Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 503 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/01/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 14/01/2010), n.503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22027/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3384/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/05/08, depositata il 14/05/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti dell’Inps da F.V., diretta al riconoscimento della maggiorazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per esposizione all’amianto.

Per quanto ancora rileva, la Corte riteneva che il beneficio di legge dovesse riguardare il periodo lavorativo assoggettato all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nella sua interezza.

L’Inps propone ricorso per cassazione, corredato di specifico quesito, con cui censura la pronuncia d’appello invocando il principio di diritto secondo cui la rivalutazione del 50% si applica solo al periodo contributivo durante il quale vi è stata la richiesta esposizione alle fibre di amianto aerodisperse.

L’intimato non risulta costituito.

Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente enunciato fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926, 15 maggio 2002, n. 7084, 11 luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849), il principio secondo il quale l’attribuzione dell’eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l’adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche. Si è osservato tra l’altro che, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all’azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia “soglia” (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, ed è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 13, comma 8 – sollevata (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell’art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non – proprio in base ad un’interpretazione della norma atta a escludere l’intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, presupponendo la norma stessa, invece, il superamento di una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di qualificate potenzialità morbigene;

che la necessità di subordinare l’applicazione della tutela alla presenza di un simile, più concreto rischio morbigeno, il rischio, cioè, per il lavoratore “esposto” di subire danni all’organismo per la obiettiva, qualificata, pericolosità dell’attività lavorativa svolta, è stata ribadita da C. Cost. n. 127 del 2002 ed ancora il giudice delle leggi, nell’escludere che le provvidenze in questione abbiano carattere risarcitorio-indennitario per i lavoratori comunque esposti all’amianto, ha ravvisato la ratio del beneficio nell’intento di favorire il raggiungimento del diritto alla pensione per i lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l’uso dell’amianto (C. Cost. n. 369 del 2003), confermando così la necessaria rilevanza di un’esposizione “qualificata”.

La suddetta interpretazione è stata poi sostanzialmente presupposta nei successivi sviluppi legislativi che hanno modificato la disciplina del beneficio in questione (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), peraltro inapplicabili alla controversia ratione temporis.

Sulla base di questi principi questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l’art. 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per “intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi” (così la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).

La sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che farà applicazione del già indicato principio di diritto e quindi procederà a precisare il periodo di esposizione del lavoratore all’amianto a termini di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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