruzione della dinamica d’un sinistro stradale costituisce un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto.

E’, altresì, inammissibile nella parte in cui lamenta la nullità processuale, vizio che non viene nemmeno illustrato.

E’, infine, infondato nella parte in cui lamenta “l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione”, posto che questo tipo di vizio non è più denunciabile in sede di legittimità, dopo le modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), salvo il caso di motivazione totalmente mancante o totalmente incomprensibile: ipotesi non ricorrente nel presente giudizio.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Anche col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti sostengono la seguente tesi:

(-) la Allianz, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva loro offerto la somma di 100 milioni di Lire, chiedendo che fosse dichiarata satisfattiva;

(-) per effetto di tale offerta, la Allianz non avrebbe più potuto appellare la sentenza di primo grado sul punto della correttezza della stima del danno patrimoniale;

(-) il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, non avrebbero quindi dovuto nè rivisitare il quantum, nè condannare i danneggiati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la nullità processuale e la violazione di legge, vizi che non vengono nemmeno illustrati.

3.3. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo, il motivo appare quanto meno ardito.

La Allianz non ha compiuto confessioni nè giudiziali, nè stragiudiziali; non ha ammesso l’esistenza e l’ammontare del danno patrimoniale preteso dagli attori; e non ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado (che anzi fu impugnata proprio sul quantum).

L’offerta d’una somma di denaro a titolo di componimento della controversia, senza ulteriori precisazioni o confessioni, non costituisce ammissione di responsabilità; ed in ogni caso non precludeva all’offerente la facoltà di impugnare la sentenza di primo grado, al cospetto di liquidazioni stimate eccessive.

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame (il terzo) col quale essi avevano impugnato la decisione del primo giudice di compensare le spese per un terzo.

4.2. Il motivo è infondato.

Avendo la Corte d’appello accolto l’appello incidentale proposto dalla Allianz, essa doveva provvedere ex novo alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio: dunque non ci fu nessuna omissione di pronuncia, ma piuttosto l’assorbimento del terzo motivo d’appello proposto dagli odierni ricorrenti.

Che poi la Corte d’appello non abbia formalmente provveduto a regolare le spese del primo grado di giudizio costituisce una violazione di legge, che è vizio ben diverso dall’omessa pronuncia su un motivo d’appello, e che non può certo essere rilevato e deciso d’ufficio da questa Corte, in mancanza di un motivo di ricorso sul punto.

5. Il quarto motivo di ricorso.

5.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano “la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

Nell’illustrazione del motivo, dopo avere premesso che la Corte d’appello li ha condannati a rifondere alla Allianz un terzo delle spese del giudizio d’appello, compensando i restanti due terzi, i ricorrenti proseguono osservando: “il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la totale responsabilità dei convenuti e per tale motivo condannarli, già in tale sede al rimborso di tutte le spese processuali (…). Alla illegittimità posta in essere dal primo giudice doveva rimediare la Corte d’appello, la quale non si è neanche pronunciata, procedendo anzi, alla condanna degli appellanti.

A rimediare alle superiori illegittimità è chiamata la Suprema Corte ecc.”.

5.2. Il motivo, come formulato, è inammissibile.

Un ricorso per cassazione è un atto nel quale si chiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale è stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Nel nostro caso, le poche righe trascritte al p. 5.1 che precede non contengono alcuna corretta censura.

Sul piano dell’analisi del periodo, in buona sostanza in esse si dice soltanto che il Tribunale “avrebbe dovuto condannare la Allianz alle spese”, e che la Corte d’appello “non ha rimediato all’illegittimità del Tribunale”.

Non si spiega in cosa sia consistito l’errore, e quale la diversa regola da applicare.

Un ricorso così concepito non può che dirsi inammissibile per totale aspecificità.

Nè rileva la circostanza che la sentenza impugnata possa contenere un errore di diritto più o meno evidente.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, e non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna L.C., Di.Si. e D.S., in solido, alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna L.C., Di.Si. e D.S., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.C., Di.Si. e D.S., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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