Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5028 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26143-2017 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA LAURA QUERCIOLI;

– ricorrente –

contro

ENI GAS E LUCE SPA, (OMISSIS) in persona dell’amministratore e legale

rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANDRA BOLLORINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.E. convenne in giudizio l’E.N.I. s.p.a. per essere risarcita del danno causato ad un proprio immobile (adibito a negozio di parrucchiera) da un’esplosione che assumeva provocata da dispersione di gas metano da una condotta della società convenuta (sita sul retro dell’edificio, in corrispondenza del locale deposito e sgombero del negozio);

l’E.N.I. resistette alla domanda chiedendone il rigetto;

respinta l’istanza di ammissione delle prove orali articolate dall’attrice, venne disposta una c.t.u. che ipotizzò due distinti scenari, astrattamente idonei a spiegare l’accaduto (ossia che l’esplosione fosse dipesa da innesco accidentale di una miscela di aria e gas metano o che il fatto avesse origine dolosa e fosse stato causato dal versamento di circa 17 litri di benzina e del successivo innesco volontario della miscela esplosiva formatasi a seguito dell’evaporazione del liquido), concludendo che era “impossibile stabilire con certezza” le cause dell’evento e che tuttavia “l’esplosione di una miscela di aria e metano a causa di perdite della rete di distribuzione (era) la più probabile in quanto (risultava) più aderente alla descrizione dei luoghi e alla dinamica dell’evento”;

precisate le conclusioni da parte dalla sola società convenuta (in quanto il difensore dell’attrice non era comparso per dismissione del mandato e il G.I. non aveva disposto il rinvio dell’udienza – pur richiesto dalla controparte – per consentire all’ A. di munirsi di nuovo difensore), il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che la c.t.u. non aveva individuato con certezza la causa dell’esplosione e che non v’era possibilità di assumere le prove orali dedotte dall’attrice in quanto la richiesta non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;

la Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame della A., confermando integralmente la sentenza di primo grado;

ha proposto ricorso per cassazione A.E., affidandosi a sei motivi; ha resistito l’E.N.I. con controricorso;

con ordinanza interlocutoria depositata in data 8.6.2019, è stata richiesta alla Corte di Appello la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso pone, fra le altre, la questione degli effetti della mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni in una situazione in cui si assume che lo stesso aveva in precedenza (fino all’udienza immediatamente precedente a quella di precisazione delle conclusioni) insistito per l’ammissione di prove già disattese dal g.i.; più precisamente, si pone la questione se la mancata precisazione delle conclusioni non produca altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza (cfr., per tutte, Cass. n. 11222/2018) oppure se – come affermato dalla sentenza impugnata con richiamo a Cass. n. 16290/2016 – debba valere il principio per cui la parte che si sia vista rigettare le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che – in difetto – le stesse debbono intendersi rinunciate;

la rilevanza nomofilattica della questione giustifica la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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