Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5036 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25113/2005 proposto da:

B.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

MANCINI Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAMISASSI MARCO;

– ricorrente –

contro

ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del Direttore Generale

Dott.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

MARIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.T. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con la quale gli era applicata la sanzione amministrativa di Euro 23.240,00 per avere somministrato a tre vitelli sostanza anabolizzante vietata.

Il ricorrente eccepiva:

la nullità e/o improcedibilità dell’ordinanza ingiunzione per la pendenza del procedimento penale nel corso del quale era stata dichiarata l’incompetenza del giudice penale a conoscere dell’illecito amministrativo;

– la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14, per la mancata tempestiva notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa (notificato il 24/4/1999);

– il decorso del termine di prescrizione;

– l’inattendibilità degli esiti delle analisi.

L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva per chiedere la reiezione dell’opposizione.

Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza depositata in data 21/4/2005 e comunicata il 5/5/2005, respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:

– la prescrizione quinquennale L. n. 689 del 1981, ex art. 28, non era maturata perchè era rimasta sospesa dall’11/4/1997 al 22/6/2002 per la pendenza del procedimento penale per effetto del quale era attribuita, per ragioni di connessione, al giudice penale la competenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa;

l’ordinanza ingiunzione era stata notificata il 23/2/2004 e, quindi, non era maturato il termine prescrizionale (il giudice, in motivazione, evidenziava che i prelievi di urina ai vitelli erano stati effettuati il 13/3/1997 e i risultati delle analisi erano stati comunicati il 9/4/1997);

– l’eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè l’accertamento della violazione era stato (necessariamente) preceduto dall’analisi dei campioni; l’esito delle analisi era stato comunicato tempestivamente: in data 9/4/1997 erano stati comunicati con racc.ta A/R i risultati delle analisi di prima istanza e in data 1/3/1999 erano stati comunicati i risultati delle analisi di revisione; il verbale di accertamento e contestazione era stato notificato il 29/4/1999;

– le modalità di esecuzione delle analisi erano state conformi alle norme tecniche e ai metodi indicati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il giudice provvedeva inoltre alla liquidazione delle spese in favore dell’autorità amministrativa osservando che le spese spettavano ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, anche quando l’amministrazione (come nella specie), sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B. T. deducendo 4 motivi.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano resiste con controricorso.

Il difensore del ricorrente depositava memoria con dichiarativa del fallimento dello stesso ricorrente pronunciata il 10/11/2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il fallimento del ricorrente è intervenuto in data 10/11/2005 come documentato nell’estratto depositato dal suo difensore, ossia dopo il deposito della sentenza impugnata, dopo il conferimento della procura per il ricorso per Cassazione e dopo la notifica di quest’ultimo; pertanto non spiega alcun effetto nel presente giudizio di Cassazione:

– nè sotto il profilo della capacità processuale del ricorrente perchè “la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concessa eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice può’ rilevare d’ufficio il difetto di capacità” (Cass. 30.8.2004 n. 17418;

27.2.2003 n. 2965; S.U. 21.7.1998 n. 7132 e, più recentemente, Cass. 2/7/2010 n. 15713);

– nè ai fini dell’interruzione del processo perchè, come costantemente affermato da questa Corte, “il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., e segg., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità” (Cass. 1/12/2003 n. 18300 e, più recentemente, Cass. 28/4/2010 n. 10218).

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14, 15 e 28 e circa l’attendibilità delle analisi di laboratorio; al riguardo deduce:

– che doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15, e la comunicazione dell’esito delle analisi (che non contesta di avere ricevuto) doveva essere l’equipollente della contestazione immediata;

pertanto doveva assolvere la funzione di informare l’interessato e di consentirgli il pagamento immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva raggiunto,in concreto,tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza quale fosse la somma da pagare e con quali modalità e termini;

– che alla data (29/4/99) della successiva notifica del processo verbale di constatazione di violazione amministrativa (del quale ulteriormente si afferma l’invalidità per mancata comunicazione dell’esito delle analisi di revisione) erano decorsi i 90 giorni dall’accertamento e pertanto la sanzione doveva considerarsi estinta ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c.;

– che la motivazione con la quale era stata respinta l’eccezione di prescrizione era inadeguata e contraddittoria;

– che le analisi di laboratorio non potevano ritenersi attendibili in quanto i laboratori che le avevano effettuate non erano accreditati SINAL;

– richiama anche una sentenza di questa Corte (Cass. 25/6/2003 n. 10070)che ha affermato il principio per il quale: Nel corso del giudizio di opposizione avverso sanzione inflitta per somministrazione di progesterone ad animali bovini la sopravvenienza del decreto ministeriale 14 novembre 1996, con cui sono stati determinati i livelli fisiologici massimi di progesterone nel sangue di detti animali, influisce sulla prova del fatto addebitato, dato che, ove quella percentuale sia inferiore al nuovo limite indicato come fisiologico, viene meno il sostegno presuntivo della contestazione, ma senza dare alcuna spiegazione della rilevanza di questo principio sulla concreta fattispecie;

1.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’avvenuto decorso del termine di decadenza (L. n. 689 del 1981, ex art. 14) e di prescrizione (L. n. 689 del 1981, ex art. 28) e all’inattendibilità delle analisi richiamando gli stessi argomenti addotti a sostegno del primo motivo;

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della decisione di non ammettere i mezzi istruttori dedotti.

1.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla liquidazione delle spese del procedimento; al riguardo rileva che l’autorità amministrativa si è costituita con avvocati che sono incardinati nell’amministrazione come funzionari dell’Ufficio e ai quali, quindi non compete la liquidazione delle spese legali, ma solo un rimborso delle spese affrontate per la costituzione.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente perchè i motivi della decisione impugnata, per quanto attiene alla reiezione delle eccezioni di decadenza e prescrizione e di inattendibilità dell’esito delle analisi – sono criticati sia sotto il profilo del vizio motivazionale sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. In ordine all’eccezione di decadenza si osserva che lo stesso ricorrente riconosce l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 15, come del resto riconosciuto anche nella sentenza gravata; tale norma era sicuramente applicabile alla fattispecie perchè, per la necessità di procedere all’analisi dei campioni al fine di accertare la violazione, la contestazione doveva essere necessariamente effettuata all’esito delle analisi e dunque secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 15.

L’art. 15 cit. al comma 1 stabilisce che, laddove l’analisi dei campioni sia necessaria per l’accertamento dell’illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato con raccomandata A.R. l’esito delle analisi e al comma 5 stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione di cui al comma 1, dell’art. 14 (contestazione della violazione).

L’adempimento risulta regolarmente e tempestivamente effettuato, ma il ricorrente lamenta che il giudice non avrebbe considerato che nella comunicazione delle analisi mancavano i riferimenti necessari per procedere al pagamento in misura ridotta e che tale mancanza avrebbe impedito di considerare quella comunicazione equivalente all’immediata contestazione.

La doglianza è totalmente infondata perchè la comunicazione dell’esito delle analisi non deve necessariamente contenere l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi di facoltà prevista espressamente dalla legge (L. n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale informazione non nè è prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di accertamenti mediante analisi (cfr., in applicazione degli stessi principi, Cass. 29/3/1989 n. 1494: “la comunicazione della positività dell’analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15, integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l’indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell’esborso occorrente e del laboratorio all’uopo designato”).

La doglianza relativa alla mancata notifica degli esiti delle analisi di revisione è infondata in fatto perchè dalla sentenza impugnata risulta che tali esiti furono comunicati in data 1/3/99.

La doglianza relativa alla motivazione del rigetto dell’eccezione di prescrizione è inammissibile perchè non viene neppure specificato in cosa consisterebbe, in concreto, il vizio motivazionale o l’errore di diritto a fronte di un apparato motivazionale che adeguatamente considera la data del prelievo dei campioni di urina (13/3/1997), la comunicazione degli esiti delle analisi (9/4/97), il periodo dall’11/4/1997 al 22/6/2002 (data nella quale il giudice penale dichiarava la propria incompetenza a conoscere della violazione amministrativa) di interruzione del termine prescrizionale quinquennale per la pendenza del procedimento penale (fino alla definizione del procedimento penale l’autorità amministrativa non avrebbe potuto emettere ordinanza ingiunzione) e la notifica dell’ordinanza ingiunzione avvenuto il 23/2/2004, ossia a distanza di neppure due anni dalla cessazione della causa di interruzione della prescrizione il cui termine era stato interrotto dopo neppure un mese da quando aveva iniziato a decorrere la prescrizione.

La censura della sentenza con riferimento al riconoscimento (contestato dal ricorrente) della correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi di laboratorio è inammissibile perchè contiene semplicemente l’espressione di una non condivisione della motivazione del giudice a quo senza una specifica censura.

Nè può considerarsi rilevante l’affermazione per la quale i laboratori che le avevano effettuate non erano accreditati SINAL (acronimo del Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei laboratori):

l’accreditamento attesta semplicemente la competenza tecnica del laboratorio e garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove accreditate; l’accreditamento riguarda il laboratorio e non la consulenza; non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni del Laboratorio e la mancanza di accreditamento non esclude la correttezza delle modalità di esecuzione delle analisi.

2.2 Il terzo motivo, riguardante la mancata ammissione dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente e la mancata ammissione di CTU per l’accertamento della presenza di clembuterolo nei campioni e in quale quantità, è inammissibile:

con riferimento ai capitoli di prova per testi perchè la censura non riporta i capitoli della prova non ammessa e pertanto non consente a questo giudice di verificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad inammissibili indagini attraverso altri atti del processo (secondo il principio della autosufficienza del ricorso) la decisività della prova (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. Sez. 2 23/4/2010 n. 9748);

con riferimento alla mancata ammissione di CTU perchè, nel caso concreto, il ricorrente non spiega in che cosa consistessero tali ragioni che avrebbero reso necessaria una consulenza tecnica in presenza di una analisi di laboratorio immune da concrete censure nè fa cenno al fatto di averle adeguatamente rappresentate al giudice a quo, la cui mancata pronuncia sulla istanza in questione non può, conseguentemente, costituire ragione di cassazione della impugnata sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione.

2.3 il quarto motivo concerne la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, per la condanna dell’opponente alle spese, pur essendo l’Amministrazione, difesa da proprio funzionari.

Il motivo di ricorso è fondato, non essendo motivata la condanna e la liquidazione delle spese.

Infatti in tale ipotesi nella quale la P.A. si difende a mezzo di proprio funzionari, spettano alla parte pubblica esclusivamente le spese vive che siano documentate; è stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte che quando l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l’Amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass. Sez. 19/2/2007 n. 2872; gli stessi principi sono stati affermati da Cass. Sez. 227/8/2007 n. 18066 in un caso in cui il funzionario delegato aveva il titolo di avvocato ma partecipava al giudizio in qualità di dirigente amministrativo e non anche come difensore in senso tecnico, in virtù di procura conferita ex art. 83 cod. proc. civ.).

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, in quanto il giudice nulla doveva disporre sulle spese in favore della parte vittoriosa che non le aveva nè specificate (rimettendosi ad una liquidazione equitativa) nè documentate, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., applicabile anche per la violazione di norme processuali (Cass. 12 giugno 1999 n. 5820), cassando il capo della sentenza ad esse relativo senza rinvio.

L’accoglimento parziale del ricorso rende equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto e, decidendo nel merito, cassa senza rinvio il capo della sentenza relativo alle spese. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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