Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5036 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5036 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24829-2016 proposto da:
SCIFONI FRATELLI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PER LE ONORANZE FUNEBRI DI SCIFONI MASSIMO S.A.S.
C.F.02423460589, in persona del socio accomandatario SCIFONI
MASSIMO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE n.1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SERVIZI FUNEBRI CHIERICONI S.A.S. DI ROMAGNOLI
MASSIMO & C. C1.07345020585 e P.I.01753241007, in persona del

Data pubblicazione: 02/03/2018

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA n.270, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO MARIA BAGNARDI, che la rappresenta e difende;

controricorrente

ROMA, depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA.

LA CORTE OSSERVA
Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le Onoranze
Funebri di Scifoni Massimo s.a.s., società operante nel settore dei servizi
funerari e titolare del marchio «Scifoni», conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Roma, Servizi Funebri Chiericoni s.a.s. di Romagnoli
Massimo lamentando la violazione dei propri diritti di esclusiva sull’uso
del marchio: violazione operata attraverso la reiterata pubblicazione, in
due distinte edizioni delle Pagine Gialle e delle Pagine Bianche, degli
annunci pubblicitari per servizi funebri in cui era utilizzato il segno
distintivo suddetto. Spiegava l’attrice di aver identificato in Servizi
Funebri Chiericoni l’autore delle inserzioni pubblicitarie, in cui
comparivano numeri telefonici anonimi. Ha quindi domandato
l’inibitoria e la condanna della controparte al risarcimento del danno,
oltre che la pubblicazione della sentenza da emettersi.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società Chiericoni,
respingeva le domande attrici rilevando come la commissione degli
annunci in contestazione era stata fatta dalla convenuta per conto di una
società terza, denominata Onoranze Funebri Scifoni Franco s.r.1., e non
nel proprio interesse; il giudice di prime cure osservava altresì che la
2

avverso la sentenza n. 5469/2015 della CORTE D’APPELLO di

titolarità, in capo a un medesimo soggetto — Massimo Romagnoli —
delle cariche di amministratore sia di quest’ultima società che della
società Chiericoni spiegava come quanto indicato fosse potuto accadere.
L’attrice soccombente proponeva gravame che veniva rigettato

Contro la pronuncia della nominata Corte ha proposto ricorso per
cassazione la società Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale con
tre motivi; resiste con controricorso la società Chiericoni. Parte
ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.
e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Rileva l’istante che
la Corte di merito aveva mancato di prendere in considerazione un
fatto, non contestato, che costituiva elemento fondamentale dell’attività
illecita posta in essere da controparte: ciò aveva poi inciso sia sul
giudizio avente ad oggetto l’usurpazione del marchio, sia
sull’individuazione della pretesa azionata. Spiega l’istante che il giudice
distrettuale non aveva considerato il dato, pacifico in causa, per cui i
numeri di telefono riportati nei messaggi pubblicitari coincidevano con
quelli della società Chiericoni.
Il secondo motivo censura la sentenza impugnata sempre per
violazione dell’art. 112 c.p.c. e prospetta, quale conseguenza della
omessa pronuncia, la nullità della sentenza. Osserva la ricorrente che la
propria domanda riguardava non solo la contraffazione del marchio, ma
anche l’illecito concorrenziale e che ciò risultava sia dalla parte
espositiva dell’atto di citazione che dalle conclusioni ivi contenute. La
Corte di Roma aveva pertanto omesso di statuire sulle domande
conseguenti, tra cui quelle di risarcimento del danno e di inibitoria.
Con il terzo motivo l’istante lamenta la motivazione apparente:
deduce la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e denuncia la nullità della
3

dalla Corte di appello di Roma in data 5 ottobre 2015.

sentenza per error in procedendo. Assume che la motivazione del
provvedimento impugnato risultava essere carente: il giudice
dell’impugnazione avrebbe infatti dovuto spiegare la ragione per cui
Romagnoli, pur potendo agire in nome e per conto di Scifoni Franco

Chiericoni. Il fatto che il detto Romagnoli fosse amministratore e legale
rappresentante sia di quest’ultima società che della società Scifoni
Franco non spiegava le ragioni per le quali l’odierna controricorrente
avesse inteso agire a proprie spese nell’interesse di un soggetto terzo.
A seguito di proposta del relatore, si è fatto luogo alla fissazione
dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in camera di
consiglio.
Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., ritiene che
non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione
del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché esso deve essere avviato
alla discussione in pubblica udienza presso la sezione tabellarmente
competente.

P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione
Civile, in data 18 gennaio 2017.

Il Pr s nte

s.r.1., aveva commissionato la pubblicità in nome per conto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA