Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5031 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5031 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4882-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

VERDE Ugo, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo CENTOLA ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Filippo Nicolai, n. 16/A,
presso lo studio legale dell’avv. Marco ZELL1;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4822/40/2016 della Commissione Tributaria
Regionale del LAZIO, Sezione Stacc ata di Latina, depositata il
21/07/2016;

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 7/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO
– che la presente controversia verte sull’impugnazione dell’iscrizione
ipotecaria effettuata sulla base di una cartella di pagamento recante iscrizione a

dall’Amministrazione finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2006 a
seguito di accertata omessa dichiarazione dei redditi conseguiti dal
contribuente Ugo VERDE quale socio al 30 per cento del Bar Ristorante di
Verde Silvestre s.a.s.;
– che il contribuente impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione
ipotecaria deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti, ovvero
dell’avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento,
evidenziando di aver impugnato con separato ricorso anche l’atto di
intimazione di pagamento precedentemente notificatogli dall’agente della
riscossione;
– che la sentenza della CTP di Latina, che accoglieva il ricorso del
contribuente sul rilievo dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento,
veniva confermata dalla CTR laziale che, con la sentenza in epigrafe indicata,
rigettava l’appello proposto dall’Ufficio;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia ricorrente propone ricorso per
cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso;
che la Corte, regolarmente costituito il contraddittorio camerale sulla
proposta formulata ex art. 380—bis c.p.c., letta la memoria depositata dal
controricorrente,

OSSERVA
– che nel caso in esame risulta che il contribuente con un primo atto di
citazione, notificato in data 20/02/2013, ha proposto querela di falso nei
confronti dell’Agenzia delle entrate per contestare la veridicità della
2

ruolo dell’IRPEF risultante dall’avviso di accertamento emesso

sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento e,
con un secondo atto di citazione, notificato in data 5/12/2013, ha proposto
analoga querela avverso il medesimo documento, ma anche avverso l’avviso di
ricevimento della raccomandata postale di spedizione della cartella di
pagamento, contestando la veridicità di quanto in esso attestato dall’agente

all’epoca neppure con quest’ultimo convivente;
– che le predette circostanze, riferite nel ricorso, hanno trovato conferma
nelle memorie che il controricorrente ha depositato a seguito della
comunicazione della proposta ex art. 380—bis c.p.c., con specifica richiesta di
sospensione del presente giudizio, che va accolta;
– che va preliminarmente rilevato che, per pacifica ammissione delle
parti, i giudizi di falso sono ancora pendenti in primo grado dinanzi al
Tribunale di Latina che li ha riuniti, con udienza istruttoria fissata
all’1/03/2018 (R.G. n. 1093/13);
– che la pendenza dei predetti giudizi rende necessaria l’adozione del
provvedimento di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante
l’evidente rapporto di pregiudizialità tra le cause di cui si tratta (essendo
innegabile l’incidenza nel presente giudizio – in cui è impugnata la
comunicazione di iscrizione ipotecaria – dell’esito del giudizio di falso sulle
notifiche degli atti — avviso di accertamento e cartella di pagamento — a quello
prodromici); pregiudizialità che è concreta ed anche attuale, posto che la causa
pregiudiziale è tuttora pendente dinanzi il giudice civile di primo grado;

P.Q.M.
dispone la sospensione del processo e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7/02/2018
ente

notificatore circa la consegna del piego postale al fratello del contribuente,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA