Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5028 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23243-2015 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TINTORETTO

88, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO CONTE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CORDOLA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13193/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato RICCARDO CONTE;

udito l’Avvocato MICHELE CORDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2000 V.C. – ora erede I.M.S. – convenne in giudizio F.M.R. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nella sua cantina, allagata da un tubo collegato al negozio di parrucchiera, condotto in locazione dalla F.. Danni avvenuti nell’agosto del 1998 ed indicati in oltre Lire 34 milioni. La convenuta costituita chiese di essere autorizzata a chiamare in lite il Condominio di (OMISSIS) ed i proprietari del negozio A.A.M. e G.. Furono chiamate in garanzia le assicurazioni RAS ed ASSITALIA, rispettivamente dal Condominio e dalla F..

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda attrice.

2. La Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 febbraio 2011, in parziale accoglimento dell’appello – assorbito quello incidentale della RAS – ha riformato la sentenza nel rapporto tra la danneggiata attrice e la F. e nel rapporto tra questa ultima e l’assicurazione, accertando che la F. era responsabile al 50% del danno, e pertanto la condannava a pagare alla I. – quale erede di V. – le somme di Euro 6650,00 e 1800,00 liquidate in valuta dalla data del fatto del 7 agosto 1988 alla data del 1 marzo 2002, oltre interessi e rivalutazione. Ha condannato la F. a restituire alla I. la somma percepita di Euro 4180,00 a titolo di spese con gli interessi di legge dal 23 gennaio 2007 al saldo; ha dichiarato ASSITALIA tenuta a manlevare la F., che condannava a rifondere alla I. la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio; compensava le spese relative a tutti gli altri rapporti.

Questa Corte con sentenza n. 13193 del 2015 ha rigettato il ricorso in cassazione proposto dalla I..

3. Avverso tale pronunzia propone ricorso per revocazione I.M.. Ha depositato memoria.

3.1 Resiste con controricorso F.M.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Si duole la ricorrente che la sentenza della suprema Corte abbia dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per la sua novità rispetto alla condotta processuale della ricorrente, che solo in questa sede e per la prima volta modifica le proprie linee difensive, rendendosi finalmente conto dell’esistenza di una linea difensiva appropriata, che concerne, la causa petendi dell’art. 2055 cod. cit., che non è stata tuttavia dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte non è incorsa in alcun errore di fatto. Infatti il collegio ha constatato che l’attuale ricorrente ha domandato l’applicazione a suo favore dell’art. 2055 solo con il ricorso per cassazione. Pertanto tale linea processuale è stata oggetto di specifica valutazione da parte della Corte e non è controverso che l’ I. avesse agito per l’intero solo nei confronti della conduttrice F..

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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