Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5035 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18171-2018 proposto da:

V.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO DONATI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 438/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. V.D.G. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Genova ha giudicato inammissibile l’opposizione all’esecuzione da lui proposta avverso la cartella esattoriale notificatagli per il pagamento di spese di giustizia, al medesimo richieste a causa della intervenuta revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La corte territoriale, dopo avere (implicitamente) qualificato come recuperatoria la suddetta opposizione all’esecuzione (si veda pag. 5, rigo 10, della sentenza, dove si afferma che in sede di opposizione non possono farsi valere i vizi del titolo di cui, difettando la notifica, siano ancora aperti i termini di impugnazione secondo i rimedi propri), ha affermato che l’opponente avrebbe dovuto esperire il ricorso per cassazione ex art. 113 T.U.S.G..

L’impugnazione del V. risulta notificata;

all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta ad Equitalia s.p.a. (già contumace nel giudizio di appello), presso la sede genovese dell’Agenzia, nonchè presso il difensore domiciliatario in primo grado di Equitalia;

al Ministero della Giustizia, quale ente impositore (già costituito nel giudizio di appello tramite l’Avvocatura dello Stato) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

Quanto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la notifica del ricorso presso il difensore di Equitalia in primo grado deve ritenersi nulla (non operando l’ultrattività del mandato difensivo a Equitalia dopo l’estinzione della stessa, attesa la certezza dell’evento successorio e l’incontrovertibilità della sua conoscibilità ad opera di controparte), mentre è valida la notifica presso la sede genovese della stessa (cfr. Cass. 26704/14).

La notifica al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, è invece nulla (Cass. 608/15).

Deve quindi disporsi il rinnovo della notifica al Ministero della Giustizia, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della notifica al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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