Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5032 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 25/02/2020), n.5032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36626/2018 proposto da:

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT in persona dei legali rappresentanti

pro tempore A.N.D. e T.S.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS), UNICREDIT FACTORING SPA, ASL

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS) in persona del curatore

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN NICOLO’ DE’

CESARINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

Dott. F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

VOLO RANCATI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAMBERTO GIUSTI;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS), DEUTSCHE BANK

AKTIENGESELLSCHAFT UNICREDIT FACTORING SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1142/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con ricorso notificato il 13/12/2018 la Deutsche Bank (DB) ricorre avverso la sentenza n. 1142 resa dalla Corte d’appello di l’Aquila il 22 maggio 2018 nella controversia instaurata dalla (OMISSIS), nel 2009, nei confronti della ASL di (OMISSIS) per far accertare i crediti nei confronti di quest’ultimo ente. Su chiamata della ASL convenuta nel giudizio intervenivano varie società di factoring cui erano stati ceduti i crediti: in particolare, DB interveniva volontariamente per contestare la legittimazione della Casa di Cura in ordine a due cessioni di credito, la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS), operate nell’ambito di un contratto di factoring, deducendo di avere interamente pagato il corrispettivo della cessione, e chiedendo di accertare l’importo residuo ancora dovuto da parte della ASL che per alcune rimesse aveva opposto il superamento delle prestazioni accreditate da parte dell’impresa cedente.

Nel giudizio di primo grado interveniva il fallimento della Casa di Cura che provocava l’interruzione del giudizio; dopo la riassunzione del giudizio nei confronti del Curatore, questi contestava l’opponibilità al fallimento delle cessioni, riguardanti crediti futuri ceduti in massa e non ancora venuti in essere alla data della stipula, o comunque cessioni di cui mancava la prova certa del pagamento, ritenendoli non opponibili al fallimento L. n. 52 del 1991, ex artt. 5 e 7.

Il giudice di primo grado (Tribunale di Chieti), con sentenza non definitiva n. 219/2012,rigettava l’eccezione della Casa di Cura in ordine alla inefficacia delle cessioni nei confronti della ASL per mancata accettazione, posto che la suddetta eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo dalla pubblica amministrazione tenuta al relativo pagamento; rigettava l’eccezione di nullità dei contratti di factoring opposte dal fallimento e dei negozi di cessione; dichiarava invece non opponibili al fallimento le cessioni, qualificabili come di massa, L. n. 52 del 1991, ex art. 3, per le quali avrebbe dovuto essere provata l’accettazione o notificazione ex art. 3, del singolo credito venuto ad esistenza ovvero, ex art. 5, l’avvenuto pagamento, anche parziale, del corrispettivo delle cessioni relative all’operazione n. 786.

La sentenza parziale veniva impugnata da Unicredit per far valere l’opponibilità al fallimento dei suoi crediti; la ASL impugnava la sentenza in via incidentale. Deutsche Bank impugnava in via incidentale la sentenza per far valere l’opponibilità al fallimento della cessione dei crediti di massa relativi alla operazione di factoring n. (OMISSIS), riguardante crediti futuri ceduti in massa sino alla scadenza del 27 marzo 2007, per avvenuta notifica della cessione in massa, stipulata il 29 settembre 2006, alla ASL debitrice, opponibile al fallimento L. n. 52 del 1991, ex art. 5, chiedendo la trasmissione del fascicolo d’ufficio e l’accertamento della cessione relativa ai contratti n. (OMISSIS).

La Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, riformando in parte la sentenza di primo grado, dichiarava estinto il giudizio tra Unicredit factoring e il fallimento per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le due parti; respingeva l’appello incidentale della ASL; respingeva l’appello incidentale di DB, dopo avere ritenuto certi ed esistenti i crediti derivanti dai contratti di cessione del 28/09/06 e del 26/10/2006 e provata la relativa accettazione da parte della ASL; riteneva, tuttavia, non provato il pagamento del corrispettivo, anche solo in parte infine, dopo aver compensato le spese tra le due parti che avevano rinunciato al giudizio, condannava la ASL e la DB, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento.

In particolare, riguardo alla cessione dei crediti di DB, riformando in parte la sentenza, la Corte d’appello rilevava che i crediti dovessero ritenersi venuti in esistenza e certi, e non futuri, in quanto nei contratti di cessione erano state allegate le relative fatture, ma non fiera stata data prova della opponibilità al fallimento con riguardo al pagamento del corrispettivo, anche solo in parte, interpretando così la L. n. 52 del 1991, artt. 5 e 7, riguardo alla opponibilità delle cessioni al fallimento. Inoltre, riteneva non provato l’assunto del pagamento, posto che il fascicolo di parte, contenente i documenti richiamati negli atti, non era stato prodotto da DB, nonostante la sentenza definitiva fosse stata pronunciata nel 2016, quindi prima del novembre 2017, tempo in cui la causa in appello era andata in decisione.

Il ricorso principale è affidato a tre motivi. Nel giudizio hanno resistito le controparti ASL di (OMISSIS) e il Fallimento della Casa di cura. La Asl di (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale in relazione alla condanna alle spese. DB e il fallimento hanno prodotto memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

RICORSO PRINCIPALE: Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione dell’art. 1265 c.c., e della L. n. 52 del 1991, artt. 3,5 e 7, in quanto nelle cessioni di credito, inquadrabili nel cd contratto di factoring regolato dalla suddetta legge, l’art. 5 prevedrebbe il perfezionamento della cessione, in via alternativa, con le modalità di cui all’art. 1265 c.c., ovvero anche tramite la prova del pagamento, anche parziale, del corrispettivo, mentre nella pronuncia in esame si è inteso operare un collegamento con l’art. 7, della medesima legge, il quale regola l’azione revocatoria delle cessioni effettuate nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del cedente, da cui si desume solo che la cessione effettuata con la consapevolezza dello stato d’insolvenza sia opponibile, e comunque sia revocabile il pagamento con riguardo ai crediti non venuti in esistenza nell’anno anteriore al fallimento, previa restituzione del pagamento effettuato. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. 52 del 1991, art. 3, in quanto la Corte d’appello non avrebbe qualificato il negozio in esame come cessione di crediti di massa futuri, qualificandolo invece come contrato di factoring inerente a crediti esistenti. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 123 bis dip att. c.p.c., in quanto la Corte avrebbe omesso di esercitare il proprio potere di acquisizione di fascicolo di parte, trattenuto dal giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, trattandosi dell’impugnazione di una sentenza non definitiva.

RICORSO INCIDENTALE. Con ricorso incidentale la Asl, denuncia di essere stata condannata in via solidale con DB alle spese di lite nonostante il suo interesse al giudizio di appello fosse venuto meno in conseguenza della transazione intervenuta tra Unicredit e il fallimento.

La Corte, ritenuto che il primo motivo del ricorso principale concerne una questione di rilievo nomofilattico, non ancora specificamente decisa da questa Corte, con riguardo alle condizioni di opponibilità al fallimento della cessione di credito collegata al contratto di factoring, come regolata dalla L. n. 52 del 2001;

ritenuto, pertanto, che appare opportuna La trattazione della questione in pubblica udienza, data la rilevanza della questione da decidere.

P.Q.M.

La Corte, rinvia il procedimento a nuovo ruolo affinchè venga fissata pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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