Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5030 del 16/02/2022
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5998/2017 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TITO SINIBALDI;
– ricorrente –
contro
F.S., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO MANZI;
– controricorrenti –
contro
FI.EM., B.M., A.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 03/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/01/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
La Corte osserva:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Questa la vicenda che qui viene in rilievo.
Fi.Em. e C.A., i quali avevano acquistato un immobile di nuova costruzione, convennero in giudizio i venditori, F.S. e M.G., chiedendo che i convenuti fossero condannati a risarcire il danno, quantificato dagli attori in Euro 35.581,62, derivante dai gravi difetti costruttivi che inficiavano l’utilizzabilità e la commerciabilità del bene acquistato.
L’adito Tribunale accolse solo in parte la domanda, determinando la misura del risarcimento in Euro 11.574,24.
Proposto appello principale dal M. e dalla F., la C. si dolse in via incidentale lamentando che il Tribunale aveva escluso, senza rendere sul punto motivazione, la garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c.. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto risarcibili solo i danni individuati in una scrittura privata redatta contestualmente all’atto di compravendita, reputando che, per il resto, gli acquirenti non avessero effettuato tempestiva denuncia ai sensi dell’art. 1495 c.c..
La Corte d’appello rigettava la doglianza incidentale affermando che nella specie non poteva trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7634/2006, non vertendosi nel caso di compravendita stipulata con il costruttore-venditore “o comunque (nella) ipotesi in cui “il venditore risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera””.
Con la medesima sentenza la Corte di Perugia accolse l’appello principale relativamente al capo afferente al regolamento delle spese, che compensò per entrambi i gradi, individuando la sussistenza dei “giusti motivi”, di cui all’art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009.
Avverso la sentenza d’appello C.A. ricorre sulla base di cinque motivi. M.G. e F.S. resistono con controricorso.
All’approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale C.A. ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, che in calce reca l’accettazione della controparte.
Pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022