Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5034 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6496/2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MENCARELLI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del direttore procuratore speciale

Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FALETTI giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MENCARELLI giusta

procura giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1167/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato MARCO FARNETI per delega;

udito l’Avvocato GIANCARLO FALETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

principale e incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 17 ottobre 2005, ha condannato la AXA Assicurazioni s.p.a. (già UAP Assicurazioni s.p.a.) al pagamento dell’importo di Euro 174.484,73, oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell’assicurato I.G., quale indennizzo dovuto a seguito dell’incendio verificatosi in data (OMISSIS).

La sentenza è stata appellata in via principale dalla compagnia assicurativa e in via incidentale dallo I., il quale si è lamentato – fra l’altro – della decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda, anzichè da quella del sinistro, e di escludere la rivalutazione monetaria.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 23 luglio 2013, ha rigettato l’appello principale; ha accolto parzialmente quello incidentale, limitatamente alla liquidazione dell’indennizzo (rideterminato in complessivi Euro 178.014,73); ha rigettato l’impugnazione incidentale relativa agli accessori, ritenendola carente del requisito della specificità; ha compensato interamente le spese processuali fra le parti, ritenuto l’integrale rigetto dell’appello principale e il limitato accoglimento di quello incidentale, ponendo le spese della c.t.u. espletata in grado di appello per metà a carico di ciascuna delle parti.

Contro tale sentenza ricorre lo I., chiedendo la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi. La compagnia assicurativa resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale basato su un unico motivo. Lo I. resiste al ricorso incidentale con controricorso. L’AXA Assicurazioni s.p.a. ha depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. I primi due motivi investono la statuizione del giudice di secondo grado in merito al regime degli accessori del credito dello I..

Sul punto la Corte d’appello osserva: “la parte chiede gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, mentre la sentenza impugnata riconosce solo i primi a far tempo dalla domanda. La sentenza sul punto non risulta censurata, limitandosi l’appello (dello I.) alla richiesta senza la formulazione della benchè minima censura avverso il suddetto capo della decisione, con la conseguenza che esso si scontra con la genericità e mancanza di specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c. e, pertanto, sullo specifico punto risulta inammissibile”.

Tale decisione è censurata, nei primi due motivi del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., agli artt. 342 e 346 c.p.c., nonchè degli artt. 1223 c.c. e segg..

Le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.

1.2. Come esposto in ricorso, il tribunale ha fatto decorrere gli interessi dalla data della domanda, anzichè da quella del sinistro, e ha escluso la rivalutazione monetaria. E’ quindi evidente che il giudice di primo grado ha trattato il credito dello I. come fosse di valuta, anzichè di valore, applicando il relativo regime giuridico.

Di conseguenza, l’appellante avrebbe dovuto specificatamente contestare tale qualificazione del credito, invece di limitarsi a richiedere accessori diversi da quelli che gli erano stati sconosciuti.

Pertanto, la corte d’appello ha correttamente ritenuto che il motivo fosse aspecifico, non contenendo alcuna censura della decisione di primo grado.

I primi due motivi di ricorso sono quindi manifestamente infondati.

2. Con il terzo e il quarto motivo, lo I. impugna la decisione di compensare integralmente le spese del grado di appello, anche in questo caso distinguendo fra n. 4 e n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

I motivi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Difatti, la corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, avendo esplicitato le ragioni della propria decisione, fondata sulla soccombenza reciproca.

3.1. Con il ricorso incidentale la La AXA Assicurazioni s.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., contesta, nell’ambito di un unico ed indistinto motivo, alcune delle voci del danno liquidato dalla corte d’appello.

3.2. In particolare, sostiene che nulla era dovuto per i danni all’immobile condotto in locazione, in quanto “dalla lettura delle CgA applicabili alla polizza assicurativa ex adverso azionata”, la compagnia sarebbe stata tenuta alla liquidazione del danno solo qualora fosse stata accertata una responsabilità in capo al “contraente/assicurato/conduttore”, nel caso di specie esclusa.

La censura non è autosufficiente, non avendo la compagnia assicurativa indicato quali sarebbero le “CgA” asseritamente applicabili. C’è un generico richiamo alla polizza e alla normativa “richiamata dal giudicante”, ma anche si tratta di un rinvio troppo generico, che impedisce a questa Corte di delibare la doglianza.

3.3. In ordine ai danni subiti dalla merce contenuta nel magazzino, la compagnia assicurativa sostiene la contraddittorietà della sentenza di appello nella parte in cui, da un lato, afferma che sarebbe stato onere dell’attore provare il danno e, dall’altro, pur affermando che tale onere non sarebbe stato assolto, riconosce egualmente il diritto al risarcimento.

Nella genericità della formulazione della censura, pare che la AXA Assicurazioni s.p.a. abbia inteso dedurre un vizio di motivazione, non più previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fra i motivi del ricorso per cassazione, a decorrere dalle sentenze pubblicate successivamente all’11 settembre 2012.

Ma, anche a voler qualificare diversamente la censura, la stessa si palesa manifestamente infondata in quanto basata su una lettura fuorviante della sentenza impugnata.

La corte d’appello, infatti, ha proceduto alla quantificazione del danno anche tramite una consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente, però, ha prospettato un’alternativa: per determinare il danno alla merce in magazzino si sarebbe potuto far riferimento a tutti i capi di abbigliamento risultanti dai libri contabili, ovvero solo a quelli rinvenuti dopo l’incendio. Rispetto a questa alternativa, non all’intero ammontare del danno, la corte territoriale ha concluso nel senso di scegliere la minor somma per difetto di prova quanto alla diversa soluzione, più favorevole per lo I..

La decisione impugnata, pertanto, si sottrae anche sotto questo profilo a censure di legittimità.

3.4. Quanto all’indennità aggiuntiva per “interruzione attività”, la AXA Assicurazioni s.p.a. sostiene che il giudice di appello non avrebbe preso in considerazione “nè le doglianze sollevate dall’esponente, nè le clausole contrattuali applicabili alla fattispecie” e che “la garanzia “indennità aggiuntiva” non risultasse operante nel caso de quo (essendo, nel simplo di polizza in atti, richiamata quale condizione opzionale la sola garanzia A e cioè il rischio locativo e non la garanzia C e cioè quella de quo)”.

Anche in questo caso, il motivo risulta del tutto carente del requisito dell’autosufficienza, essendo stato omessa l’indicazione di cosa sia e dove sarebbe reperibile il c.d. “simplo”, così come la “garanzia A” e la “garanzia C”. La società controricorrente non chiarisce neppure quali sarebbero le doglianze sollevate in appello e disattese dalla corte territoriale, nè le “clausole contrattuali” applicabili alla fattispecie.

La censura è quindi inammissibile.

3.5. In merito all’indennizzo liquidato a titolo di “spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’esercizio commerciale”, la compagnia assicurativa si duole del fatto che tale importo sia stato liquidato nella misura pari al 10% delle voci d’indennizzo principali, nonostante fosse “riconoscibile, ai sensi di polizza, “per consentire il ripristino del fabbricato… con il massimo di Lire 20 milioni per sinistro”.

Pure questa volta la doglianza è priva del requisito dell’autosufficienza. Infatti, sembra potersi intendere che la AXA Assicurazioni s.p.a. volesse eccepire l’esistenza di un massimale, ma – se così fosse – non è indicato dove sarebbe reperibile un’eventuale clausola limitativa della responsabilità.

La censura è inammissibile.

3.6. Infine, quanto all’indennizzo liquidato per “spese per demolire sgomberare e trasportare i residuati del sinistro”, la società deduce che “la percentuale non avrebbe potuto che essere calcolata sulla sola partita Contenuto essendo il bene fabbricato non assicurato in forma diretta, bensì con la Garanzia Complementare Rischio Locativo”.

Si tratta, ancora una volta, di una censura inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, essendo stato omesso ogni chiarimento sha sul concetto di “partita Contenuto”, sia sul contenuto della “Garanzia Complementare Rischio Locativo”.

4. Entrambi i ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili.

Stante la reciproca soccombenza, ricorrono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti per l’applicazione, nei confronti di entrambe le parti, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, senza spazio alcuno per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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