Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5034 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16239-2018 proposto da:

EDIL MAR MARINO SAVERIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

131, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CAMPOROTA, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUCIA RITA PISTOLA;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO GIOVANNI FUSARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2158/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società EDIL MAR Marino Saverio s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Catanzaro si è pronunciata sulle rispettive domande reciprocamente proposte da EDIL MAR e dalla sig.ra P.R. nell’abito di un contenzioso concernente l’esecuzione del contratto del 26.11.98, con cui la prima aveva venduto alla seconda una unità immobiliare all’interno di un complesso turistico denominato Nausicaa.

La corte di appello, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto non dovuta, in quanto sprovvista di causa, la maggiorazione del 5% annuo sull’importo rivalutato (originariamente fissato in 850.000 lire all’anno) contrattualmente dovuto dell’acquirente alla società venditrice a titolo di contributo forfettario per il sostenimento degli oneri su quest’ultima gravanti per la gestione (manutenzione, sorveglianza, illuminazione) delle parti comuni del menzionato complesso turistico.

La società EDIL MAR censura tale statuizione sviluppando un’unica doglianza, riferita alla violazione dell’art. 1322 c.c.. La sig.ra P. ha depositato controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la società EDIL MAR Marino Saverio s.r.l. non aveva partecipato al giudizio di merito, celebratosi tra la medesima sig.ra P. e la società EDIL MAR di M.S. e C. s.a.s..

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. con una proposta di inammissibilità formulata dal consigliere relatore nei termini di seguito trascritti:

“Il ricorso appare inammissibile, giacchè la sentenza di merito risulta pronunciata nei confronti della società “Edil Mar di M.S. & C. Sas.”, mentro il ricorso per cassazione risulta presentato dalla società “Edil Mar M.S. s.r.l.”. Al riguardo si osserva che – se è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, senza incidenza sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (in termini Cass. n. 13467/2011; cfr. anche Cass. n. 10332/2016) – è pur vero che l’odierna ricorrente non allega il fatto storico che la società Edil Mar di M.S. & C. Sas. si sia trasformata nella società Edil Mar M.S. s.r.l..

Soccorre, allora, il principio che “In tema di impugnazione per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria “legitimatio ad causam”, e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; pertanto, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve fornire la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente, e tale prova è consentita anche nel giudizio di legittimità, mediante produzione documentale, da effettuarsi nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., qualora la relativa questione sia stata sollevata per la prima volta in tale sede.” (Cass. 15414/17).

Va poi soggiunto che, poichè in ricorso non è stato dedotto che la società ricorrente costituisce l’evoluzione, per trasformazione, della società nei cui confronti è stata resa la pronuncia di merito, non pare che la segnalata inammissibilità possa venir meno per effetto della eventuale produzione ex art. 372 c.p.c., da parte del ricorrente, di documentazione attestate la trasformazione della società da società in accomandita semplice in società per azioni”.

In prossimità dell’adunanza la società ricorrente ha depositato memoria alla quale è allegata una visura camerale da cui si rileva (pag. 18 della visura) che essa società ha cambiato forma (da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata) nel 2014; difetta, peraltro, la prova che il deposito di detta visura camerale sia stata notificato alla controparte mediante elenco ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Nella menzionata memoria la ricorrente ha dedotto che la partita Iva indicata nell’epigrafe del ricorso per cassazione sarebbe uguale a quella a suo tempo indicata nel ricorso per ingiunzione, nella comparsa in primo grado e nella comparsa in appello; ciò sarebbe, in tesi, sufficiente a dimostrare l’identità del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione con il soggetto che ha preso parte al giudizio di merito.

I temi da affrontare per definire la questione della ammissibilità del ricorso sono dunque due:

– Il primo è quello della idoneità di una visura camerale prodotta nel giudizio di cassazione dopo la proposizione del ricorso (in disparte la questione della notificazione di tale produzione alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) a sanare il difetto (non di produzione della visura in allegato al ricorso, ma) di deduzione in ricorso della circostanza del mutamento di forma societaria del soggetto ricorrente.

– Il secondo è quello della definizione del valore della partita Iva ai fini della identificazione della parte nel processo civile.

Apparendo opportuno un intervento nomofilattico su tali temi, la causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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