Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5031 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. III, 24/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 24/02/2021), n.5031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27900/2018 proposto da:

B.F., EREDI L.C. 1938 SRL, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI FIORINI;

– ricorrenti –

contro

V.M., V.G., rappresentati e difesi dagli avvocati

FRANCESCO TAGLIABUE, PAOLO BORSANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3032/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 29 novembre 2011, V.G. e V.M. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, B.F. e la S.r.l. Eredi L.C. 1938 chiedendo di accertare l’inadempimento di B. rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della scrittura del 5 maggio 2009, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 225.000, pari ad Euro 75.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, oltre al risarcimento dei danni subiti da V.M. a causa dell’inadempimento. Nello stesso modo sentir dichiarare l’inadempimento dei convenuti nei confronti di V.G., con condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano B. e la società Eredi L.C. 1938 eccependo l’incompetenza del Tribunale e contestando nel merito la pretesa;

il Tribunale di Milano, con sentenza del 1 settembre 2016, disattendeva l’eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, rigettava le domande di parte attrice con condanna al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione proponevano appello V.G. e M. con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2016. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 giugno 2018, accertava che B.F. era inadempiente con riferimento all’obbligazione assunta con la scrittura privata del 5 maggio 2009 avente ad oggetto il pagamento, in favore di V.M., della somma di Euro 225.000, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di tale importo. Confermava, nel resto, la sentenza di primo grado;

avverso la decisione della Corte territoriale B.F. e la s.r.l. Eredi L.C. 1938 propongono ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi. Resistono con controricorso V.G. e M.;

con istanza datata 8 giugno 2019 i ricorrenti chiedono la fissazione dell’udienza rilevando l’esistenza di una procedura espropriativa conseguente all’esito della decisione impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, la decisione impugnata risulterebbe contraddittoria e caratterizzata da insufficienze e insuperabili salti logico-giuridici con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attesa l’assenza di una minima argomentazione. La ricostruzione operata dal giudice di appello, nella prima parte, farebbe riferimento ai soggetti rappresentati ( B.F., in rappresentanza della propria famiglia, denominata (OMISSIS) e V.M., in rappresentanza della famiglia, denominata (OMISSIS)), mentre il dispositivo si rivolgerebbe personalmente a B.F. e V.M.. La Corte non spiega perchè individua la parte ” B. – C.” come quella debitrice a causa dell’impegno assunto e neppure per quale motivo ritiene creditrice la “parte V.”;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1362 c.p.c. e segg., perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il senso letterale delle parole di una scrittura nella quale B. agiva solo in rappresentanza della propria famiglia. Inoltre avrebbe violato anche la regola della comune intenzione delle parti, dedotta dal comportamento complessivo, non avendo considerato lo scambio di ipotesi sui costi relativi alla posizione di V.M. oggetto di precedenti contatti tra le parti e non avrebbe considerato che quelle somme sarebbero state corrisposte a V. dalla TBC;

con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1387,1388,1398 e 1399 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte territoriale avrebbe violato la disciplina della rappresentanza negoziale non affrontando le questioni della facoltà del rappresentato, della capacità delle parti, dei vizi della volontà e il perimetro dei poteri di chi ha agito in rappresentanza di terzi;

con il quarto motivo si lamenta la violazione, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1381 c.c., in tema di promessa dell’obbligazione del fatto del terzo. In particolare, la Corte non avrebbe preso in esame la possibilità che la scrittura contenesse la promessa della obbligazione del terzo (la società che deteneva il 49% che non aveva sottoscritto l’accordo);

con il quinto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte avrebbe mancato di considerare che una delle tre annualità era già corso al momento della sottoscrizione dell’accordo 5 maggio 2009, per cui l’importo di Euro 75.000 avrebbe dovuto essere ridotto secondo equità;

con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92, oltre che artt. 103 e 104 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in presenza di un accoglimento parziale e conseguente rigetto del secondo e terzo motivo di gravame proposti da V.G., la Corte avrebbe omesso di condannare al pagamento delle spese processuali quest’ultima in favore degli odierni ricorrenti;

in via preliminare il ricorso è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della carenza decisiva dell’esposizione del fatto, peraltro, eccepita – specie nella memoria – dalla parte resistente;

infatti, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto risulta omessa: a) l’indicazione dei fatti costitutivi dell’azione proposta da ciascuna delle parti attrici ed in particolare di quelli giustificativi della richiesta di condanna formulata da V.M. nei confronti di B.F., di quelli giustificativi della domanda risarcitoria di V.G., anche sotto il profilo della legittimazione passiva di Eredi L.C. s.r.l., dell’azione risarcitoria ulteriore dei due V.; b) delle difese svolte nel merito dai convenuti; c) delle ragioni giustificative della decisione di primo grado, che risultano indicate solo con un riferimento ad una genericità della scrittura privata del 5 maggio 2009, la quale, attesa la carenza di individuazione dei fatti costitutivi della domanda, non risulta esplicativa delle ragioni dell’appello, delle difese degli appellati e delle ragioni della decisione di secondo grado;

riguardo agli indicati elementi l’esposizione risulta assolutamente carente, con la conseguenza che non risulta possibile scrutinare i motivi e ciò anche per il perpetuarsi della detta carenza pure nella loro esposizione, dove si pretende di discutere della vicenda processuale senza che essa si sia individuata in modo sufficiente;

il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01);

la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01);

stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo;

non è infatti indicato in alcun modo l’oggetto delle domande proposte nei confronti delle varie parti convenute, non vi sono cenni alla vicenda sostanziale sottostante, con la precisazione delle posizioni sostanziali delle diverse parti convenute, nè è chiarito il tenore ed il contenuto dell’atto di intervento dell’INAIL. Nè viene precisato il contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi la ricorrente a indicare i motivi del gravame da essa proposto avverso la stessa;

il ricorso è pertanto inammissibile e, di conseguenza, non può pervenirsi all’esame del merito dello stesso;

a solo scopo di completezza, la Corte ritiene opportuno precisare che, anche a prescindere dalla sua inammissibilità, e per quanto è possibile evincere dall’esposizione operata nel ricorso, quest’ultimo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, per le ragioni sinteticamente di seguito esposte;

il primo motivo è inammissibile, in quanto, nella sua articolazione, non corrisponde alla sostanza della censura, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto per sostenere la nullità, argomenta dalla scrittura e, dunque, si duole che essa sia stata mal letta e non spiegata a sufficienza, in tal modo ricorrendo ad elementi extratestuali. Viceversa, la nullità per violazione della norma sussiste solo se la stessa motivazione rivela il vizio di apparenza o mancanza della motivazione. Tate anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014);

nel caso di specie, invece, sebbene venga prospettato in termini di contraddittorietà e insufficienza della motivazione che si assume redatta al di sotto del “minimo funzionale dell’argomentare”, in realtà il motivo pone una chiara questione ermeneutica contestando l’interpretazione della scrittura privata del 5 maggio 2009. Opera, a riguardo, il consolidato principio di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Nel caso di specie nessuna delle norme menzionate viene richiamata dai ricorrenti;

il secondo motivo è inammissibile in quanto evoca le odierne produzioni nn. 5 e 4 senza specificare se e dove fossero state prodotte in sede di merito ed in modo generico, senza riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto. Analoghe considerazioni riguardano, quanto a questo secondo rilievo, per i riferimenti fattuali a pagina 14;

in definitiva, parte ricorrente fa riferimento alla corresponsione di somme e ad ulteriori elementi fattuali senza individuare il momento processuale nel quale tali questioni avrebbero fatto ingresso nel giudizio e sarebbero state sottoposte al giudice di merito;

a prescindere da ciò, il motivo è infondato trovando applicazione il principio secondo cui a norma dell’art. 1362 c.c., l’interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, verifichi se quest’ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014 (Rv. 633420 – 01);

orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha espressamente rilevato che “il tenore letterale della scrittura sia inequivoco nell’affermare l’impegno del B. alla corresponsione di Euro 75.000 fino al 31 dicembre 2011 in favore di parte V.”. Tale presupposto di linearità e chiarezza del tenore letterale della scrittura non è contestato compiutamente dai ricorrenti;

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri di ermeneutica sulla base dell’orientamento di legittimità assolutamente costante perchè, dopo avere precisato che il tenore letterale della scrittura era chiaro e inequivoco, ha comunque verificato la coerenza di tale dato letterale con la causa del contratto, e con le intenzioni delle parti e le condotte delle stesse. Infatti, a pagina 11 della sentenza ha, innanzitutto precisato che gli impegni contenuti nella scrittura del 5 maggio 2009 sono assunti direttamente da B.F., in rappresentanza di un gruppo e da V.M., in rappresentanza dell’altro, per cui i soggetti obbligati sono direttamente i sottoscrittori. In secondo luogo, ha evidenziato che la causa della corresponsione della somma annualmente determinata e ammontante a complessivi Euro 225.000 in favore della parte V. trovava la propria causa letterale nello sbilanciamento degli apporti iniziali versati dalle parti, così come indicati chiaramente nella scrittura. In terzo luogo, sotto il profilo della coerenza dell’interpretazione rispetto al contenuto complessivo del contratto, la Corte territoriale ha evidenziato che al momento della sottoscrizione della scrittura la compagine sociale prevedeva un terzo soggetto, che non aveva sottoscritto l’accordo del 5 maggio (the Blue Company Srl), per cui tale società non avrebbe mai potuto corrispondere gli emolumenti a V.M. a titolo di retribuzione quale dirigente della società. Infine, ha esaminato anche il comportamento delle parti al di fuori della scrittura, rilevando che le possibili intese contenute nei documenti del 15 aprile 2009, nei quali si prospettava la predetta retribuzione del dottor V. quale dirigente, dovevano ritenersi superate dalle più chiare e inequivoche condizioni contenute nella successiva scrittura del 5 maggio 2009;

il terzo motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova. La parte avrebbe dovuto dedurre e specificare la fase processuale nella quale la questione è stata sottoposta all’esame dei giudici di merito, mentre dallo stesso motivo emerge che il tema non è stato mai affrontato atteso che gli stessi ricorrenti hanno precisato che nessuna delle parti ha posto il tema giuridico della rappresentanza;

anche il quarto motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova per quanto già detto con riferimento al terzo motivo;

a prescindere da ciò, la Corte territoriale non ha svolto un ragionamento in violazione dell’art. 1381 c.c., per cui il motivo si traduce nella contestazione di una delle argomentazioni ad adiuvandum richiamata dalla Corte territoriale per legittimare l’interpretazione negoziale ritenuta preferibile. In sostanza, la censura si riferisce ad una argomentazione di contorno rispetto alla motivazione principale, costituita dalla chiarezza e univocità del dato letterale rispetto al quale sarebbe risultato incongruo il riconoscimento di un impegno a carico di una società proprietaria del 49% delle quote e in difetto dell’assunzione di obbligazione da parte di quest’ultima;

il quinto motivo è inammissibile in quanto riferito ad una questione di fatto del tutto nuova, non avendo i ricorrenti neppure dedotto di avere posto tale tematica tesa alla riduzione dell’importo oggetto della clausola;

quanto all’ultimo motivo, l’assoluta carenza di individuazione dei fatti costitutivi delle due domande originarie e del loro atteggiarsi nella relazione fra gli attori ed i convenuti, evidenziata in premessa (ex art. 366 c.p.c., n. 3) determina l’impossibilità di apprezzare se, quanto si sostiene nel motivo, sia pertinente;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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