Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5033 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5033 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23530-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12;

– ricorrente contro
DI SALVO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2210/17/2016 della COMMASSIONE TRIBUTARIA
.REGIONALE della SICILIA, Sezione Distaccata di CATANIA, depositata il
14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
08/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI.

Data pubblicazione: 02/03/2018

RILEVATO
– che in controversia relativa ad impugnazione di un diniego tacito di rimborso
della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992,
richiesto dal contribuente ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in
quanto residente in una delle province siciliane colpite degli eventi sismici del
dicembre 1990, la C 1:P di Ragusa accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR con

ritenendo, sulla scorta dello ius superveniens costituito dalla legge n. 190 del 2014, art.
1, comma 665, e della tempestività dell’istanza, che spettasse al contribuente, e non al
sostituto di imposta, il rimborso della maggiore imposta versata;
—che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui
replica l’intimato con controricorso;
—che, regolarmente costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista
dall’art. 380 bis c.p.c, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memorie, la Corte,

CONSIDERATO
— che la controricorrente ha eccepito la nullità del ricorso dell’Agenzia delle
Entrate in quanto notificato via PEC in semplice formato PDF e non P7M, come
per legge, dunque, senza l’apposizione di idonea e necessaria firma digitale;
— che l’eccezione in rito sollevata dal controricorrente, rilevante ai fini della
decisione sul ricorso e da esaminarsi preliminarmente, involge questione rimessa alla
valutazione delle Sezioni unite di questa Corte (ord. n. 20672/17), la cui discussione
è fissata per la pubblica udienza del prossimo 27 febbraio 2018;
— che, pertanto, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa
della pronuncia delle Sezioni unite;

P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di
questa Corte.
Così deciso in Roma 1’8/02/2018

la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA