Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5032 del 02/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5032 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5290 —2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro
SIRNA Salvatore;
– intimato avverso la sentenza n. 2661/21/2016 della Commissione Tributaria
Regionale della SICILIA,
sezione staccata di CALTANISETTA,
depositata 1’11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
Data pubblicazione: 02/03/2018
RILEVATO
– che in controversia vertente sull’impugnazione del diniego opposto
dall’amministrazione finanziaria al rimborso della maggiore ritenuta
IRPEF operata dal sostituto di imposta (ASL di Enna) del contribuente
Salvatore Sirna, medico convenzionato, sulle somme a questo erogate a
luogo di residenza a quello di lavoro), la CTR, nel confermare la sentenza
di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, sosteneva
che tali rimborsi avevano funzione risarcitoria e non retributiva, come tali
non soggetti a tassazione IRPEF, mentre, con riferimento alla eccepita
tardività dell’istanza relativa all’anno di imposta 2002, condivideva la
statuizione di primo grado secondo cui il termine decadenziale di 48 mesi,
previsto dagli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, decorreva non dalla data
di invito dell’Assessorato regionale alla sanità diretto al Direttore generale
dell’ASL ad attenersi alle determinazioni assunte in materia dalla SISAC
(Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) ma da quella del
24/05/2006 del parere reso da quest’ultima;
– che per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due
motivi l’Agenzia delle entrate cui l’intimato non replica;
— che a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380
bis cod. proc. civ., regolarmente costituito il contraddittorio, il Collegio
OSSERVA
– che le questioni giuridiche poste dal ricorso dell’Agenzia con il
secondo motivo — con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 51, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986, nonché degli artt. 112,
115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR, erroneamente interpretando
la disposizione del TUIR censurata, escluso dalla tassazione la c.d.
“indennità di trasferta” versata dalla ASL al contribuente – rendono
evidente l’opportunità che sulle stesse — involgenti l’esatta individuazione
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titolo di indennità di accesso (rimborso spese di viaggio per recarsi dal
della natura (risarcitoria o retributiva) delle somme percepite dal
contribuente — la Corte pronunci in pubblica udienza, considerato peraltro
che l’unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in materia (Cass. n.
6793 del 2015, che richiama 9107 del 2002, quest’ultima neppure
strettamente in teimini), ha costituito materia di specifica risoluzione
argomentazioni critiche che fanno venire meno i presupposti per definire
la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta
Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 7/02/2018
Depositata in Cancelleria
dell’Agenzia delle entrate, n. 106/E del 21 dicembre 2015, che propone