Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5029 del 02/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5029 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20107-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, ehe la rappresenta e difende ope legis:
– ricorrente contro
PITTARI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato
UIGI PITTARI
Ct
E
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2317/34/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2015;
Data pubblicazione: 02/03/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di
primo grado, ha annullato gli avvisi di liquidazione relativi alla
ripresa a tassazione di imposta di registro che l’Ufficio aveva
emesso nei confronti di Pittari Luca e Pittari Luigi, revocando
l’agevolazione prima casa considerata nell’atto di acquisto di un
immobile.
Pittari Luca si è costituito con controricorso, eccependo
l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e proponendo,
altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La parte controricorrente ha depositato memoria chiedendo di
potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, ex art. 6
del D.L. n. 193/16. Il Collegio ha disposto con ordinanza il
rinvio a nuovo ruolo.
Successivamente, i controricorrenti hanno dedotto di avere
proposto domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.11
d.l.n.50/2017, conv. nella I.n.96/2017.
Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento ai
sensi della ricordata disposizione
PQM
Rinvia a nuovo ruolo il procedimento.
Così deciso il 24.1.1.2018 in Roma.
affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR