Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5027 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10283-2018 proposto da:

PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona del Direttore

Generale C.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI, 99, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

RINALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BARBIERI,

PIER GIORGIO REBECCHI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore Dott. M.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO VITALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAURA GAUDENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o

improcedibilità in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato PAOLO LONGO per delega;

udito l’Avvocato FELICE PATRIZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29/3/2018 Porsche Financial Services Italia s.p.a.

impugna la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 647/2018, pubblicata il 16/03/2018, con la quale la Corte aveva accolto l’appello del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., e, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 2015, ritenuto di natura traslativa il leasing stipulato tra le parti, aveva condannato l’appellata Porsche Financial Services Italia s.p.a., a restituire la somma di Euro 24.028,01, oltre interessi legali dalle singole rate al saldo, al fallimento, e aveva respinto il suo appello incidentale, condannando l’appellata qui ricorrente alle spese del primo e del secondo grado. Il ricorso è affidato a un motivo articolato in due censure, relative alla violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi da 136 a 140 nonchè della L. Fall., art. 56 e dell’art. 1526 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 3 in tema di contratto di leasing. La parte intimata ha notificato separato controricorso nei termini indicati in epigrafe. Il P.M., all’udienza pubblica del 20 novembre 2019, concludeva come in atti.

2. La controversia attiene a una domanda di restituzione dei canoni contrattuali versati in forza del contratto di leasing, ex art. 1526 c.c., svolta dal fallimento qui resistente dopo la risoluzione ante fallimento del contratto di leasing, sull’assunto che il contratto, che prevedeva un corrispettivo globale di Euro 43.011,80, oltre IVA, in 35 rate, avente ad oggetto la vendita dell’auto Porsche Boxter tg (OMISSIS), era stato ceduto a (OMISSIS) s.r.l. che aveva provveduto a pagare i primi 12 canoni per un totale di Euro 11.489,76; in seguito all’inadempimento della società, la concedente aveva risolto in contratto, in data 4 agosto 2009, ottenendo la restituzione dell’auto. Il fallimento, di conseguenza, aveva chiesto la restituzione dei canoni versati, domanda che veniva opposta dalla società concedente sulla base di una clausola contrattuale: ne era nata una controversia in cui, oltre alla restituzione dei canoni, dal fallimento veniva chiesto l’indennizzo ex art. 2041 c.c.. La società concedente si costituiva e, in via riconvenzionale subordinata, avanzava la domanda di un equo indennizzo e di risarcimento del danno, da portarsi in eventuale compensazione su quanto dovuto. Il Tribunale di Padova rigettava la domanda, ritenendo la natura di godimento del leasing, e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite. Veniva quindi interposto appello da parte del fallimento nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto il leasing di godimento e in cui era stata omessa la domanda ex art. 2041 c.c.. In particolare, veniva dal fallimento dedotto che il giudice aveva erroneamente qualificato il contratto come leasing finanziario di godimento, e non traslativo, cui deve applicarsi l’art. 1526 c.c. ai fini della determinazione dei canoni effettivamente dovuti, una volta restituito il bene. La parte concedente si costituiva per resistere all’impugnazione e per chiedere in via incidentale la riforma della sentenza sulla compensazione delle spese. La Corte d’appello accoglieva l’appello nei termini di cui sopra, respingendo l’appello incidentale della concedente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In relazione alla disciplina normativa da applicarsi al contratto di leasing, sia esso traslativo che di godimento, in un giudizio pendente innanzi alla sezione terza civile, questa Corte ha chiesto al Primo Presidente di valutare se la questione di massima sia di particolare importanza, affinchè si pronuncino le sezioni unite;

2. Pertanto, considerato che la questione rileva ai fini della decisione della presente causa, e ritenuto opportuno attendere le determinazioni del Primo Presidente in proposito, o comunque delle sezioni unite eventualmente investite della questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la controversia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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