Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5031 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29375-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato C.A., che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TIM SPA, in persona del procuratore speciale MICHELE ANDRETTA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5223/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2012, l’avv. C.A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, Telecom Italia S.p.a., esponendo: di aver aderito alla proposta di stipulazione del contratto (OMISSIS), comprensivo di diversi servizi, tra cui internet, fonia e noleggio apparati; che, ciò nonostante, gli erano stati addebitati da “Telecom, sin dalla prima fattura, i servizi, non inclusi nell’offerta e mai richiesti, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS) fonia”; che, dopo aver presentato ricorso dinanzi al Corecom Lazio, aveva ottenuto da Telecom un rimborso e la sospensione del servizio aggiuntivo (OMISSIS); che, successivamente, non avendo Telecom provveduto alla richiesta disattivazione dei summenzionati servizi, era stato costretto ad esperire un nuovo tentativo di conciliazione, all’esito del quale aveva ottenuto una nuova offerta di indennizzo; che nonostante ciò perdurava l’addebito da parte di Telecom degli stessi servizi. Chiese quindi che fossero dichiarati illegittimi i suddetti addebiti, condannando la società convenuta alla restituzione in suo favore della somma complessiva di Euro 246,26 e degli ulteriori addebiti maturandi nel corso del giudizio.

Si costituì in giudizio la Telecom Italia S.p.a., chiedendo che la domanda venisse dichiarata improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e comunque infondata nel merito.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 29952/2013, dichiarò improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prescritto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, nonchè dall’art. 3 del regolamento allegato alla Delib. 182/02/Cons. dell’AGCOM.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5223/2018, depositata il 12 marzo 2018.

Il giudice dell’appello ha affermato che non potesse ritenersi esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare, ha escluso che potessero rilevare in tal senso i precedenti tentativi di conciliazione in quanto non vi era piena coincidenza tra l’oggetto del giudizio e quello dei due tentativi di conciliazione esperiti in precedenza (in particolare l’ultimo, che aveva quale oggetto la richiesta di disattivazione del solo servizio “(OMISSIS)” e la restituzione degli importi addebitati per tale servizio) e, comunque, i predetti tentativi si erano conclusi positivamente, con accorditra le parti che prevedevano il pagamento di una somma da parte di Telecom, accettati dal C. senza alcuna riserva.

Il Tribunale ha inoltre condannato il C., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per lite temeraria, tenuto conto della manifesta infondatezza della domanda con riferimento al servizio “(OMISSIS)” (in quanto lo stesso farebbe in realtà parte del contratto firmato dal C., che ne usufruirebbe), del difetto di interesse con riferimento al servizio “(OMISSIS) fonia” (non sussistendo alcun interesse giuridicamente protetto a non veder comparire in fattura voci che non comportano alcun esborso), delle affermazioni rese nel corso del giudizio, indicative della tendenza a travalicare i limiti della mala fede.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, l’avv. C.A..

3.1. Resiste con controricorso la TIM S.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni Unite (ordinanze n. 16594/2019 e n. 20978/2019) sulle stesse questioni poste nei motivi dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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